Lo ha precisato l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con la delibera 397 del 6 settembre 2023 chiarendo quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1° luglio 2023, e cioè che il fatto di essere stati iscritti nel registro degli indagati non determina effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.
Il chiarimento arriva in risposta ad una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave. Al Comune l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal nuovo Codice Appalti, il Dlgs 36/2023.
In particolare, Anac ha indicato le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti 2023.
Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice c’è la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.
Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma del processo penale ex Dlgs 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: “La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito”.