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Compenso del progettista, negli appalti pubblici non può essere soggetto a ribasso

Compenso del progettista, negli appalti pubblici non può essere soggetto a ribasso

Dal CNI una disamina del quadro normativo delineato dalla legge sull’equo compenso e dal nuovo Codice Appalti

Vedi Aggiornamento del 24/06/2024
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Negli appalti pubblici l'equo compenso non può essere soggetto a ribasso - Ph. Aleksei Gorodenkov 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 24/06/2024
02/08/2023 - Il compenso di un ingegnere o di un architetto, nell’ambito di un incarico pubblico, non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.
 
È quanto emerge dal documento ‘La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il DLgs 36/2023’ del Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri che analizza il rapporto tra l’applicazione della disciplina dell’equo compenso e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, alla luce del nuovo Codice Appalti (DLgs 36/2023) nonché della recente legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (Legge 49/2023).
 
Secondo il CNI, è ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.
 
Lo studio presta particolare attenzione alla nozione di equo compenso e all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della Legge 49/2023, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell’equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità “relativa”, al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti.
 


Negli appalti pubblici l'equo compenso non può essere soggetto a ribasso

Il documento del Centro Studi CNI, tra le altre cose, sottolinea come la Legge in materia di equo compenso delle prestazioni professionali preveda un ruolo importante da parte dell’Ordine professionale, cui sono attribuiti poteri ulteriori che si aggiungono a quello già delineato relativo al rilascio del parere di congruità del compenso.
 
In particolare, all’Ordine e Collegio professionale, nonché ai loro Consigli nazionali, sono demandati, tra gli altri, i seguenti compiti:
- concordare con le imprese modelli standard di convenzione con la previsione di compensi che si “presumono equi fino a prova contraria” (art. 6);
- proporre ogni due anni l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali (art. 5, comma 3);
- adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4);
- adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti;
- proporre l’azione di classe (art. 9);
- nominare un proprio rappresentante in senso all’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10).
 
“Come CNI e, in generale, come professionisti tecnici ci siamo battuti per anni per ottenere il provvedimento dell’equo compenso - commenta Angelo Domenico Perrini, Presidente del CNI -. Ora è arrivato il momento che questo principio trovi un’applicazione concreta, anche nell’ambito degli Appalti Pubblici, con particolare riferimento ai servizi di progettazione. È chiaro che d’ora in poi, nel determinare l’entità del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura, occorrerà tenere presente che il principio dell’equo compenso esiste ed è un diritto incomprimibile”.
 
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