
Si può obbligare l’impresa che partecipa all’appalto integrato ad avere lo staff tecnico interno?
NORMATIVA
Si può obbligare l’impresa che partecipa all’appalto integrato ad avere lo staff tecnico interno?
Tar Sicilia: ok al bando con prescrizioni aggiuntive che tutelano la progettazione, come il tipo di contratto tra impresa e progettisti

06/03/2024 - Nel bando per l’affidamento di un appalto integrato, la Stazione Appaltante può inserire requisiti che, anche se apparentemente stringenti, mirano a tutelare la qualità della progettazione.
È questo, in sintesi, il principio espresso dal Tar Sicilia, chiamato a pronunciarsi su un bando che, a detta dell’impresa esclusa, avrebbe limitato la concorrenza.
Il bando di gara prescrive che, per l’aggiudicazione dell’appalto integrato, è necessario che una struttura operativa minima sia destinata allo svolgimento dell’incarico di progettazione. Secondo il bando, inoltre, tra l’impresa che si aggiudica l’appalto integrato e i progettisti deve esserci uno di questi rapporti:
- lavoro subordinato;
- lavoro parasubordinato;
- raggruppamento temporaneo.
Una delle imprese partecipanti formalizza il suo rapporto con il progettista con un documento che porta una data successiva alla scadenza per la presentazione delle offerte. Viene quindi esclusa e presenta ricorso, sostenendo che il bando non tutela il principio della concorrenza perché limita la libertà dell’imprenditore di scegliere la forma con cui partecipare alla gara.
In primo luogo, i giudici hanno affermato che la clausola del bando per l’appalto integrato era chiara e l’impresa avrebbe dovuto impugnarla subito, cioè prima di partecipare.
In secondo luogo, il Tar ha aggiunto che la clausola è conforme:
- all’articolo 10 del Codice Appalti (D.lgs, 36/2023), che al comma 3 prevede che le Amministrazioni possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto;
- all’articolo 103 del Codice Appalti, che consente alle Amministrazioni di richiedere requisiti aggiuntivi ai partecipanti;
- all’Allegato II.12 al Codice (sulla qualificazione e i requisiti per partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) in base al quale alle imprese è richiesta la qualificazione Soa per la progettazione o la presenza di uno staff tecnico di progettazione.
Il Tar Sicilia ha quindi concluso che la clausola presente nel bando mira a dimostrare l’adeguatezza e la qualificazione dei componenti della struttura operativa minima di progettazione.
È questo, in sintesi, il principio espresso dal Tar Sicilia, chiamato a pronunciarsi su un bando che, a detta dell’impresa esclusa, avrebbe limitato la concorrenza.
Il caso del bando per l’appalto integrato
Il caso inizia con un appalto integrato, che prevede l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, della relazione geologica integrativa e dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio pubblico.Il bando di gara prescrive che, per l’aggiudicazione dell’appalto integrato, è necessario che una struttura operativa minima sia destinata allo svolgimento dell’incarico di progettazione. Secondo il bando, inoltre, tra l’impresa che si aggiudica l’appalto integrato e i progettisti deve esserci uno di questi rapporti:
- lavoro subordinato;
- lavoro parasubordinato;
- raggruppamento temporaneo.
Una delle imprese partecipanti formalizza il suo rapporto con il progettista con un documento che porta una data successiva alla scadenza per la presentazione delle offerte. Viene quindi esclusa e presenta ricorso, sostenendo che il bando non tutela il principio della concorrenza perché limita la libertà dell’imprenditore di scegliere la forma con cui partecipare alla gara.
Appalto integrato, il bando può porre condizioni per i progettisti
Il Tar Sicilia, con la sentenza 703/2024, ha respinto il ricorso proponendo una serie di considerazioni.In primo luogo, i giudici hanno affermato che la clausola del bando per l’appalto integrato era chiara e l’impresa avrebbe dovuto impugnarla subito, cioè prima di partecipare.
In secondo luogo, il Tar ha aggiunto che la clausola è conforme:
- all’articolo 10 del Codice Appalti (D.lgs, 36/2023), che al comma 3 prevede che le Amministrazioni possono introdurre requisiti speciali di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto;
- all’articolo 103 del Codice Appalti, che consente alle Amministrazioni di richiedere requisiti aggiuntivi ai partecipanti;
- all’Allegato II.12 al Codice (sulla qualificazione e i requisiti per partecipare alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura) in base al quale alle imprese è richiesta la qualificazione Soa per la progettazione o la presenza di uno staff tecnico di progettazione.
Il Tar Sicilia ha quindi concluso che la clausola presente nel bando mira a dimostrare l’adeguatezza e la qualificazione dei componenti della struttura operativa minima di progettazione.