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Superbonus 110% unifamiliari, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023

Superbonus 110% unifamiliari, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023

Il DL Asset e Investimenti concede tre mesi in più per pagare le spese dei lavori completati per almeno il 30% a settembre 2022

Vedi Aggiornamento del 16/02/2024
Superbonus 110% villette fino al 31 dicembre 2023 - Ph. toeytoey © 123rf.com
Superbonus 110% villette fino al 31 dicembre 2023 - Ph. toeytoey © 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 16/02/2024
22/08/2023 - Chi sta realizzando lavori agevolati con il superbonus 110% su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti, e ne ha completato almeno il 30% al 30 settembre 2022, ha tre mesi di tempo in più per usufruire del beneficio fiscale.
 
È stato infatti prorogato dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.
 
La proroga è stata decisa dal Governo con il Decreto-Legge ‘Asset e Investimenti’ o ‘Omnibus’ DL 104/2023 contenente norme urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici entrato in vigore l’11 agosto scorso.
 
All’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - si legge infatti nell’articolo 24 del DL 104/2023 dal titolo ‘Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica’ - le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
 


Superbonus 110% villette fino al 31 dicembre 2023

L’articolo 24 del DL 104/2023, quindi, sposta al prossimo 31 dicembre (la scadenza precedente era il 30 settembre) la data per l’effettuazione delle spese che rientrano nel superbonus 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette). La condizione di accesso all’agevolazione rimane la stessa di prima: al 30 settembre 2022 devono già essere stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
 
Per chi non soddisfa questo requisito, la percentuale di detrazione è pari al 90% ma a patto di soddisfare le seguenti condizioni:
- avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
- essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- l’unità immobiliare deve essere l’abitazione principale; di conseguenza a fine lavori bisognerà avere la residenza.
 
La proroga contenuta nel DL ‘Asset e Investimenti’ o ‘Omnibus’ non riguarda i condomìni, per i quali restano valide le regole vigenti, ovvero aliquota superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 se:
- l’assemblea ha deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
- l’assemblea ha deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la Cilas (o la richiesta del titolo abilitativo) è stata presentata entro il 25 novembre 2022.
- la richiesta del titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

Ma non è l’unica novità: l’articolo 25 del DL ‘Asset e Investimenti’ o ‘Omnibus’ obbliga i titolari di crediti derivanti da cessione o dallo sconto in fattura non più utilizzabili, a inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione, e comunque entro il 2 gennaio 2024. La comunicazione, che non sarà necessaria se il mancato utilizzo dipende dal decorso dei termini utili per la fruizione, andrà redatta con le modalità che saranno indicate in un provvedimento del direttore dell’Agenzia; il mancato invio comporta una sanzione di 100 euro.
 
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