Nelle gare sotto soglia l’affidamento diretto e la procedura negoziata sono le uniche scelte possibili?
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NORMATIVA
Nelle gare sotto soglia l’affidamento diretto e la procedura negoziata sono le uniche scelte possibili?
Il Mit spiega che si possono usare anche le procedure ordinarie, ma il nuovo Codice, a differenza del precedente, non lo stabilisce in modo chiaro
Vedi Aggiornamento del 13/11/2024
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24/11/2023 - Nelle gare sotto soglia devono obbligatoriamente essere utilizzati l’affidamento diretto e la procedura negoziata o si può scegliere di ricorrere alle procedure ordinarie?
Leggendo alla lettera il nuovo Codice Appalti, sembra che nelle gare sotto soglia non ci sia scelta e che sia obbligatorio optare per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. Il Codice Appalti del 2016, invece, lasciava la scelta alla Stazione Appaltante.
Tra gli operatori del settore è sorto quindi un dubbio, su cui è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare chiarezza.
Le procedure da utilizzare sono:
- affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e gare di progettazione di importo inferiore a 140mila euro;
- affidamento diretto per lavori pubblici di importo inferiore a 150mila euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per servizi di ingegneria e architettura e gare di progettazione di importo compreso tra 140mila euro e le soglie comunitarie;
- procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per le gare di lavori di importo compreso tra 150mila euro e 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, per le gare di lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie.
Dal tenore della norma, sembra quindi che l’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata sia un obbligo e non una possibilità da riconoscere alle Stazioni Appaltanti che vogliano snellire le procedure ma che, in alternativa, potrebbero comunque scegliere le procedure ordinarie.
Il Codice Appalti precedente (D.lgs 50/2016) era più chiaro. L’articolo 36, oltre a dettare le procedure da usare in base agli importi delle gare, faceva espressamente “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
Perché, il nuovo Codice Appalti non è altrettanto chiaro? È una dimenticanza o c’è un obiettivo di semplificazione che mira ad escludere le procedure ordinarie?
Il Mit ha spiegato che l’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata applicano il principio di risultato, che impone alle Stazioni Appaltanti di affidare i lavori o i servizi con la massima tempestività.
Il principio del risultato, si legge nella circolare, attua a sua volta i princìpi di buon andamento, efficienza, efficacia e tempestività, nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione Europea.
Al contempo, aggiunge il Mit, “viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
Dalle parole della circolare emerge quindi che le Amministrazioni sono libere di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sotto soglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.
Leggendo alla lettera il nuovo Codice Appalti, sembra che nelle gare sotto soglia non ci sia scelta e che sia obbligatorio optare per l'affidamento diretto o la procedura negoziata. Il Codice Appalti del 2016, invece, lasciava la scelta alla Stazione Appaltante.
Tra gli operatori del settore è sorto quindi un dubbio, su cui è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare chiarezza.
Cosa prevede il nuovo Codice Appalti per le gare sotto soglia
Le procedure di affidamento sotto soglia sono definite dall’articolo 50 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), in base al quale “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie” secondo modalità differenziate a seconda di fasce di importo intermedie.Le procedure da utilizzare sono:
- affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e gare di progettazione di importo inferiore a 140mila euro;
- affidamento diretto per lavori pubblici di importo inferiore a 150mila euro;
- procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per servizi di ingegneria e architettura e gare di progettazione di importo compreso tra 140mila euro e le soglie comunitarie;
- procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, per le gare di lavori di importo compreso tra 150mila euro e 1 milione di euro;
- procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, per le gare di lavori di importo compreso tra 1 milione di euro e le soglie comunitarie.
Dal tenore della norma, sembra quindi che l’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata sia un obbligo e non una possibilità da riconoscere alle Stazioni Appaltanti che vogliano snellire le procedure ma che, in alternativa, potrebbero comunque scegliere le procedure ordinarie.
Il Codice Appalti precedente (D.lgs 50/2016) era più chiaro. L’articolo 36, oltre a dettare le procedure da usare in base agli importi delle gare, faceva espressamente “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
Perché, il nuovo Codice Appalti non è altrettanto chiaro? È una dimenticanza o c’è un obiettivo di semplificazione che mira ad escludere le procedure ordinarie?
Gare sotto soglia, Mit: ok alle procedure ordinarie
Il dubbio è stato sottoposto all’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che il 20 novembre scorso ha emanato una circolare sull’argomento.Il Mit ha spiegato che l’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata applicano il principio di risultato, che impone alle Stazioni Appaltanti di affidare i lavori o i servizi con la massima tempestività.
Il principio del risultato, si legge nella circolare, attua a sua volta i princìpi di buon andamento, efficienza, efficacia e tempestività, nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Unione Europea.
Al contempo, aggiunge il Mit, “viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
Dalle parole della circolare emerge quindi che le Amministrazioni sono libere di scegliere la procedura di affidamento che ritengono più opportuna, ma che, per ragioni di efficienza, nelle gare sotto soglia dovrebbero preferire le procedure semplificate.
Norme correlate
Circolare 20/11/2023 n.298
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie
Decreto Legislativo 31/03/2023 n.36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50
Codice dei Contratti Pubblici (Codice Appalti)
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