29/03/2024 - Si aprirà il 1° aprile la prima delle quattro nuove finestre temporali a disposizione delle stazioni appaltanti che intendano richiedere le risorse necessarie per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali da costruzione e adeguare i prezzi delle opere in corso nel 2024.
Le risorse disponibili sono quelle del
Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 26 del Decreto Aiuti (DL 50/2022) introdotto allo scopo di adeguare i costi delle opere pubbliche rifacendosi ai prezzari regionali aggiornati oppure incrementandoli fino al 20% delle cifre previste all’epoca dell’aggiudicazione, e rifinanziato da ultimo con
1,9 miliardi di euro fino al 2025 (1,1 miliardi di euro per il 2023, 700 milioni di euro per il 2024 e di 100 milioni di euro per il 2025).
Con il
DM 28 febbraio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo.
Le
opere pubbliche per le quali le stazioni appaltanti potranno richiedere le risorse sono:
- gli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a general contractor, e gli accordi quadro aggiudicati entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano già fruito del Fondo, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, di Ferrovie dello Stato e ANAS, limitatamente a specifiche attività e qualora non applichino i prezzari regionali aggiornati;
- i contratti affidati da Ferrovie dello Stato e ANAS a general contractor, in essere al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del
DL 50/2022) le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Per accedere alle risorse del Fondo, le stazioni appaltanti dovranno presentare istanza telematica al Ministero attraverso la piattaforma dedicata
https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it. Avranno tempo
fino al 31 gennaio 2025.
Ecco le quattro finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Al termine di ciascuna finestra, il Ministero esaminerà le istanze e deciderà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, emanando appositi decreti direttoriali:
- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.
Entro 30 giorni dall’adozione dei decreti direttoriali di riconoscimento delle somme, il Ministero provvederà all’assegnazione delle risorse e al loro
trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le stazioni appaltanti potranno quindi trasferire le somme alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori.