
Come installare un ascensore in un edificio vincolato con il silenzio assenso
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NORMATIVA
Come installare un ascensore in un edificio vincolato con il silenzio assenso
Il Tar Lazio risolve il caso di un condominio alle prese col diniego tardivo della Soprintendenza su lavori per il superamento delle barriere architettoniche
Vedi Aggiornamento
del 20/06/2025

Vedi Aggiornamento del 20/06/2025
31/08/2023 - Si può installare un ascensore in un edificio vincolato col silenzio assenso per il superamento delle barriere architettoniche? A questa domanda ha risposto il Tar Lazio che, con la sentenza 12445/2023, ha spiegato come la tutela del patrimonio artistico e architettonico si coniuga con la necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità.
La richiesta è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il 6 settembre 2022 dal momento che l’edificio è un bene di interesse culturale sottoposto a vincolo.
La Soprintendenza il 6 febbraio 2023 emette il parere definitivo con cui nega l’autorizzazione. Nel diniego la Soprintendenza spiega che l’installazione dell’ascensore comprometterebbe l’illuminazione naturale, danneggerebbe irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico e le murature storiche a causa degli ancoraggi.
Gli interessati presentano ricorso al Tar lamentando che il parere negativo della Soprintendenza è arrivato in ritardo e che nel frattempo si è formato il silenzio assenso perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa.
I giudici hanno ricordato che in base alla Legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e al D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la realizzazione di innovazioni funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela, è sì necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, ma è anche previsto un termine di 120 giorni, trascorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad assenso.
Per quanto riguarda la tempistica del silenzio assenso, i giudici hanno illustrato che la Soprintendenza avrebbe dovuto adottare il parere definitivo entro il 4 gennaio 2023. In questa data, invece, la Soprintendenza ha inviato il preavviso di diniego.
Dato che il condominio, il 5 gennaio 2023, ha inviato delle osservazioni sul preavviso di diniego, i termini si sono riaperti, ma il procedimento doveva essere concluso entro il 16 gennaio 2023.
Il parere della Soprintendenza è stato quindi giudicato tardivo e il Tar ha rilevato la formazione del silenzio assenso.
Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego della Soprintendenza, liberando la strada all’installazione dell’ascensore.
Ascensore in un edificio vincolato, il caso
Il caso esaminato dal Tar Lazio inizia con una richiesta di autorizzazione per l’installazione di un ascensore nella chiostrina di un edificio condominiale.La richiesta è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il 6 settembre 2022 dal momento che l’edificio è un bene di interesse culturale sottoposto a vincolo.
La Soprintendenza il 6 febbraio 2023 emette il parere definitivo con cui nega l’autorizzazione. Nel diniego la Soprintendenza spiega che l’installazione dell’ascensore comprometterebbe l’illuminazione naturale, danneggerebbe irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico e le murature storiche a causa degli ancoraggi.
Gli interessati presentano ricorso al Tar lamentando che il parere negativo della Soprintendenza è arrivato in ritardo e che nel frattempo si è formato il silenzio assenso perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla normativa.
Ascensore in un edificio vincolato, il silenzio assenso per le barriere architettoniche
Il Tar, con la sentenza 12445/2023, ha accolto il ricorso, spiegando sia il funzionamento del silenzio assenso sia la ratio delle norme per la tutela della mobilità dei portatori di handicap.I giudici hanno ricordato che in base alla Legge 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e al D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per la realizzazione di innovazioni funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela, è sì necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza, ma è anche previsto un termine di 120 giorni, trascorsi i quali la mancata pronuncia equivale ad assenso.
Per quanto riguarda la tempistica del silenzio assenso, i giudici hanno illustrato che la Soprintendenza avrebbe dovuto adottare il parere definitivo entro il 4 gennaio 2023. In questa data, invece, la Soprintendenza ha inviato il preavviso di diniego.
Dato che il condominio, il 5 gennaio 2023, ha inviato delle osservazioni sul preavviso di diniego, i termini si sono riaperti, ma il procedimento doveva essere concluso entro il 16 gennaio 2023.
Il parere della Soprintendenza è stato quindi giudicato tardivo e il Tar ha rilevato la formazione del silenzio assenso.
Il Tar ha quindi annullato il provvedimento di diniego della Soprintendenza, liberando la strada all’installazione dell’ascensore.
Norme correlate
Sentenza 24/07/2023 n.12445
Tar Lazio - Realizzazione di un ascensore in un edificio vincolato per il superamento delle barriere architettoniche e silenzio assenso
Decreto Legislativo 22/01/2004 n.42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Legge dello Stato 09/01/1989 n.13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
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