14/02/2024 - C’è un nuovo intervento sul tema dei requisiti che il nuovo Codice Appalti richiede ai progettisti interni alle Pubbliche Amministrazioni e a quelli che operano come liberi professionisti, che vogliano progettare opere pubbliche.
Questa volta è
ALA Assoarchitetti e Ingegneri a definire come “fortemente critica” la norma del Codice dei Contratti che di fatto agevolerebbe i tecnici interni alla P.A. nell’assegnazione del ruolo di progettista e direttore dei lavori delle opere.
“Questa prescrizione - spiega l’Associazione presieduta da Bruno Gabbiani - non considera che il progetto interdisciplinare richiesto dalle norme vigenti può essere affrontato soltanto con strutture altamente qualificate,
stabilmente addette alla progettazione e dotate nell’insieme di creatività, capacità, esperienza, conoscenze, specializzazioni, oltre che di attrezzature hardware e software adeguate e aggiornate. Tali strutture devono anche essere in grado di assumersi i rischi imprenditoriali e tecnico-economici che ne derivano”.
“Tutte queste caratteristiche - aggiunge ALA - sono, almeno nell’attuale momento storico,
incomparabili con quelle possedute dalle strutture delle P.A., che spesso sono difficoltà già nell’assolvere alle incombenze ordinarie della fornitura di servizi alla cittadinanza, per non dire della programmazione e del controllo delle opere pubbliche. Non appare quindi ragionevole né nei fatti possibile affidare le incombenze progettuali agli Uffici della P.A., senza causare disservizi e senza rinunciare agli obiettivi di qualità prefissati dai vincoli dell’UE”.
Qualificazione dei progettisti PA, parere Anac
ALA richiama il recente
Parere 64/2024 dell’ANAC sulla qualificazione dei tecnici P.A. che possono essere incaricati delle attività di progettazione, secondo il quale la progettazione da parte dei dipendenti pubblici può avvenire senza iscrizione all’Albo, nonché senza un controllo sia della formazione professionale, sia dell’esperienza progettuale specifica dei singoli operatori e dei gruppi professionali nel loro insieme - dei quali implicitamente si presuppone l’esistenza - né il curriculum con la dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi per complessità, entità e rilevanza.
È necessario in proposito evidenziare - continua ALA - che l’ingegnere o l’architetto
libero professionista, per poter ricevere un incarico professionale da un Ente pubblico deve essere iscritto all’Albo, deve seguire corsi di aggiornamento obbligatori, deve essere assicurato a spese proprie e deve dimostrare la propria capacità tecnica ed economica, attraverso il possesso di requisiti oggettivi: progetti assimilabili redatti, con importi professionali fatturati, il tutto addirittura limitato al periodo dei soli tre anni precedenti l’incarico. Se invece l’incaricato è un
pubblico dipendente tutto questo non è richiesto: il progettista può non aver mai fatto nulla di paragonabile all’oggetto da progettare, può addirittura non essere iscritto all’Ordine e quindi non aver mai seguito nessun corso di aggiornamento post lauream.
Secondo ALA Assoarchitetti e Ingegneri, “è evidente che
si tratta non soltanto di una discriminazione tra soggetti che svolgono ruoli identici, da differenti condizioni giuridiche - con le relative implicazioni di concorrenza sleale - ma anche di una rinuncia da parte della P.A. a richiedere ai soggetti da incaricare, garanzie preliminari e generalizzate omogenee, con evidenti conseguenti rischi d’incontrare competenze soltanto nominali, inefficacia operativa e ridotte possibilità di raggiungere il risultato sperato”.
I liberi professionisti architetti e ingegneri italiani di ALA chiedono quindi al Governo di procedere con urgenza ad emendare queste e altre norme del Codice dei Contratti.
Qualità dei progetti, perché è importante
Lo scopo della richiesta di ALA è quello di contribuire a tutelare l’interesse pubblico alla realizzazione di opere di adeguata qualità e di favorire un miglioramento del quadro operativo per committenti pubblici, professionisti, appaltatori, che consenta a tutti loro di produrre opere pubbliche con i contenuti qualitativi, i tempi e i costi predeterminati.
La necessità di garantire una qualità elevata delle progettazioni è riconducibile al PNRR che impegna l’Italia a realizzare entro il 2026 un’imponente quantità di opere pubbliche, utilizzando fondi europei straordinari e irripetibili, finalizzati alla rigenerazione urbana e sociale.
Per ottenere che le opere siano effettivamente dei motori capaci di raggiungere i benefici ricercati - spiega ALA - è però indispensabile garantire la qualità dei progetti, che devono essere idonei a produrre
oggetti di architettura e d’ingegneria iconici e individuabili, che si costituiscano di per sé e siano riconosciuti, da parte dell’intera popolazione di residenti, nativi e immigrati, quali fattori d’incremento del senso di condivisione e d’appartenenza ai valori del bene comune e della democrazia.
I benefici invece - continua l’Associazione - non potranno essere raggiunti, se
il progetto non sarà posto come fattore centrale di un processo, che può svolgersi efficacemente soltanto con la cooperazione virtuosa e coordinata dei soggetti che concorrono alle trasformazioni di qualità del territorio, ciascuno secondo le proprie differenti competenze.
Nuovo Codice dei Contratti, la criticità di alcune norme
Alcune norme del
Codice dei Contratti, che - sottolinea ALA - appaiono dettate dall’urgenza di scadenze imminenti e tassative e forse da una sopravvalutazione degli effetti di una semplificazione non abbastanza approfondita, non sono idonee a favorire l’ordinato svolgimento delle fasi del complesso procedimento di realizzazione dell’opera pubblica e quindi rischiano di essere controproducenti, nei confronti dell’effettiva possibilità d’ottenere progetti idonei a garantire i risultati ricercati, in termini del rispetto dei tempi d’esecuzione, della qualità dell’opera e della sua durabilità, dei costi di realizzazione e d’esercizio.
Una di queste è, appunto, l’assegnazione preferenziale agli uffici interni della P.A. del ruolo di progettista e direttore dei lavori dell’opera, oggetto del Parere Anac 64/2024 sul quale si sono già espressi
Fondazione Inarcassa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
Inarsind.