Progettazione, anche nell’affidamento diretto va garantito l’equo compenso
PROGETTAZIONE
Progettazione, anche nell’affidamento diretto va garantito l’equo compenso
CNI: il criterio del prezzo più basso deve intendersi vietato anche sotto i 140mila euro. Anac: per le gare sopra i 140mila euro il divieto è già nel Codice Appalti
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del 15/10/2024
07/11/2023 - I criteri di aggiudicazione da usare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura destano ancora dei dubbi.
Alcune Stazioni Appaltanti ritengono che determinati incarichi abbiano natura standardizzata e utilizzano criteri di scelta basati sul prezzo più basso.
Sull’argomento è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che, sollecitata dell'Oice, ha spiegato che per le gare di importo superiore a 140mila euro bisogna utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal Codice Appalti.
Sui criteri di aggiudicazione in questi giorni si è espresso anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che si è concentrato sui servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140mila euro, per i quali è consentito l’affidamento diretto. Secondo il CNI, anche in questi casi, per garantire l’equo compenso bisogna comunque utilizzare criteri di scelta basati sulla qualità anzichè sul prezzo.
Oice contesta il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basse mentre a suo avviso, ai sensi dell’articolo 108 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140mila euro bisognerebbe utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Stazione Appaltante si è giustificata affermando che la scelta di aggiudicare la gara col criterio del minor prezzo è stata motivata dalle caratteristiche standardizzate dell’appalto, come consentito dal comma 3 dell’articolo 108 del Codice Appalti.
Al contrario, il comma 3 dell’articolo 108, citato dalla Stazione Appaltante, si riferisce alle forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato, che possono essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso.
Secondo l’Anac, i servizi di ingegneria e, in particolare, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non possono essere considerati come servizi standardizzati. Anac ha spiegato che per servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzate, devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva del mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione Appaltante oppure rispondono a norme nazionali, europee o internazionali.
Diversamente dai servizi standardizzati, i servizi di ingegneria e architettura comprendono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la soluzione di problematiche non standardizzate o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate.
Per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Anac ritiene che la Stazione Appaltante non possa limitarsi a considerare il prezzo, ma debba valutare una serie di elementi qualitativi, come le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la stazione appaltante e la direzione lavori, cioè elementi che possono rendere un’offerta preferibile rispetto ad un’altra.
L’Anac ha quindi concluso che il criterio di aggiudicazione utilizzato dalla Stazione Appaltante non è conforme al Codice Appalti.
Il CNI osserva che l’affidamento diretto risulta pienamente compatibile con l’applicazione della legge sull’equo compenso (Legge 49/2023). Secondo il CNI, “la procedura dell’affidamento diretto stabilita dal Codice dei Contratti non prevede l’applicazione dei criteri di aggiudicazione, ma questo ovviamente non esclude, ma piuttosto rafforza l’idea della necessità di giungere, anche per questo tipo procedurale, ad una individuazione dell’affidatario sulla base di criteri “qualitativi” e non meramente economici”.
Per il CNI, “anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su “criteri quantitativi” di ribasso economico, se conduce alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al compenso equo, si deve ritenere illegittima”.
Alcune Stazioni Appaltanti ritengono che determinati incarichi abbiano natura standardizzata e utilizzano criteri di scelta basati sul prezzo più basso.
Sull’argomento è intervenuta l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che, sollecitata dell'Oice, ha spiegato che per le gare di importo superiore a 140mila euro bisogna utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dal Codice Appalti.
Sui criteri di aggiudicazione in questi giorni si è espresso anche il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), che si è concentrato sui servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 140mila euro, per i quali è consentito l’affidamento diretto. Secondo il CNI, anche in questi casi, per garantire l’equo compenso bisogna comunque utilizzare criteri di scelta basati sulla qualità anzichè sul prezzo.
Servizi ingegneria con procedura negoziata senza bando e prezzo più basso
Il caso analizzato dall’Anac riguarda una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura. I servizi consistono nell’esecuzione del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e l’importo a base di gara è di 174.115 euro.Oice contesta il criterio di aggiudicazione secondo il prezzo più basse mentre a suo avviso, ai sensi dell’articolo 108 del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140mila euro bisognerebbe utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La Stazione Appaltante si è giustificata affermando che la scelta di aggiudicare la gara col criterio del minor prezzo è stata motivata dalle caratteristiche standardizzate dell’appalto, come consentito dal comma 3 dell’articolo 108 del Codice Appalti.
Servizi ingegneria oltre 140mila euro, Anac: no al prezzo più basso
L’Anac ha dato ragione all’Oice affermando che, in base al nuovo Codice Appalti, i servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, di importo superiore a 140mila euro, devono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Al contrario, il comma 3 dell’articolo 108, citato dalla Stazione Appaltante, si riferisce alle forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato, che possono essere aggiudicati col criterio del prezzo più basso.
Secondo l’Anac, i servizi di ingegneria e, in particolare, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non possono essere considerati come servizi standardizzati. Anac ha spiegato che per servizi e forniture aventi caratteristiche standardizzate, devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva del mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della Stazione Appaltante oppure rispondono a norme nazionali, europee o internazionali.
Diversamente dai servizi standardizzati, i servizi di ingegneria e architettura comprendono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la soluzione di problematiche non standardizzate o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate.
Per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Anac ritiene che la Stazione Appaltante non possa limitarsi a considerare il prezzo, ma debba valutare una serie di elementi qualitativi, come le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la stazione appaltante e la direzione lavori, cioè elementi che possono rendere un’offerta preferibile rispetto ad un’altra.
L’Anac ha quindi concluso che il criterio di aggiudicazione utilizzato dalla Stazione Appaltante non è conforme al Codice Appalti.
CNI: no al prezzo più basso per i servizi di ingegneria fino a 140mila euro
Se la posizione dell’Anac è chiara, e si basa su quanto espressamente previsto dal Codice Appalti, il CNI va oltre e in una nota afferma che il criterio del prezzo più basso non deve essere utilizzato neanche quando i servizi di ingegneria e architettura sono aggiudicati con l’affidamento diretto perché di importo inferiore a 140mila euro.Il CNI osserva che l’affidamento diretto risulta pienamente compatibile con l’applicazione della legge sull’equo compenso (Legge 49/2023). Secondo il CNI, “la procedura dell’affidamento diretto stabilita dal Codice dei Contratti non prevede l’applicazione dei criteri di aggiudicazione, ma questo ovviamente non esclude, ma piuttosto rafforza l’idea della necessità di giungere, anche per questo tipo procedurale, ad una individuazione dell’affidatario sulla base di criteri “qualitativi” e non meramente economici”.
Per il CNI, “anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su “criteri quantitativi” di ribasso economico, se conduce alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al compenso equo, si deve ritenere illegittima”.