27/07/2023 - Gli ingegneri e gli architetti che svolgono sia un lavoro dipendente sia l’attività professionale e non sono iscritti alla Gestione Separata Inps devono pagare le sanzioni? E per quali periodi?
Il tema non è semplice. La norma interpretativa, poco chiara, ha dato vita a contenziosi in cui è intervenuta la Corte Costituzionale.
Se le pronunce della Corte Costituzionale hanno chiarito gli obblighi previdenziali dei professionisti, lo stesso non può dirsi per il pagamento delle sanzioni.
Per gli avvocati, la Corte Costituzionale l’anno scorso ha posto un limite temporale al pagamento delle sanzioni, che devono essere pagate solo per il periodo successivo all’entrata in vigore della norma interpretativa.
Nei giorni scorsi, la Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 22056/2023, ha nuovamente sollecitato l’intervento della Corte Costituzionale. La Cassazione ha chiesto di chiarire se questa interpretazione favorevole può essere estesa anche agli ingegneri e agli architetti.
Professionista con lavoro dipendente, il caso
Il caso è sempre lo stesso: un professionista iscritto all’Albo, in questo caso un ingegnere, che ha un lavoro dipendente e, contemporaneamente, svolge anche delle attività professionali.
Il professionista è iscritto alla gestione previdenziale prevista per il suo lavoro da dipendente e versa il contributo integrativo ad Inarcassa.
L’ingegnere versa a Inarcassa solo il contributo integrativo, e non quello soggettivo, perché Inarcassa consente l’iscrizione solo ai liberi professionisti e non ai professionisti che hanno anche un lavoro dipendente.
L’Inps, rilevando delle attività professionali svolte nel 2009, ha chiesto l’iscrizione alla Gestione Separata e il pagamento degli arretrati, accusandolo di evasione fiscale.
La Corte d’Appello ha dato ragione all’Inps e ha dichiarato l’obbligo, per l’ingegnere, di iscriversi alla Gestione Separata Inps.
La Corte d’Appello si è conformata alla normativa in base alla quale il professionista iscritto all’Albo, per essere in regola, dovrebbe:
- essere iscritto alla gestione previdenziale prevista per il suo lavoro da dipendente;
- pagare il contributo integrativo ad Inarcassa in quanto iscritto all’Albo;
- iscriversi alla Gestione Separata Inps, cui versare il contributo relativo all’attività professionale svolta.
L’ingegnere ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere tenuto all’iscrizione alla Gestione separata Inps e al pagamento delle sanzioni.
Le norme sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps
Prima di entrare nel merito bisogna fare un excursus sulle norme che sanciscono l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps. Le norme sono:
- l’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995 che prevede, dal 1° gennaio 1996, l’
iscrizione alla Gestione separata Inps per i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, una attività di lavoro autonomo;
- l’articolo 18, comma 12, del DL 98/2011 che ha fornito un’
interpretazione del comma 26, spiegando che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo e tenuti all'iscrizione alla Gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali istituiti per le diverse categorie professionali.
Professionisti e gestione separata Inps, il dubbio e la risposta della Corte Costituzionale
La norma interpretativa, citando gli autonomi e i professionisti non iscritti all’Albo, ha creato dei dubbi ulteriori e ha portato alcuni a ritenere che i professionisti iscritti all’Albo fossero esonerati dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps.
Come ricordato dalla Cassazione, l’anno scorso sull’argomento
è intervenuta la Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha spiegato che la normativa che impone l’iscrizione alla Gestione separata Inps è legittima. Questo perché il contributo integrativo, pagato ad Inarcassa da tutti i professionisti iscritti ad un Albo, ha una funzione solidaristica e non apre una posizione previdenziale. Di conseguenza, l’attività professionale svolta rimarrebbe senza copertura assicurativa. Per evitarlo, il professionista deve iscriversi alla Gestione Separata Inps.
Professionisti e gestione separata Inps, i dubbi della Cassazione sulle sanzioni
Se, quindi, è ormai pacifico l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps per il professionista iscritto all’Albo che svolge un lavoro dipendente e, contemporaneamente, l’attività professionale, non è lo stesso per il pagamento delle sanzioni.
Tornando al caso dell’ingegnere, la Cassazione ha sottolineato che la prestazione, per cui l’Inps ha contestato il mancato versamento dei contributi alla Gestione separata, è stata svolta nel 2009, cioè prima dell’entrata in vigore della norma interpretativa del 2011.
Per avvalorare i suoi dubbi, la Cassazione ha citato un’altra sentenza della Corte Costituzionale (140/2022) che riguarda gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per il mancato raggiungimento delle necessarie soglie di reddito.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 140/2022, da una parte ha affermato che questi avvocati, non essendo iscritti alla Cassa forense, devono iscriversi alla Gestione Separata Inps, ma dall’altra parte ha bocciato la norma interpretativa del 2011 che non li esonera dal pagamento delle sanzioni per la mancata iscrizione nel periodo precedente al 2011, cioè quando non erano al corrente dell’obbligo.
Secondo la Cassazione, si dovrebbe arrivare ad una conclusione simile anche per gli ingegneri e gli architetti che non possono iscriversi ad Inarcassa perché dipendenti e iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria.
La Cassazione ha quindi chiesto alla Corte Costituzionale di spiegare se anche gli ingegneri e gli architetti possono essere esonerati dalle sanzioni per la mancata iscrizione alla Gestione separata Inps prima del 2011.