
Sismabonus acquisti, come funziona la remissione in bonis in caso di asseverazione tardiva
NORMATIVA
Sismabonus acquisti, come funziona la remissione in bonis in caso di asseverazione tardiva
Dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti anche su ampliamento volumetrico e posibilità di abbinare la detrazione al bonus mobili
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del 17/10/2024

28/11/2023 - Il sismabonus acquisti è una detrazione Irpef per l’acquisto di case antisismiche nelle zone sismiche 1, 2 e 3, calcolata sul prezzo di vendita dell’unità immobiliare.
Nonostante la detrazione sia in vigore da diversi anni, ci sono ancora incertezze sia tra i costruttori, che demoliscono un vecchio edificio e lo ricostruiscono in chiave antisismica per rivenderlo, sia tra gli acquirenti che beneficiano della detrazione.
Alcuni dubbi, riguardanti l’ampliamento volumetrico, la remissione in bonis per l’asseverazione tardiva e la possibilità di abbinare il sismabonus acquisti al bonus mobili, sono stati sciolti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 467/2023.
L’intenzione dell’impresa è vendere gli appartamenti col sismabonus acquisti e praticare lo sconto in fattura.
L’impresa, però, non ha depositato l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da redigere secondo l’allegato B del DM 58/2017. Tale asseverazione deve essere consegnata dall'impresa al momento della richiesta o della presentazione del titolo abilitativo in modo che, al momento della compravendita, l'acquirente ottenga il sismabonus acquisti.
L’impresa stipula un contratto preliminare di compravendita che ha per oggetto un appartamento del complesso immobiliare, un vano cantina, un posto auto e gli arredi del capitolato.
Gli acquirenti hanno quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate:
- se tutti gli appartamenti possono beneficiare del sismabonus acquisti e dello sconto in fattura dato che la volumetria del nuovo complesso immobiliare sarà superiore rispetto a quella dell’edificio demolito;
- se è possibile ottenere il sismabonus acquisti nel caso in cui l’impresa presenti l’asseverazione in ritardo, utilizzando la remissione in bonis;
- a quanto ammonta la sanzione e a chi spetta il pagamento;
- se è possibile ottenere anche il bonus mobili.
È ininfluente che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Di conseguenza, gli acquirenti di tutti gli appartamenti potranno beneficiare del sismabonus acquisti.
La remissione in bonis, spiega l’Agenzia, prevede il pagamento di una multa e che i documenti siano presentati entro i termini della prima dichiarazione dei redditi in cui esercitare il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.
In caso di sconto in fattura o cessione del credito, la remissione in bonis è consentita se i documenti mancanti sono integrati prima della comunicazione con cui il contribuente mette al corrente l’Agenzia della scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Dato che l'acquirente non ha ancora inviato all’Agenzia nessuna comunicazione relativa allo sconto in fattura, l’impresa può presentare in ritardo l’asseverazione, che avrebbe dovuto depositare contestualmente al titolo abilitativo, pagando la sanzione prevista per la remissione in bonis. Con questi presupposti, l’acquirente può ottenere il sismabonus acquisti.
Il pagamento della sanzione spetta quindi all’impresa, cioè al soggetto che avrebbe dovuto presentare l’asseverazione. Dal momento che l’asseverazione riguarda tutto l’edificio, e non i singoli appartamenti, l’impresa ha omesso un unico adempimento e quindi deve pagare una sola sanzione (non una sanzione per ogni appartamento che compone l’edificio).
Il bonus mobili, infatti, è riconosciuto ai contribuenti che hanno diritto al bonus ristrutturazioni, regolato dall’articolo 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. L’articolo 16-bis è la disciplina di riferimento, da cui discendono anche il sismabonus e il sismabonus acquisti.
In linea di principio, l’Agenzia ritiene che il bonus mobili non è precluso a chi beneficia del sismabonus acquisti.
La posizione dell’Agenzia è in linea con una risposta fornita nel 2020, in cui ha spiegato che la casa comprata col sismabonus acquisti può essere arredata col bonus mobili.
Nonostante la detrazione sia in vigore da diversi anni, ci sono ancora incertezze sia tra i costruttori, che demoliscono un vecchio edificio e lo ricostruiscono in chiave antisismica per rivenderlo, sia tra gli acquirenti che beneficiano della detrazione.
