Come rifiutare le cessione del credito già accettata, ecco il modello
NORMATIVA
Come rifiutare le cessione del credito già accettata, ecco il modello
L’Agenzia delle Entrate definisce le regole per le cessioni successive alla prima o allo sconto in fattura
13/03/2024 - Come si comunica e quali regole bisogna seguire per il rifiuto della cessione del credito, successiva alla prima o allo sconto in fattura, già accettata dal cessionario?
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2024, ha spiegato le regole e fornito il modello da compilare e inviare.
Questa opzione deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia, seguendo le regole definite con il provvedimento 3 febbraio 2022 e con la Circolare 33/E/2022, che ha spiegato cosa fare in caso di errori nella comunicazione della prima cessione.
Gli errori possono verificarsi anche nelle cessioni successive alla prima. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2024, ha spiegato che possono verificarsi due casi:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
L’Agenzia spiega infine che eventuali richieste già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere inviate nuovamente seguendo le nuove regole.
Se, invece, la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
L’Agenzia ha ricordato che i crediti tracciabili sono quelli derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022. Questi crediti, dopo la prima cessione, non possono essere ceduti parzialmente. Per consentire la tracciabilità, ai cediti è attribuito un codice identificativo univoco.
Dopo che l’operazione di rifiuto è andata a buon fine, i crediti tornano nella disponibilità del cedente, che può utilizzarli in compensazione tramite F24 o cederli ulteriormente, se ancora in tempo.
Per comunicare la non utilizzabilità del credito per ragioni diverse dalla scadenza, bisogna seguire le procedure definite nel provvedimento del 23 novembre 2023.
L’Agenzia ha specificato che in questo caso, la comunicazione determina sempre la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario, ma non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2024, ha spiegato le regole e fornito il modello da compilare e inviare.
Rifiuto cessione del credito, i casi
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in base alla normativa che regola il Superbonus e i bonus edilizi, i beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.Questa opzione deve essere comunicata telematicamente all’Agenzia, seguendo le regole definite con il provvedimento 3 febbraio 2022 e con la Circolare 33/E/2022, che ha spiegato cosa fare in caso di errori nella comunicazione della prima cessione.
Gli errori possono verificarsi anche nelle cessioni successive alla prima. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8/E/2024, ha spiegato che possono verificarsi due casi:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Rifiuto cessione del credito, le regole da seguire
In entrambi i casi il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato alla circolare, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dai dichiaranti, che deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
L’Agenzia spiega infine che eventuali richieste già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità, precisa la circolare, dovranno essere inviate nuovamente seguendo le nuove regole.
Rifiuto cessione del credito, la differenza tra crediti tracciabili e non tracciabili
La circolare spiega che se la cessione si riferisce a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, se non sia stata ulteriormente ceduta oppure opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24.Se, invece, la cessione si riferisce a crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
L’Agenzia ha ricordato che i crediti tracciabili sono quelli derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura comunicati dal 1° maggio 2022. Questi crediti, dopo la prima cessione, non possono essere ceduti parzialmente. Per consentire la tracciabilità, ai cediti è attribuito un codice identificativo univoco.
Dopo che l’operazione di rifiuto è andata a buon fine, i crediti tornano nella disponibilità del cedente, che può utilizzarli in compensazione tramite F24 o cederli ulteriormente, se ancora in tempo.
Comunicazione dei crediti non utilizzabili, le differenze
Per maggiore chiarezza, l’Agenzia ha spiegato la differenza del rifiuto dell’accettazione rispetto alla comunicazione di non utilizzabilità del credito.Per comunicare la non utilizzabilità del credito per ragioni diverse dalla scadenza, bisogna seguire le procedure definite nel provvedimento del 23 novembre 2023.
L’Agenzia ha specificato che in questo caso, la comunicazione determina sempre la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario, ma non comporta il ritorno dello stesso in capo al cedente.