
Se la sopraelevazione serve all’adeguamento sismico sono necessari permessi?
NORMATIVA
Se la sopraelevazione serve all’adeguamento sismico sono necessari permessi?
Il Tar Campania spiega le deroghe consentite dal Superbonus e dalla normativa sul consumo di energia
Vedi Aggiornamento
del 10/05/2024

14/07/2023 - La sopraelevazione per adeguamento antisismico e miglioramento energetico ha bisogno di permessi? La normativa sui bonus edilizi fissa delle condizioni che, se rispettate, fanno sì che gli interventi di sopraelevazione per adeguamento antisismico non richiedano né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica.
Talvolta, però, gli uffici comunali possono fare confusione e ordinare la demolizione dei lavori ritenuti abusivi.
Sull’argomento dei permessi per la sopraelevazione realizzata con l’obiettivo dell’adeguamento antisismico è intervenuto il Tar Campania con la sentenza 1194/2023.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8709/2022 ha inoltre spiegato cosa accade quando le altezze degli edifici si discostano da quelle indicate nel progetto ma gli scostamenti possono essere qualificati come tolleranze costruttive e non rappresentano irregolarità.
Il responsabile dell’intervento ha presentato una CILAS perché intende usufruire del Superbonus per lavori antisismici e di efficientamento energetico.
Nell’ambito di tali lavori, è stato realizzato l’innalzamento del tetto di copertura, senza richiedere né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica (secondo il Comune necessaria perché l’edificio si trova in un Parco Nazionale).
Il Comune ha ordinato la demolizione, ma il responsabile ha presentato ricorso sostenendo che i lavori, che consistono nella realizzazione del “cordolo sommitale” per l’adeguamento della costruzione alla normativa antisismica e della struttura ventilata in legno lamellare, non creano nuovi volumi o superfici e si qualificano come manutenzione straordinaria, quindi non richiedono il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
I giudici hanno affermato che la sopraelevazione per l’adeguamento sismico realizzata dal ricorrente non è rilevante né dal punto di vista edilizio né da quello paesaggistico ed è conforme alla normativa derogatoria dettata dall’articolo 14, comma 7 del D.lgs. 104/2012, dall’articolo 119, comma 3 del DL 34/2020.
In base all’articolo 14, comma 7, del D.lgs. 104/2012, in caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.lgs. 192/2005, non è considerata nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Entro questi limiti, è permesso derogare alle norme sul rilascio dei titoli abilitativi, sulle distanze minime e sulle altezze massime.
I giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 119, comma 3 del DL 34/2020 (il Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus), gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio delle distanze e delle altezze riportate nell’articolo 873 del Codice Civile.
Il Tar ha infine osservato che gli interventi realizzati ai sensi della CILAS rientrano correttamente tra quelli agevolati con il Superbonus, che si qualificano come manutenzione straordinaria. Di conseguenza, gli interventi non alterano lo stato dei luoghi né l’aspetto esteriore degli edifici e non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Tar ha quindi annullato l’ordine di demolizione e dichiarato la legittimità dei lavori.
Sul calcolo delle tolleranze costruttive si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 8709/2022.
Il caso esaminato riguarda la realizzazione di una serie di alloggi che, secondo i sopralluoghi, sono risultati più alti rispetto a quanto dichiarato nei progetti allegati alla domanda di permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’altezza reale di alcuni alloggi supera di 4,6 centimetri la tolleranza costruttiva del 2%, ma data l’esiguità dello scostamento lo ha ritenuto irrilevante e assorbito nel range delle tolleranze costruttive.
Riguardo ad un altro gruppo di alloggi, il CdS ha osservato che i lavori non sono stati completati e che non è quindi possibile determinare l’entità della difformità.
In questo caso, il CdS ha concluso che manca il presupposto fondamentale per ordinare la demolizione, cioè il pregiudizio di un interesse pubblico da tutelare, e ha annullato l’ordine.
Talvolta, però, gli uffici comunali possono fare confusione e ordinare la demolizione dei lavori ritenuti abusivi.
