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Abbattimento di alberi condominiali, regole e limiti
di NPC - Avvocati e Consulenti

Abbattimento di alberi condominiali, regole e limiti

Quando fanno parte del giardino condominiale e dell’area verde degli edifici, gli alberi e le piante sono beni comuni del condominio

Vedi Aggiornamento del 22/05/2024
Abbattimento di alberi condominiali, regole e limiti - Foto: deberarr 123rf.com
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31/01/2024 - L’abbattimento di uno o più alberi condominiali è soggetto a linee invalicabili, da considerarsi veri e propri limiti da rispettare, stabilite dalla Legge.
 
Innanzitutto, è bene specificare che gli alberi e le piante non rientrano nella lista dei beni comuni di cui all’articolo 1117 del Codice Civile ma, dall’interpretazione estensiva della norma consolidatasi negli anni, sono da considerarsi a tutti gli effetti beni comuni del Condominio.
 
Tale uso comune, divenuto vera e propria consuetudine normativa, deriva dal fatto che gli alberi dall’alto fusto, le aiuole, le siepi, gli zampilli d’acqua e le piante estremamente radicate nel terreno fanno parte - a tutti gli effetti e quasi sempre - del giardino condominiale e dell’area verde degli edifici: sono dunque appartenenti al Condominio nella sua interezza.
 
Tale ipotesi viene meno nel caso in cui un singolo albero o pianta sia di proprietà esclusiva di un condomino ma, anche in tal caso, il Condominio ha potere in merito. Di questo si parlerà più avanti.
 
Al fine di ben comprendere quanto stabilito, è necessario il richiamo alle due fonti normative del Codice Civile che disciplinano tale materia: rispettivamente gli articoli 1120 e 1136 c. c.
 
Il primo, rubricato “innovazioni”, è l’articolo di riferimento nel quale rientrano gli alberi condominiali e così, al primo comma, disciplina che “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni” [1]. Pertanto, e sempre in linea estensiva, è chiaro che gli alberi condominiali sono da intendersi a tutti gli effetti quali beni comuni.
 
In combinato disposto con l’articolo 1120 c.c., va letto l’articolo 1136, più precisamente al quinto comma, nella parte in cui dispone che “… Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio …”[2]
 
Senza il raggiungimento di tale, minimo, quorum non è possibile procedere all’abbattimento degli alberi in quanto, si ribadisce, questi ultimi sono da considerarsi bene comune di tutti i Condomini e per l’effetto la Legge stabilisce una forte maggioranza deliberativa. Lo stesso principio è valevole altresì, oltre che per gli alberi, anche per alcune piante e sempre condominiali.
 
È da specificare che, per ciò che attiene il taglio degli alberi, sarebbe sempre opportuna l’unanimità dei voti ma la Legge dispone in merito elasticità da valutarsi caso per caso. Il tutto onde evitare impugnative per nullità della delibera. Ma andiamo con ordine.
 
Vi sono dei casi particolari ed insindacabili in cui è richiesta, quale quorum deliberativo, la maggioranza assoluta dell’Assemblea, pena la nullità della delibera. Nello specifico, trattasi di situazioni in cui sono coinvolte la sicurezza e la stabilità del Condominio (inteso quale edificio), oppure l’impatto a livello estetico del verde e/o il decoro della stessa area condominiale.
 
Come accade in quasi ogni Condominio, è possibile che nel corso dell’Assemblea in sede di discussione e delibera, i condomini non si trovino d’accordo tra di loro e si possano innescare discussioni: in tal caso l’Assemblea può decidere di conferire l’incarico ad un tecnico specializzato, esterno e terzo, ad esempio un agronomo, che possa fornire valutazione e relativo parere professionale in merito alla migliore e più sicura scelta da intraprendere sulla questione taglio alberi condominiali.
 
Può capitare altresì che si verifichi una situazione di urgenza, ad esempio nel caso di forti raffiche di vento, che renda necessario l’abbattimento di un albero onde evitare che questo possa cadere. È chiaro che non sempre l’Amministratore, soprattutto in casi di eventi emergenziali, abbia la possibilità ed i tempi per convocare apposita assemblea.
 
In tal caso, quale tutore del Condominio e dei condomini tutti ha la possibilità e, soprattutto, il dovere di agire tempestivamente disponendo il taglio immediato dell’albero o degli alberi in questione senza preventiva delibera. Il suo unico onere sarà quello di informare il Condominio nella successiva Assemblea, in quanto il suo dovere professionale lo obbliga ad agire nell’immediatezza. Difatti, nel caso cui così non facesse, potrebbe risponderne personalmente ed essere chiamato per danni dal singolo soggetto che subisse lesioni o dal Condominio nel caso di danni arrecati a beni comuni.
 
Altra questione da affrontarsi, quella relativa al caso di albero appartenente ad un singolo condominio che possa arrecare danni al Condominio: in tal caso, qualora il legittimo proprietario si opponga all’abbattimento richiesto dal Condominio, quest’ultimo potrà agire per le opportune vie legali al fine di vedere tutelati i propri interessi, se ritenuti legittimi dal Giudice designato.
 
Tutto ciò premesso, stante il pregio naturistico ed estetico della vegetazione (soprattutto ad alto fusto) e le loro intrinseche caratteristiche, agli alberi condominiali è conferito un merito condominiale di importanza rilevante. Da ciò la tutela legislativa, intensa e consacrata, per il loro abbattimento.


[1] Art. 1120 c.c.
[2] Art. 1136, co. V c.c.
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