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Il professionista che sbaglia l’invio della Cila fa perdere il Superbonus?
di Redazione Edilportale

Il professionista che sbaglia l’invio della Cila fa perdere il Superbonus?

Gli errori possono causare la decadenza dal diritto all’aliquota più elevata o alla cessione del credito

Cila Superbonus - Foto: padiruch 123RF.com
Cila Superbonus - Foto: padiruch 123RF.com
di Redazione Edilportale
edilportale+
04/03/2024 - Cosa succede se il professionista commette errori nell’invio della Cila Superbonus? L’errore è insanabile oppure può attivare il soccorso istruttorio per salvare l’agevolazione?
 
Il caso dell’errore nell’invio della Cila Superbonus è stato risolto dai giudici del Tar Friuli Venezia Giulia che hanno spiegato quando un errore è formale, e può essere corretto in corsa, e quando invece è sostanziale e non lascia via d’uscita.
 

Il caso dell’errore nell’invio della Cila Superbonus

Il 20 ottobre 2022, l’ingegnere incaricato da un condominio ha inviato una pec contenente la Cila per la realizzazione di alcuni interventi agevolati con il Superbonus. Nell’invio, il professionista incaricato ha utilizzato un indirizzo pec errato e inesistente.
 
Il 28 novembre 2022, il professionista ha inviato un’integrazione alla precedente Cila, utilizzando questa volta l’indirizzo pec corretto.
 
Il 13 aprile 2023, il Comune ha attestato che non risultava alcuna Cila Superbonus presentata dal condominio.
 
Il 21 aprile 2023 il professionista, dopo essersi accorto dell’errore commesso nell’invio della Cila Superbonus, ha inviato una nota al Comune per spiegare l’accaduto. A suo avviso, si trattava di un errore materiale, motivo per cui, vista la sua buona fede, ha chiesto al Comune di recepire la Cila Superbonus con la data originaria del 20 ottobre 2022.
 
Il Comune, però, ha respinto la richiesta e il professionista ha presentato ricorso al Tar.
 

Perché è importante la data della Cila Superbonus

Prima di spiegare come si è risolto il caso, bisogna sottolineare che la vicenda si è svolta a cavallo delle modifiche normative che hanno disposto l’abbassamento dell’aliquota Superbonus e il divieto di sconto in fattura e cessione del credito.
 
Nel 2023 l’aliquota del Superbonus è scesa dal 110% al 90%, ma i condomìni che hanno deliberato i lavori entro il 18 novembre 2022 ed inviato la Cila Superbonus entro il 25 novembre 2022 hanno potuto continuare a usufruire del Superbonus al 110% anche nel 2023.
 
Nel 2023 c’è stata anche un’altra modifica che ha segnato le sorti del Superbonus: il divieto di sconto in fattura e cessione del credito. Solo chi ha presentato la Cila Superbonus entro il 16 febbraio 2023 ha potuto continuare a scegliere le opzioni di sconto e cessione.
 
L’errore del professionista implica quindi la realizzazione degli interventi con l’agevolazione al 90%, piuttosto che al 110%, e con l’unica possibilità di fruizione sotto forma di detrazione Irpef.
 

Gli errori nell’invio della Cila Superbonus non si possono sanare

I giudici del Tar Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 68/2024, hanno spiegato che, in base alla legge sul procedimento amministrativo (Legge 241/1990), la data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non può essere diversa da quella di effettiva presentazione.
 
Durante il giudizio è emerso che il Comune il 28 novembre 2022, dopo aver ricevuto la richiesta di integrazione alla Cila Superbonus, ha provveduto a contattare telefonicamente ed informalmente gli interessati per chiarire l’accaduto, senza ottenere tempestivo riscontro.
 
Secondo il Tar, il Comune non era tenuto ad attivare il soccorso istruttorio dal momento che il corretto avvio del procedimento avviene solo con l’effettiva presentazione dell’istanza.
 
Il Tar ha aggiunto che il professionista, dopo l’invio della pec, avrebbe dovuto ricevere una ricevuta di avvenuta consegna. Ricevuta che non è mai arrivata visto che il professionista ha inviato la pec ad una casella inesistente. Il professionista diligente avrebbe dovuto effettuare subito i controlli necessari e verificare la corretta trasmissione dell’istanza.
 
Dal momento che non si può nemmeno invocare il malfunzionamento della piattaforma per l’invio dell’istanza, il Tar ha dato ragione al Comune e respinto la richiesta del professionista.
 
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