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Ricostruzione post-calamità, ok del Governo alla legge quadro

Ricostruzione post-calamità, ok del Governo alla legge quadro

Le novità: stato di ricostruzione di rilievo nazionale, Piano pluriennale di interventi, compiti dei Comuni e assicurazioni catastrofali

Ricostruzione post-calamità, ok del Governo alla legge quadro
di Rossella Calabrese
07/12/2023 - Nella seduta del 5 dicembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità che delinea un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive allo stato di emergenza, nei territori colpiti da eventi calamitosi si di origine naturale che derivanti dall’attività dell’uomo.
 
Tra le novità, il disegno di legge introduce lo ‘stato di ricostruzione di rilievo nazionale’, della durata di 5 anni prorogabile al massimo a 10, e definisce un modello unico di ricostruzione delle aree colpite, con l’obiettivo - spiega Palazzo Chigi - di garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.
 
La legge quadro prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere il Presidente della Regione interessata oppure un ‘esperto’ dotato di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.
 

Ricostruzione post-calamità, il Commissario straordinario

Il Commissario straordinario sarà affiancato da una ‘struttura di supporto’ - composta da personale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia e da personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e territoriali - e opererà in stretto raccordo con la Protezione civile e con il Dipartimento Casa Italia.
 
Avrà il compito di adottare un Piano generale pluriennale di interventi per le aree e gli edifici colpiti dall’evento calamitoso, contenente il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario, da sottoporre al Governo. Per gli edifici gravemente danneggiati, il piano potrà prevedere la delocalizzazione, in alternativa alla ricostruzione.
 
Il Commissario straordinario dovrà provvedere alla ricognizione e all’attuazione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, d’intesa con Regioni, Province autonome e Comuni, e coordinare gli interventi su immobili privati, edifici pubblici, beni monumentali, infrastrutture e opere pubbliche.
 
Il Commissario straordinario sarà coadiuvato dalla ‘Cabina di coordinamento per la ricostruzione’ da lui presieduta e composta dai capi del Dipartimento Casa Italia e della protezione civile, dai presidenti delle regioni e delle province autonome, dal sindaco metropolitano ove presente e da rappresentanti delle province e dei comuni.
 


Ricostruzione dopo eventi catastrofici

Per gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, sono attivamente coinvolti i Comuni che, entro 18 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, e coinvolgendo la popolazione, dovranno approvare la pianificazione urbanistica attuativa connessa alla ricostruzione, per programmare gli interventi di ricostruzione o riparazione di edifici pubblici, beni ecclesiastici, alloggi pubblici, edifici privati residenziali, produttivi, infrastrutture sportive.
 
Per la ricostruzione pubblica, apposite disposizioni di legge stanzieranno risorse per interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico su beni ed edifici pubblici - scuole e università, opere di urbanizzazione primaria, caserme, strutture sanitarie, chiese, opere di difesa del suolo, musei -, beni monumentali, infrastrutture e opere pubbliche, beni artistici e culturali, anche tutelati.
 
Dovranno essere predisposti Piani speciali per le opere pubbliche, per i beni culturali, per i dissesti idrogeologici, per le infrastrutture ambientali danneggiate e per le infrastrutture statali.
 
Per poter avviare invece interventi unitari sugli edifici privati, anche non abitativi, i proprietari dovranno costituirsi in consorzio obbligatorio. Se non lo fanno, i Comuni procederanno in loro vece ad eseguire gli interventi, mediante l’occupazione temporanea degli immobili, per massimo 3 anni e senza alcun indennizzo, con i contributi che sarebbero stati assegnati ai proprietari.
 
Contributi che saranno quantificati e disciplinati individuando le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili, i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione.
 

Assicurazioni catastrofali

Uno degli ultimi articoli della legge delega il Governo a definire schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
 
Il Governo dovrà, quindi, individuare: i soggetti aventi diritto all’indennizzo, la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo e i massimali assicurativi.
 
Al fine di contenere gli impatti degli interventi sulla finanza pubblica, il Governo potrà attivare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei suddetti schemi assicurativi.
 
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