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Compatibilità paesaggistica: cos’è, quando serve e come si ottiene
FOCUS
Compatibilità paesaggistica: cos’è, quando serve e come si ottiene
Si tratta di una sanatoria? Qual è l’iter procedurale, chi la rilascia e per quali interventi è ammissibile? Guida alla procedura

25/09/2023 - L'accertamento di compatibilità paesaggistica è un procedimento amministrativo finalizzato a verificare se l’opera realizzata in assenza o in difformità dall'autorizzazione rilasciata impatti o meno sui valori e obiettivi di tutela indicati da provvedimento di vincolo.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è una “sanatoria paesaggistica”, che, come vedremo più avanti non esiste come titolo autorizzativo, ma è il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica postuma.
Tale possibilità è stata introdotta dal D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" che, integrando l’art. 146 con il comma 12, dà la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma solo nei seguenti casi:
Il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità degli interventi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, acquisendo:
Il parere della Soprintendenza è vincolante e forma condizione necessaria per consentire il pronunciamento all’autorità competente al rilascio. I casi che si possono verificare sono:
Caso 1) La soprintendenza, decorsi i tempi, non esprime il parere: in questo caso subentra il “silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni” così come previsto dall’art. 17bis della L. 241/1990. Viene comunicato all’interessato l’ammontare della sanzione e, in seguito al suo pagamento, verrà emesso il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Caso 2) La soprintendenza si esprime nei termini con parere positivo. Come nel caso 1, è comunicato l’importo della sanzione e solo dopo il suo pagamento è emesso il provvedimento.
Caso 3) La soprintendenza si esprime con parere negativo e viene emesso un parere di diniego, dopodiché è emesso il provvedimento negativo e l’obbligo della rimessione in ripristino.
Il risultato finale non conduce all'emanazione di un titolo apposito in sanatoria da parte della Soprintendenza o dell'ente competente per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
In linea di principio, la tutela del paesaggio non serve a correggere un danno compiuto ma a prevenirlo; anzi, il reato paesaggistico ha rilevanza penale e le relative conseguenze sono dettate dall’articolo 181 del Codice.
Per questo, la sanatoria paesaggistica ex post non esiste, perché “l’alterazione del paesaggio” non può ritenersi vanificata da successiva autorizzazione in sanatoria.
O l’intervento è compatibile con le prescrizioni e i valori paesaggistici da tutelare, e quindi viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, oppure c’è l’obbligo della rimessione in ripristino.
L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è una “sanatoria paesaggistica”, che, come vedremo più avanti non esiste come titolo autorizzativo, ma è il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica postuma.
Quando si può ricorrere all’accertamento di compatibilità
La procedura si applica quando gli “interventi abusivi” ricadono:- In aree soggette a vincolo paesaggistico per decreto, ovvero quelle definite di notevole interesse pubblico, come determinate dall’art. 136 del Codice dei Beni culturali, D.Lgs 42/2004 (d’ora in poi Codice);
- In aree tutelate per legge, le cosiddette zone Galasso, come stabilito dall’art. 142 del Codice.
Definizione di immobili ed aree di notevole interesse pubblico
Si riporta di seguito il primo comma dell’art. 136. Sono definite di notevole interesse pubblico:- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Definizione di aree tutelate per legge
Si riporta di seguito il primo comma dell’art. 142. Sono aree tutelate per legge:- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.
Per quale tipologia di interventi si può richiedere la compatibilità
Nel testo originario del Codice non era menzionata la possibilità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica postuma, ovvero successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.Tale possibilità è stata introdotta dal D.Lgs n. 157/2006 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" che, integrando l’art. 146 con il comma 12, dà la possibilità del rilascio di autorizzazione paesaggistica postuma solo nei seguenti casi:
- per i lavori realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Chi rilascia l’autorizzazione postuma?
L'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la Regione ovvero un ente pubblico da essa delegato come il Comune, l’Ente Parco o la Provincia.Il proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area, presenta domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità degli interventi.
L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro centottanta giorni, acquisendo:
- il parere della Commissione Paesaggio;
- il parere vincolante della Soprintendenza (reso entro 90 giorni perentori).
Iter procedurale dell’accertamento di compatibilità paesaggistica
L’iter procedurale per ottenere l’autorizzazione paesaggistica postuma è normato dall’art. 167 del Codice ed è così strutturato:Step 1) Ricezione dell'istanza di accertamento di compatibilità e avvio del procedimento.
Step 2) Verifica della completezza della documentazione e richiesta di eventuali integrazioni. L’ente procedente, la regione o l’ente locale delegato dalla regione, avvia la prima valutazione obbligatoria tramite la Commissione Paesaggistica sull'ammissibilità ai sensi dell’art. 167 del Codice.
Step 3) Quando la documentazione è completa e l’istanza è ritenuta ammissibile, questa viene trasmessa alla soprintendenza per il parere vincolante, che deve esprimersi entro 90 giorni.
Il parere della Soprintendenza è vincolante e forma condizione necessaria per consentire il pronunciamento all’autorità competente al rilascio. I casi che si possono verificare sono:
Caso 1) La soprintendenza, decorsi i tempi, non esprime il parere: in questo caso subentra il “silenzio assenso tra le pubbliche amministrazioni” così come previsto dall’art. 17bis della L. 241/1990. Viene comunicato all’interessato l’ammontare della sanzione e, in seguito al suo pagamento, verrà emesso il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Caso 2) La soprintendenza si esprime nei termini con parere positivo. Come nel caso 1, è comunicato l’importo della sanzione e solo dopo il suo pagamento è emesso il provvedimento.
Caso 3) La soprintendenza si esprime con parere negativo e viene emesso un parere di diniego, dopodiché è emesso il provvedimento negativo e l’obbligo della rimessione in ripristino.
Quali sanzioni sono previste?
Se la compatibilità paesaggistica viene confermata, il trasgressore deve versare una somma pari all'importo maggiore tra il danno causato e il profitto ottenuto attraverso la trasgressione. L'entità della multa sarà stabilita attraverso una perizia di valutazione. Se la richiesta di compatibilità viene respinta, sarà applicata invece una sanzione di demolizione.Perché l’accertamento di compatibilità paesaggistica non è una sanatoria
Il parere preventivo non è richiesto per accertare se vi sia stato o meno un danno al paesaggio ma per accertare ‘astrattamente’ se l’intervento possa o meno ledere il bene tutelato.Il risultato finale non conduce all'emanazione di un titolo apposito in sanatoria da parte della Soprintendenza o dell'ente competente per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
In linea di principio, la tutela del paesaggio non serve a correggere un danno compiuto ma a prevenirlo; anzi, il reato paesaggistico ha rilevanza penale e le relative conseguenze sono dettate dall’articolo 181 del Codice.
Per questo, la sanatoria paesaggistica ex post non esiste, perché “l’alterazione del paesaggio” non può ritenersi vanificata da successiva autorizzazione in sanatoria.
O l’intervento è compatibile con le prescrizioni e i valori paesaggistici da tutelare, e quindi viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica, oppure c’è l’obbligo della rimessione in ripristino.