
Il direttore lavori può dover rispondere degli abusi edilizi anche se rinuncia all’incarico
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Il direttore lavori può dover rispondere degli abusi edilizi anche se rinuncia all’incarico
Il Consiglio di Stato spiega come si potrebbe evitare le responsabilità risolvendo il caso di un progettista che si dimette dopo aver rilevato le irregolarità
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del 13/10/2023

10/08/2023 - La responsabilità del direttore lavori per abusi edilizi è un tema spinoso. Il direttore lavori, infatti, può essere chiamato a rispondere delle irregolarità edilizie anche se, dopo averle rilevate, si dimette e rinuncia al suo incarico.
Questa conclusione, che prevede la responsabilità del direttore lavori per abusi edilizi anche se il professionista si dimette, è stata confermata dalla giurisprudenza con la sentenza 7227/2023.
Questo non significa che il direttore dei lavori non abbia vie d’uscita. In un caso, infatti, i giudici hanno fornito dei suggerimenti per evitare ai professionisti di essere sempre e comunque chiamati in causa.
Il Comune ha quindi ordinato la demolizione, e il pagamento di una sanzione, al direttore dei lavori, che ha fatto ricorso sostenendo come, in realtà, il responsabile dell’abuso fosse il proprietario del fabbricato.
Il Tar, in prima istanza, ha respinto il ricorso. Il direttore dei lavori ha presentato ricorso, sottolineando che, dopo essersi accorto delle continue irregolarità realizzate dal committente, ha interrotto ogni tipo di rapporto professionale.
Ai sensi del Testo unico dell’edilizia, sottolinea il CdS, il direttore lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Per questo ha un “onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico”.
In caso di omesso controllo, il direttore lavori è quindi responsabile degli abusi edilizi e può essere sanzionato.
I giudici hanno aggiunto che il direttore lavori non è stato in grado di provare la sua estraneità agli abusi, ma ha addossato genericamente la responsabilità al proprietario.
Non ci sono infatti prove del fatto che il direttore lavori avesse interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale col proprietario.
Per questo motivo, i giudici hanno confermato la responsabilità del direttore lavori per gli abusi edilizi riscontrati.
Anche in quel caso, il direttore lavori aveva spiegato di aver rassegnato le sue dimissioni sostenendo quindi di non essere responsabile degli abusi edilizi. Le dimissioni, però, erano state giustificate con motivi personali.
La Cassazione ha quindi ritenuto il direttore lavori responsabile degli abusi edilizi e ha spiegato che “la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta”.
Questa conclusione, che prevede la responsabilità del direttore lavori per abusi edilizi anche se il professionista si dimette, è stata confermata dalla giurisprudenza con la sentenza 7227/2023.
Questo non significa che il direttore dei lavori non abbia vie d’uscita. In un caso, infatti, i giudici hanno fornito dei suggerimenti per evitare ai professionisti di essere sempre e comunque chiamati in causa.
Il caso della responsabilità direttore lavori per abusi edilizi
Nel caso esaminato dal CdS, è stata rilevata la realizzazione abusiva di un volume tecnico destinato a serra captante e di un ampliamento di una finestra attraverso la demolizione del parapetto.Il Comune ha quindi ordinato la demolizione, e il pagamento di una sanzione, al direttore dei lavori, che ha fatto ricorso sostenendo come, in realtà, il responsabile dell’abuso fosse il proprietario del fabbricato.
Il Tar, in prima istanza, ha respinto il ricorso. Il direttore dei lavori ha presentato ricorso, sottolineando che, dopo essersi accorto delle continue irregolarità realizzate dal committente, ha interrotto ogni tipo di rapporto professionale.
Responsabilità direttore lavori per abusi edilizi anche dopo le dimissioni
I giudici del CdS hanno spiegato che, in generale, il direttore lavori può essere chiamato a rispondere dell’abuso edilizio.Ai sensi del Testo unico dell’edilizia, sottolinea il CdS, il direttore lavori ha una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia. Per questo ha un “onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico”.
In caso di omesso controllo, il direttore lavori è quindi responsabile degli abusi edilizi e può essere sanzionato.
I giudici hanno aggiunto che il direttore lavori non è stato in grado di provare la sua estraneità agli abusi, ma ha addossato genericamente la responsabilità al proprietario.
Non ci sono infatti prove del fatto che il direttore lavori avesse interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale col proprietario.
Per questo motivo, i giudici hanno confermato la responsabilità del direttore lavori per gli abusi edilizi riscontrati.
Come evitare la responsabilità del direttore lavori per abusi edilizi
Qualche anni fa, nel 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso analogo, dichiarando colpevole un direttore lavori per la realizzazione di volumi residenziali camuffati da volumi tecnici.Anche in quel caso, il direttore lavori aveva spiegato di aver rassegnato le sue dimissioni sostenendo quindi di non essere responsabile degli abusi edilizi. Le dimissioni, però, erano state giustificate con motivi personali.
La Cassazione ha quindi ritenuto il direttore lavori responsabile degli abusi edilizi e ha spiegato che “la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il direttore dei lavori non risponde degli illeciti edilizi solo se presenta denuncia di detti illeciti ai competenti uffici dell'Amministrazione comunale e se rinuncia all'incarico osservando per entrambi gli adempimenti l'obbligo della forma scritta”.