
Superbonus 90%, dal 2 ottobre le domande di contributo
I contribuenti con redditi bassi possono ottenere un bonus fino al 10% delle spese sostenute sulle prime case fino al 31 ottobre 2023

26/09/2023 - Dal 2 al 31 ottobre 2023 i contribuenti con redditi bassi che nel 2023 hanno realizzato interventi agevolati con il superbonus 90% su prime case possono richiedere il contributo fino al 10% a copertura della quota rimasta a loro carico.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento del 22 settembre 2023 che definisce l’iter operativo per la richiesta e l’erogazione del contributo a fondo perduto - previsto dall’articolo 9, comma 3, del DL Aiuti quater (DL 176/2022 convertito nella Legge 6/2023) e disciplinato dal DL 31 luglio 2023 del MEF - destinato alle persone fisiche con limitata capacità economica, che nell’anno 2023 hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili dall’Irpef con percentuale del 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale.
Il Provvedimento appena pubblicato contiene il modello di istanza da presentare telematicamente per richiedere il contributo e le istruzioni per la compilazione con ogni dettaglio relativo alla gestione delle domande e all’erogazione dei contributi da parte dell’Agenzia.
Superbonus 90%, contributo fino al 10%
Dal 1° gennaio 2023 - ricorda l’Agenzia - la percentuale di detrazione del superbonus è passata dal 110% al 90%. Per compensare questo abbassamento, il Governo ha ritenuto di rifondere, almeno in parte, ai contribuenti che hanno sostenuto le spese, la quota non coperta dalla detrazione. A tal fine, sono state stanziate risorse finanziarie per 20 milioni di euro, che verranno ripartite tra gli aventi diritto in base alle istanze di richiesta del contributo da loro validamente presentate.
Il contributo sarà calcolato sulle spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.
I requisiti da possedere per avere diritto al contributo sono:
- l’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi deve essere posseduta, almeno in quota, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento e deve essere destinata a propria abitazione principale. Sono oggetto di contributo anche le spese relative a interventi edilizi detraibili al 90% effettuati su parti comuni condominiali dell’edificio di cui l’abitazione principale fa parte e a questa attribuite in base ai millesimi;
- il reddito di riferimento dell’anno 2022 del contribuente che ha sostenuto la spesa non deve superare 15mila euro.
Come calcolare il reddito di riferimento
Come stabilito dal comma 8-bis 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, per calcolare il reddito di riferimento occorre sommare il reddito complessivo del richiedente e di alcuni familiari individuati e poi dividere il risultato per un “numero delle parti”, ottenuto in base alla tabella 1-bis allegata al medesimo Decreto Rilancio. In questo modo, si ottiene una sorta di reddito medio del nucleo familiare del richiedente, che per poter ottenere il contributo non deve superare 15mila euro.
I familiari, i cui redditi vanno considerati, sono quelli previsti all’articolo 433 del codice civile. Indipendentemente se a carico del richiedente o meno, dovranno sempre essere considerati il coniuge e il componente dell’unione civile, anche se non facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e il convivente di fatto di cui alla legge Cirinnà. Per quanto riguarda gli altri familiari indicati al citato articolo (genitori, figli, suocera e suocero, generi e nuore, sorelle e fratelli), dovranno essere considerati solo se facenti parte del nucleo familiare del richiedente e solo se a suo carico.
Superbonus e spese detraibili al 90%
Per quanto riguarda le spese detraibili al 90%, la cui quota non oggetto di detrazione (ossia il 10%) costituisce il contributo da richiedere, è necessario conteggiare - nei limiti degli importi massimi previsti dalle norme sulla detrazione Irpef per le diverse tipologie di interventi edilizi - gli importi pagati dal richiedente con il cosiddetto “bonifico parlante”, quelli degli sconti in fattura applicati dalle imprese a fronte della cessione del corrispondente credito d’imposta e gli importi pagati con bonifico dal condominio e attribuiti al richiedente in base ai millesimi dell’unità immobiliare.
Contributo fino al 10%, tetto di spesa 96mila euro
Altro aspetto importante fissato dal DM 31 luglio 2023 del MEF è il limite massimo di spesa che può essere considerata ai fini del contributo: la spesa sostenuta tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, detraibile al 90% fino agli importi massimi fissati per i diversi interventi, potrà essere oggetto del contributo fino a un massimo di 96mila euro.
Se la spesa relativa agli interventi edilizi è stata sostenuta anche da altri soggetti comproprietari o titolari di altro diritto reale, il limite massimo di spesa che il richiedente potrà far valere deve essere ridotto in proporzione, moltiplicando il limite di 96mila euro per il rapporto tra la spesa da lui sostenuta e quella sostenuta complessivamente da tutti i soggetti.
Contributo superbonus 90%, la ripartizione dei fondi
Una volta verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, il contribuente dovrà presentare all’Agenzia delle entrate l’istanza telematica di accesso al contributo: la finestra di trasmissione si aprirà il 2 ottobre e si concluderà il 31 ottobre 2023.
Solamente dopo il 31 ottobre 2023, l’Agenzia procederà alla ripartizione dei fondi stanziati in base ai contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate. Se i contributi complessivamente richiesti con le istanze saranno inferiori ai fondi disponibili, tutti i richiedenti otterranno l’intero contributo richiesto.
Qualora, invece, i contributi richiesti fossero superiori ai fondi, due sono le situazioni che potranno presentarsi: se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata; se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e, iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
In prossimità dell’esaurimento dei fondi, se con il residuo non fosse possibile erogare il 10% dei contributi richiesti, con l’ultimo lotto di istanze riportanti la stessa data di primo bonifico, limitatamente a quel lotto, si procederà in ordine di presentazione delle istanze, fino al completo esaurimento dei fondi.
La percentuale stabilita con la ripartizione dei fondi verrà pubblicata entro il 30 novembre 2023, con provvedimento del direttore dell’Agenzia, e il pagamento dei contributi spettanti verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente, che i beneficiari avranno indicato nell’istanza.
L’Agenzia segnala che, alla luce del meccanismo illustrato, non è necessario affrettarsi a presentare la domanda; poiché la verifica dei requisiti (in particolare, il reddito di riferimento), la determinazione della spesa oggetto del contributo e l’applicazione del limite massimo sono articolati e prevedono di acquisire diversi dati (ad esempio, dall’amministratore del condominio per le spese su parti comuni), è bene prendersi il giusto tempo e dedicare, poi, la massima attenzione nel compilare l’istanza, in modo da assicurarsi un’elaborazione positiva e senza intoppi.