
Porticato in cemento armato: permesso di costruire o Scia?
NORMATIVA
Porticato in cemento armato: permesso di costruire o Scia?
Il Tar Lazio spiega quali titoli abilitativi servono per un intervento di ristrutturazione pesante e cosa accade in area vincolata

02/08/2023 - La costruzione di un porticato in cemento armato senza permesso deve essere punita con la demolizione dell’abuso?
Il Tar Lazio, con la sentenza 12771/2023, ha spiegato se la costruzione di un porticato in cemento armato può essere sanata, quale titolo abilitativo è necessario e cosa accade se l’intervento è realizzato in un’area vincolata.
Il proprietario dell’immobile ha lamentato che l’ordinanza di demolizione è stata adottata mentre non si era ancora concluso il procedimento di sanatoria edilizia.
Secondo il proprietario, inoltre, per la realizzazione del portico non è necessario il permesso di costruire, ma è sufficiente la Scia.
I giudici, in primo luogo, hanno osservato che il proprietario non ha dimostrato che la domanda di sanatoria riguarda lo stesso abuso oggetto dell’ordine di demolizione. Di conseguenza, l’ordine di demolizione è legittimo e la domanda di sanatoria non avrebbe potuto fermarlo.
Per quanto riguarda il titolo abilitativo necessario alla realizzazione del porticato in cemento armato, i giudici hanno spiegato che l’intervento si qualifica come ristrutturazione pesante.
Date le significative dimensioni dell’abuso, per la realizzazione del porticato in cemento armato sarebbe stato necessario il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dagli articoli 10 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
I giudici hanno aggiunto che l’immobile si trova in un’area vincolata. Per questo motivo, oltre al permesso di costruire, o alla Scia sostitutiva, il proprietario, prima di realizzare l’intervento, avrebbe dovuto acquisire l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela dei parchi.
Il Tar ha quindi confermato l’ordine di demolizione e la sanzione a carico del proprietario.
Il Tar Lazio, con la sentenza 12771/2023, ha spiegato se la costruzione di un porticato in cemento armato può essere sanata, quale titolo abilitativo è necessario e cosa accade se l’intervento è realizzato in un’area vincolata.
Porticato senza permesso, il caso
I giudici hanno esaminato il ricorso contro l’ordine di demolizione di un porticato in cemento armato di circa 80 metri quadri, coperto da coppi e tegole, realizzato senza permessi in una zona gravata dal vincolo per la tutela dei parchi.Il proprietario dell’immobile ha lamentato che l’ordinanza di demolizione è stata adottata mentre non si era ancora concluso il procedimento di sanatoria edilizia.
Secondo il proprietario, inoltre, per la realizzazione del portico non è necessario il permesso di costruire, ma è sufficiente la Scia.
Porticato, serve il permesso di costruire
I giudici, in primo luogo, hanno osservato che il proprietario non ha dimostrato che la domanda di sanatoria riguarda lo stesso abuso oggetto dell’ordine di demolizione. Di conseguenza, l’ordine di demolizione è legittimo e la domanda di sanatoria non avrebbe potuto fermarlo.Per quanto riguarda il titolo abilitativo necessario alla realizzazione del porticato in cemento armato, i giudici hanno spiegato che l’intervento si qualifica come ristrutturazione pesante.
Date le significative dimensioni dell’abuso, per la realizzazione del porticato in cemento armato sarebbe stato necessario il permesso di costruire o la Scia alternativa al permesso di costruire, come previsto dagli articoli 10 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001).
I giudici hanno aggiunto che l’immobile si trova in un’area vincolata. Per questo motivo, oltre al permesso di costruire, o alla Scia sostitutiva, il proprietario, prima di realizzare l’intervento, avrebbe dovuto acquisire l’autorizzazione dell’ente preposto alla tutela dei parchi.
Il Tar ha quindi confermato l’ordine di demolizione e la sanzione a carico del proprietario.