Sull’argomento dei permessi per la sopraelevazione realizzata con l’obiettivo dell’adeguamento antisismico è intervenuto il Tar Campania con la sentenza 1194/2023.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8709/2022 ha inoltre spiegato cosa accade quando le altezze degli edifici si discostano da quelle indicate nel progetto ma gli scostamenti possono essere qualificati come tolleranze costruttive e non rappresentano irregolarità.
Sopraelevazione per adeguamento antisismico, il caso
Il caso esaminato dai giudici riguarda la realizzazione di una sopraelevazione per l’adeguamento antisismico di un edificio.Il responsabile dell’intervento ha presentato una CILAS perché intende usufruire del Superbonus per lavori antisismici e di efficientamento energetico.
Nell’ambito di tali lavori, è stato realizzato l’innalzamento del tetto di copertura, senza richiedere né il permesso di costruire né l’autorizzazione paesaggistica (secondo il Comune necessaria perché l’edificio si trova in un Parco Nazionale).
Il Comune ha ordinato la demolizione, ma il responsabile ha presentato ricorso sostenendo che i lavori, che consistono nella realizzazione del “cordolo sommitale” per l’adeguamento della costruzione alla normativa antisismica e della struttura ventilata in legno lamellare, non creano nuovi volumi o superfici e si qualificano come manutenzione straordinaria, quindi non richiedono il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
Sopraelevazione per adeguamento antisismico senza permessi
Il Tar Campania ha dato ragione al responsabile dell’intervento sulla base della normativa che regola il Superbonus e gli interventi per l’adeguamento antisismico e l’efficientamento energetico.I giudici hanno affermato che la sopraelevazione per l’adeguamento sismico realizzata dal ricorrente non è rilevante né dal punto di vista edilizio né da quello paesaggistico ed è conforme alla normativa derogatoria dettata dall’articolo 14, comma 7 del D.lgs. 104/2012, dall’articolo 119, comma 3 del DL 34/2020.
In base all’articolo 14, comma 7, del D.lgs. 104/2012, in caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori e inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D.lgs. 192/2005, non è considerata nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura.
Entro questi limiti, è permesso derogare alle norme sul rilascio dei titoli abilitativi, sulle distanze minime e sulle altezze massime.
I giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 119, comma 3 del DL 34/2020 (il Decreto Rilancio che ha introdotto il Superbonus), gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio delle distanze e delle altezze riportate nell’articolo 873 del Codice Civile.
Il Tar ha infine osservato che gli interventi realizzati ai sensi della CILAS rientrano correttamente tra quelli agevolati con il Superbonus, che si qualificano come manutenzione straordinaria. Di conseguenza, gli interventi non alterano lo stato dei luoghi né l’aspetto esteriore degli edifici e non necessitano dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Tar ha quindi annullato l’ordine di demolizione e dichiarato la legittimità dei lavori.
Altezza degli edifici e tolleranza costruttiva del 2%
Nell’ambito dei cantieri è abbastanza frequente che i lavori si discostino dal progetto. Se lo scostamento non supera il 2% delle misure indicate nel progetto si è in presenza di tolleranze costruttive che non devono essere sanzionate come abusi edilizi.Sul calcolo delle tolleranze costruttive si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza 8709/2022.
Il caso esaminato riguarda la realizzazione di una serie di alloggi che, secondo i sopralluoghi, sono risultati più alti rispetto a quanto dichiarato nei progetti allegati alla domanda di permesso di costruire.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che l’altezza reale di alcuni alloggi supera di 4,6 centimetri la tolleranza costruttiva del 2%, ma data l’esiguità dello scostamento lo ha ritenuto irrilevante e assorbito nel range delle tolleranze costruttive.
Riguardo ad un altro gruppo di alloggi, il CdS ha osservato che i lavori non sono stati completati e che non è quindi possibile determinare l’entità della difformità.
In questo caso, il CdS ha concluso che manca il presupposto fondamentale per ordinare la demolizione, cioè il pregiudizio di un interesse pubblico da tutelare, e ha annullato l’ordine.