22/02/2024 - Il controllo giudiziario non è causa di esclusione da un appalto e le imprese sottoposte a questa misura possono essere invitate alle procedure di gara.
Lo ha chiarito l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con il parere 2/2024 ha risposto ai dubbi di una Stazione Appaltante e fornito delucidazioni sulle cause di esclusione dagli appalti.
Esclusione dagli appalti per rischio di infiltrazioni mafiose
L’Anac ha ricordato che il Codice Appalti prevede delle cause di esclusione per la salvaguardia della legalità. Tali norme mirano a evitare che le imprese colpite da cause di decadenza, sospensione o divieto di contrarre o che hanno subito tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionarne le scelte, possano essere controparte della Pubblica Amministrazione.
Per non subire l’esclusione dalle gare, gli operatori devono possedere i requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e dell’esecuzione del contratto. Per lo stesso periodo, gli operatori non devono aver ricevuto una comunicazione o informazione interdittiva.
Il controllo giudiziario non è causa di esclusione dagli appalti
Nell’ambito di questa normativa si inserisce il controllo giudiziario, una misura che ha come obiettivo la prevenzione e il recupero dell’impresa a rischio di infiltrazione mafiosa e che prevede la nomina di un amministratore con poteri di controllo.
Anac ha spiegato che, in base all’articolo 94, comma 2, del Codice Appalti (
D.lgs. 36/2023), non può essere esclusa l’impresa che, entro la data dell’aggiudicazione, sia stata ammessa al controllo giudiziario.
Quando un’impresa è ammessa al controllo giudiziario, vengono sospesi gli effetti dell’interdittiva antimafia e, di conseguenza, è sospeso anche il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’operatore può quindi partecipare alla procedura di gara a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione.
L’Anac ha aggiunto che la sospensione dell’interdittiva antimafia ha efficacia solo per il futuro e non retroattiva. Questo significa che l’impresa, una volta ammessa al controllo giudiziario, può partecipare alle procedure successive, ma non può rivendicare la partecipazione a gare precedenti, dalle quali è stata esclusa a causa dell’interdittiva.