Alcuni dubbi, riguardanti l’ampliamento volumetrico, la remissione in bonis per l’asseverazione tardiva e la possibilità di abbinare il sismabonus acquisti al bonus mobili, sono stati sciolti dall’Agenzia delle entrate con la risposta 467/2023.
Il dubbio sul Sismabonus acquisti
Un’impresa di costruzione e ristrutturazione ha acquistato un’area in zona a rischio sismico 3 con dei fabbricati da demolire e ricostruire, con ampliamento volumetrico, per realizzare un nuovo complesso immobiliare.L’intenzione dell’impresa è vendere gli appartamenti col sismabonus acquisti e praticare lo sconto in fattura.
L’impresa, però, non ha depositato l’asseverazione dell’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, da redigere secondo l’allegato B del DM 58/2017. Tale asseverazione deve essere consegnata dall'impresa al momento della richiesta o della presentazione del titolo abilitativo in modo che, al momento della compravendita, l'acquirente ottenga il sismabonus acquisti.
L’impresa stipula un contratto preliminare di compravendita che ha per oggetto un appartamento del complesso immobiliare, un vano cantina, un posto auto e gli arredi del capitolato.
Gli acquirenti hanno quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate:
- se tutti gli appartamenti possono beneficiare del sismabonus acquisti e dello sconto in fattura dato che la volumetria del nuovo complesso immobiliare sarà superiore rispetto a quella dell’edificio demolito;
- se è possibile ottenere il sismabonus acquisti nel caso in cui l’impresa presenti l’asseverazione in ritardo, utilizzando la remissione in bonis;
- a quanto ammonta la sanzione e a chi spetta il pagamento;
- se è possibile ottenere anche il bonus mobili.
Sismabonus acquisti e edifici ricostruiti con ampliamento volumetrico
L’Agenzia ha ribadito che si può usufruire del sismabonus acquisti anche quando l’edificio demolito è ricostruito con un ampliamento volumetrico.È ininfluente che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente.
Di conseguenza, gli acquirenti di tutti gli appartamenti potranno beneficiare del sismabonus acquisti.
Come funziona la remissione in bonis per il sismabonus acquisti
Per quanto riguarda la remissione in bonis, l’Agenzia ha ricordato che si tratta della possibilità di evitare che mere dimenticanze, relative ad adempimenti formali, impediscano al contribuente di usufruire di un beneficio pur avendone diritto.La remissione in bonis, spiega l’Agenzia, prevede il pagamento di una multa e che i documenti siano presentati entro i termini della prima dichiarazione dei redditi in cui esercitare il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione.
In caso di sconto in fattura o cessione del credito, la remissione in bonis è consentita se i documenti mancanti sono integrati prima della comunicazione con cui il contribuente mette al corrente l’Agenzia della scelta di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Dato che l'acquirente non ha ancora inviato all’Agenzia nessuna comunicazione relativa allo sconto in fattura, l’impresa può presentare in ritardo l’asseverazione, che avrebbe dovuto depositare contestualmente al titolo abilitativo, pagando la sanzione prevista per la remissione in bonis. Con questi presupposti, l’acquirente può ottenere il sismabonus acquisti.
Il pagamento della sanzione spetta quindi all’impresa, cioè al soggetto che avrebbe dovuto presentare l’asseverazione. Dal momento che l’asseverazione riguarda tutto l’edificio, e non i singoli appartamenti, l’impresa ha omesso un unico adempimento e quindi deve pagare una sola sanzione (non una sanzione per ogni appartamento che compone l’edificio).
Sismabonus acquisti e bonus mobili
L’Agenzia ha infine spiegato che l’acquirente dell’appartamento, che beneficia del sismabonus acquisti, può usufruire anche del bonus mobili per l’acquisto degli arredi.Il bonus mobili, infatti, è riconosciuto ai contribuenti che hanno diritto al bonus ristrutturazioni, regolato dall’articolo 16-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi. L’articolo 16-bis è la disciplina di riferimento, da cui discendono anche il sismabonus e il sismabonus acquisti.
In linea di principio, l’Agenzia ritiene che il bonus mobili non è precluso a chi beneficia del sismabonus acquisti.
La posizione dell’Agenzia è in linea con una risposta fornita nel 2020, in cui ha spiegato che la casa comprata col sismabonus acquisti può essere arredata col bonus mobili.