18/10/2023 - L’associazione tra Vepa e edilizia libera è prassi consolidata. L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili è, dal 2022, un intervento che non richiede alcun titolo abilitativo. Tuttavia, un'interpretazione troppo letterale della normativa potrebbe dar luogo a delle differenziazioni, rendendo in qualche caso necessario il permesso di costruire.
È quanto successo con la sentenza 15129/2023 del Tar Lazio, che lega il titolo abilitativo richiesto per l’installazione delle Vepa alla tipologia di balcone o di loggia.
Vepa in edilizia libera, il caso
Il caso esaminato ha avuto origine con l'installazione di una tenda a vetri ripiegabile su una loggia esterna rispetto all’abitazione, già chiusa su tre lati e aperta su un solo lato ed aggettante all’esterno. Secondo il Comune, l’intervento crea nuovo volume con i pannelli di vetro e richiede il permesso di costruire.
Secondo il proprietario, la tenda a vetri ripiegabile installata non costituisce una struttura fissa e, quindi, non chiude stabilmente la loggia su cui è installata ma, soprattutto, riguarda la metà superiore del balcone, lasciando permanentemente aperta la metà inferiore dell’affaccio. A suo avviso, non si crea un volume aggiuntivo e non è quindi necessario il permesso di costruire.
Vepa, i limiti all’edilizia libera
Il Tar ha dato ragione al Comune spiegando che dalle dimensioni, collocazione con altezza che arriva al soffitto e materiale utilizzato (vetro), si evince che la loggia non sarà più una superficie accessoria, ma avrà una destinazione diversa, con un aumento di volumetria. Elementi che rendono necessaria la richiesta del permesso di costruire.
Il Tar ha quindi concluso che, in questo caso, le Vepa non rientrano nel regime di edilizia libera,
come invece previsto dal Decreto Aiuti bis, che ha modificato il Testo unico dell’edilizia.
In base al Testo unico dell’edilizia, come modificato dal Decreto Aiuti bis, le Vepa possono essere installate in regime di edilizia libera su
balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o
logge rientranti all’interno dell’edificio.
Per capire cosa sono i balconi e le logge, il Tar si è rifatto al
Regolamento edilizio tipo (definizioni 35 e 37). In base alle definizioni, il balcone è un “elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni”, mentre la loggia è “l’elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni”.
Applicando queste definizioni, il Tar ha concluso che lo spazio su cui sono state installate le Vepa non si qualifica come balcone dal momento che è aperto su un solo lato, ma è una loggia.
Tale loggia, però, è aggettante e non interna, come invece richiesto dal Testo unico dell’edilizia per consentire l’installazione della Vepa in edilizia libera.
I giudici hanno quindi respinto il ricorso spiegando che l'intervento è illgittimo perchè realizzato senza il permesso di costruire.
Vepa in edilizia libera con limiti, è la strada giusta?
La soluzione prospettata dai giudici è frutto di un’interpretazione strettamente letterale, che però potrebbe perdere di vista l’obiettivo di liberalizzazione.
Da una parte c’è una normativa che ha voluto essere precisa: le definizioni del Regolamento edilizio tipo, che sono state messe a punto per non creare dubbi interpretativi.
Dall’altra c’è il Testo unico dell’edilizia, che contiene i termini di “balconi aggettanti” e “logge rientranti”.
Mettendo a sistema le definizioni del Regolamento edilizio tipo e i termini del Testo unico dell’edilizia, si può arrivare ad un’interpretazione restrittiva corretta dal punto di vista logico e letterale, che però potrebbe non rispecchiare l’intenzione di semplificazione e liberalizzazione del legislatore.