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Ascensore esterno in un edificio storico, la Soprintendenza può opporsi?
di Redazione Edilportale

Ascensore esterno in un edificio storico, la Soprintendenza può opporsi?

Il Tar Piemonte spiega che il vincolo deve andare di pari passo con le condizioni reali dell’immobile e che bisogna bilanciare la tutela del patrimonio storico e della salute

Vedi Aggiornamento del 20/06/2025
Ascensore esterno: grazvydas 123RF.com
Ascensore esterno: grazvydas 123RF.com
di Redazione Edilportale
Vedi Aggiornamento del 20/06/2025
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13/11/2023 - L’ascensore esterno può avere un impatto considerevole sulla facciata di un edificio storico.
 
La Soprintendenza, chiamata a tutelare il vincolo che grava sull’edificio, potrebbe quindi opporsi alla realizzazione dell’ascensore esterno.
 
Ma bisogna considerare che l’ascensore esterno è funzionale al superamento delle barriere architettoniche e che bisogna bilanciare gli interessi di tutela del patrimonio storico, ma anche quelli di chi vive nell’edificio.
 
Il Tar Piemonte, con la sentenza 774/2023, ha messo inoltre in luce che non tutti i vincoli si equivalgono e che prima di vietare un intervento bisogna valutare le condizioni reali dell’edificio.
 

Ascensore esterno nell’edificio storico, il caso

Il caso inizia nel 2012, quando gli abitanti di un edificio, gravato da un vincolo storico, decidono di realizzare un ascensore esterno.
 
Vengono quindi elaborate quattro soluzioni progettuali e la Soprintendenza esprime parere favorevole su due di queste, che in seguito si rivelano irrealizzabili.
 
Dopo ulteriori valutazioni, il condominio sceglie un progetto tra i due restanti, su cui la Soprintendenza esprime parere negativo perchè l’ascensore esterno avrebbe:
- occultato parte dei prospetti nord ed ovest del cortile e delle relative partiture architettoniche;
- impedito la lettura unitaria e completa del prospetto nord;
- compromesso la configurazione compositiva degli spazi;
- comportato un’alterazione della struttura e dell’equilibrio sia estetico che compositivo del bene tutelato;
- creato un impatto negativo sull’impianto dei fronti del suddetto cortile e sulle interrelazioni fisiche e visive tra gli elementi qualificanti l’immobile.
 
Gli abitanti dell’edificio, tra cui anziani e disabili, presentano quindi ricorso contro il parere della Soprintendenza.
 

La Soprintendenza non può vietare l’ascensore esterno nell’edificio storico

I giudici hanno spiegato che la questione deve essere risolta bilanciando l’interesse degli abitanti anziani e disabili ad accedere senza sforzi all’immobile e l’interesse alla tutela del bene storico.
 
Il Tar ha ricordato che, in base alla Legge 13/1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche, il diniego della Soprintendenza deve essere motivato dalla natura dei danni che le opere per il superamento delle barriere architettoniche causerebbero all’edificio.
 
È quindi necessario - hanno osservato i giudici - considerare lo stato in cui si trova l’edificio su cui si vuole installare l’ascensore esterno.
 
Dal sopralluogo è emerso che le facciate esterne ed interne e le pareti degli scaloni principali lasciano a desiderare: manca infatti l’uniformità pittorica dal momento che le tinteggiature riportano vistose cadute di colore e vaste macchie di umidità.
 
Questo, secondo i giudici, dimostra che l’intensità del vincolo deve essere proporzionata allo stato del manufatto e non deve impedire la realizzazione di strutture essenziali per garantire le necessità primarie e il diritto alla salute.
 
Il Tribunale ha quindi invitato la Soprintendenza ad approvare l’unico progetto realizzabile, prescrivendo al massimo qualche accorgimento aggiuntivo.
 
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