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Certificazione energetica edifici, da Enea il nuovo Docet

Certificazione energetica edifici, da Enea il nuovo Docet

Rilasciata la versione aggiornata del software semplificato, con novità per il calcolo degli apporti solari

Vedi Aggiornamento del 19/04/2024
Certificazione energetica edifici, da Enea il nuovo Docet - Foto: Franck Boston 123rf.com
Certificazione energetica edifici, da Enea il nuovo Docet - Foto: Franck Boston 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 19/04/2024
22/09/2023 - Enea ha rilasciato la nuova versione di DOCET, il software semplificato per la certificazione energetica degli edifici residenziali realizzato per gli addetti del settore edilizio in collaborazione con Cnr - Istituto per le Tecnologie della Costruzione.
 
Enea spiega che l’applicativo, utilizzabile per immobili con superficie fino a 200 mq non soggetti a ristrutturazioni importanti, consente la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), il documento che certifica la prestazione e la classe energetica di un immobile indicando gli interventi migliorativi ed economicamente più convenienti.
 
Questa nuova versione del software - aggiunge Enea - mantiene le caratteristiche originarie dell’applicativo, che continua ad utilizzare un metodo semplificato per eseguire valutazioni standard degli edifici con condizioni climatiche e comportamento dell’utenza standard.
 
Tra le novità presenti, la possibilità di personalizzare ulteriormente la descrizione dell’immobile con la richiesta di input aggiuntivi per migliorare la caratterizzazione delle superfici trasparenti per il calcolo degli apporti solari.
 
Nella nuova release sono stati inoltre aggiornati i costi unitari dei combustibili. “Data la variabilità dei prezzi energetici, si raccomanda in ogni caso un’attenta verifica da parte del tecnico certificatore” - spiega Carlo Romeo del Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. 
 
Ulteriore elemento di novità è costituito da un alert che invita a modificare l’intervento di riqualificazione ipotizzato quando economicamente non conveniente. Il messaggio di avvertimento viene inviato quando le azioni proposte, sia sull’involucro edilizio che sui sistemi impiantistici, evidenziano tempi di ritorno non congrui. “Ad esempio, quando c’è un rientro dell’investimento superiore alla vita utile degli elementi sostituiti”, spiega il ricercatore.
 

Il calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianti viene effettuato nel pieno rispetto della legislazione energetica nazionale e delle norme tecniche di supporto. Il suo utilizzo è rivolto a utenti con specifica preparazione, in grado di gestire correttamente le fasi di reperimento e inserimento dati, sia in caso di opzioni predeterminate dal software che di inserimento manuale.
 
La nuova versione DOCET consente di generare ed esportare un file di interscambio necessario a trasferire gli APE ai sistemi informativi regionali, che a loro volta alimentano il SIAPE, il Sistema Informativo nazionale sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito da ENEA[2].
 
La nuova versione è stata sviluppata in occasione del superamento della Procedura di Verifica di Sorveglianza Periodica prevista per gli strumenti di calcolo e software commerciali ai fini del rilascio della dichiarazione rilasciata dal Comitato Termotecnico italiano (CTI)[3]. Le verifiche effettuate rispondono ai requisiti minimi di legge previsti per la specifica categoria di interventi.
 
La precedente versione del software DOCET è stata utilizzata da oltre 300 mila utenti. La più recente versione, DOCET v.3.23.06.53, ne mantiene le caratteristiche originarie e il metodo semplificato ex DM 26 giugno 2015 (Allegato 1, paragrafo 4.2.2).
 
Il calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianti viene effettuato nel pieno rispetto delle norme tecniche previste dai DM 26 giugno 2015: UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2019, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016 e delle norme tecniche di supporto nelle ultime versioni aggiornate. Le verifiche effettuate rispondono ai Requisiti Minimi di legge previsti per la specifica categoria di interventi.
 

Scarica l’ultima versione di DOCET

 
 
Note
[1] V.3.23.06.53 
[2] In attuazione del Decreto interministeriale 26 giugno 2015
[3] Ai sensi art. 7 del Decreto interministeriale 26 giugno 2015
 
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