Sconto in fattura e cessione credito, alcuni limiti al bonus barriere architettoniche potrebbero cadere
NORMATIVA
Sconto in fattura e cessione credito, alcuni limiti al bonus barriere architettoniche potrebbero cadere
Approvato un ordine del giorno che faciliterebbe i nuclei familiari con disabili gravi a rispettare i parametri reddituali
01/02/2024 - I limiti al bonus barriere architettoniche potrebbero essere rivisti. Lo prevede un ordine del giorno approvato dalla Camera nella fase di conversione in legge del Decreto “Nuovo Superbonus”.
L’ordine del giorno, presentato dall’on. FdI, Guarino Testa, mira a estendere la platea dei soggetti interessati alla realizzazione di interventi per l’accessibilità che possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il ddl di conversione del Decreto "Nuovo Superbonus" ieri ha avuto il via libera della Camera e ora passa all'esame del Senato, dove potrebbero essere proposte delle modifiche. Ad ogni modo, anche se nell'approvazione definitiva non dovesse trovare spazio alcun cambiamento, i parlamentari sembrano concordi nel rivedere i limiti del bonus barriere architettoniche.
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora consentiti per gli interventi:
- sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, senza limiti di reddito.
L’ordine del giorno approvato prevede che, in presenza di figli con disabilità grave accertata, sia riconosciuto un quoziente familiare pari a 5. Tale quoziente familiare, è funzionale alla determinazione del reddito di riferimento.
Ricordiamo che il reddito di riferimento si ottiene dividendo la somma dei redditi complessivi per un quoziente che cresce in modo direttamente proporzionale alla presenza di familiari. Il quoziente massimo, attualmente previsto dalla normativa, è pari a 2. Portare il quoziente a 5 significa rendere più facile il rispetto del limite di 15mila euro e la possibilità di fruire del bonus barriere architettoniche sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.
L’intenzione, condivisa dalla Camera, deve ora trasformarsi in realtà.
I tecnici abilitati devono asseverare che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989.
Sono esclusi gli altri lavori finalizzati al miglioramento dell’accessibilità, come l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche), la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti) e la ristrutturazione del bagno con l’ampliamento e la sostituzione della porta, la sistemazione del pavimento e la sostituzione dei sanitari.
L’ordine del giorno, presentato dall’on. FdI, Guarino Testa, mira a estendere la platea dei soggetti interessati alla realizzazione di interventi per l’accessibilità che possono optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Il ddl di conversione del Decreto "Nuovo Superbonus" ieri ha avuto il via libera della Camera e ora passa all'esame del Senato, dove potrebbero essere proposte delle modifiche. Ad ogni modo, anche se nell'approvazione definitiva non dovesse trovare spazio alcun cambiamento, i parlamentari sembrano concordi nel rivedere i limiti del bonus barriere architettoniche.
I limiti al bonus barriere architettoniche
Il nuovo Decreto “Superbonus” (DL 212/2023) prevede che, dal 30 dicembre 2023, l’unico modo per usufruire del bonus 75% barriere architettoniche è sotto forma di detrazione Irpef, effettuando un bonifico parlante. Non è più possibile scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito.Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ancora consentiti per gli interventi:
- sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro;
- su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992, senza limiti di reddito.
L’ordine del giorno approvato prevede che, in presenza di figli con disabilità grave accertata, sia riconosciuto un quoziente familiare pari a 5. Tale quoziente familiare, è funzionale alla determinazione del reddito di riferimento.
Ricordiamo che il reddito di riferimento si ottiene dividendo la somma dei redditi complessivi per un quoziente che cresce in modo direttamente proporzionale alla presenza di familiari. Il quoziente massimo, attualmente previsto dalla normativa, è pari a 2. Portare il quoziente a 5 significa rendere più facile il rispetto del limite di 15mila euro e la possibilità di fruire del bonus barriere architettoniche sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito.
L’intenzione, condivisa dalla Camera, deve ora trasformarsi in realtà.
Gli altri limiti al bonus barriere architettoniche
Il nuovo Decreto “Superbonus” stabilisce inoltre che, a partire dal 30 dicembre 2023 sono agevolabili con il bonus barriere architettoniche solo gli interventi che riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.I tecnici abilitati devono asseverare che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989.
Sono esclusi gli altri lavori finalizzati al miglioramento dell’accessibilità, come l’automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche), la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti) e la ristrutturazione del bagno con l’ampliamento e la sostituzione della porta, la sistemazione del pavimento e la sostituzione dei sanitari.