
Superbonus e bonus edilizi, nuove chance per lo sblocco dei crediti fermi?
NORMATIVA
Superbonus e bonus edilizi, nuove chance per lo sblocco dei crediti fermi?
Il ddl di Bilancio 2024 ribadisce espressamente la possibilità di compensare i crediti fiscali con le somme dovute a Inps e Inail
Vedi Aggiornamento
del 05/02/2024

07/11/2023 - La cessione dei crediti Superbonus potrebbe accelerare. È la conseguenza di una misura contenuta nel disegno di legge di Bilancio per il 2024, che potrebbe contribuire a risolvere l’impasse della cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi all’Inps e all’Inail.
La cessione dei crediti Superbonus a Inps e Inail è già prevista, tuttavia l’Inps l’ha ostacolata non consentendo l’utilizzo in compensazione di crediti non certi, che avrebbero potuto rivelarsi falsi.
Il ddl di Bilancio per il 2024 mette nero su bianco la cessione dei crediti Superbonus a Inps e Inail, creando anche un meccanismo di controlli.
Il D.lgs. 241/1997 stabilisce che per il pagamento di imposte e altre somme a favore dello Stato è consentita la compensazione dei crediti fiscali.
Tale compensazione può riguardare:
- imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- imposta sulle transazioni finanziarie;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Questo significa che la norma istitutiva del Superbonus fin dall’inizio ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a Inps e inail.
Se la formulazione poteva dare luogo a qualche dubbio, il Decreto “Blocca Cessioni” (DL 11/2023) ha stabilito espressamente che è consentita la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. La disposizione ha voluto fornire un’interpretazione autentica per chiarire che i crediti corrispondenti al Superbonus e agli altri bonus edilizi possono essere usati per pagare non solo i debiti tributari, ma anche quelli previdenziali e assistenziali.
Nonostante l’introduzione del visto di conformità “ora per allora”, la cessione dei crediti Superbonus non si è mai sbloccata.
L’Inps, ad esempio, in alcuni casi non ha accettato la compensazione sostenendo che i crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi non fossero “certi”.
Il ddl di Bilancio per il 2024 è quindi intervenuto proponendo una modifica al D.lgs. 241/1997 sugli adempimenti tributari citando espressamente l’Inps e l’Inail quali soggetti tenuti ad accettare le compensazioni, ma introducendo parallelamente un sistema che dovrebbe garantire i dovuti controlli sulla bontà dei crediti.
Se le novità del ddl di Bilancio 2024 saranno confermate, i crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei confronti dell’Inps, ma solo a partire dal decimo e dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi. I crediti Superbonus potranno essere compensati anche nei confronti dell’Inail.
Tale intervento, si legge nella relazione illustrativa del ddl, consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.
La cessione dei crediti Superbonus a Inps e Inail è già prevista, tuttavia l’Inps l’ha ostacolata non consentendo l’utilizzo in compensazione di crediti non certi, che avrebbero potuto rivelarsi falsi.
Il ddl di Bilancio per il 2024 mette nero su bianco la cessione dei crediti Superbonus a Inps e Inail, creando anche un meccanismo di controlli.
La normativa sulla cessione crediti Superbonus
Il Decreto Rilancio (DL 34/2020) che ha istituito il Superbonus e che ha introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli altri bonus edilizi, prevede che i crediti possano essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.lgs. 241/1997 sugli adempimenti tributari.Il D.lgs. 241/1997 stabilisce che per il pagamento di imposte e altre somme a favore dello Stato è consentita la compensazione dei crediti fiscali.
Tale compensazione può riguardare:
- imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
- IVA;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- IRAP;
- imposta sulle transazioni finanziarie;
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- tasse sulle concessioni governative;
- tasse scolastiche.
Questo significa che la norma istitutiva del Superbonus fin dall’inizio ha consentito la compensazione dei crediti con le somme dovute a Inps e inail.
Se la formulazione poteva dare luogo a qualche dubbio, il Decreto “Blocca Cessioni” (DL 11/2023) ha stabilito espressamente che è consentita la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi. La disposizione ha voluto fornire un’interpretazione autentica per chiarire che i crediti corrispondenti al Superbonus e agli altri bonus edilizi possono essere usati per pagare non solo i debiti tributari, ma anche quelli previdenziali e assistenziali.
Come cambia la normativa sulla cessione crediti Superbonus
Ad un certo punto, però, tutto il meccanismo della cessione crediti Superbonus si è inceppato. Tra le cause ci sono stati i crediti falsi e il timore che i sequestri rendessero inutilizzabili i crediti.Nonostante l’introduzione del visto di conformità “ora per allora”, la cessione dei crediti Superbonus non si è mai sbloccata.
L’Inps, ad esempio, in alcuni casi non ha accettato la compensazione sostenendo che i crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi non fossero “certi”.
Il ddl di Bilancio per il 2024 è quindi intervenuto proponendo una modifica al D.lgs. 241/1997 sugli adempimenti tributari citando espressamente l’Inps e l’Inail quali soggetti tenuti ad accettare le compensazioni, ma introducendo parallelamente un sistema che dovrebbe garantire i dovuti controlli sulla bontà dei crediti.
Se le novità del ddl di Bilancio 2024 saranno confermate, i crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei confronti dell’Inps, ma solo a partire dal decimo e dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/denuncia da cui emergono i crediti stessi. I crediti Superbonus potranno essere compensati anche nei confronti dell’Inail.
Tale intervento, si legge nella relazione illustrativa del ddl, consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione, già in fase di elaborazione dei modelli F24, allo scopo di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.