
Crediti superbonus e bonus edilizi, compensazione vietata a chi ha debiti col fisco
NORMATIVA
Crediti superbonus e bonus edilizi, compensazione vietata a chi ha debiti col fisco
La stretta sarà operativa a partire dal 1° luglio 2024 e colpirà chi ha debiti superiori a 10mila euro
Vedi Aggiornamento
del 30/05/2024

08/04/2024 - Dal 1° luglio 2024 la compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi non sarà consentita ai soggetti che hanno debiti nei confronti dell’Erario.
La stretta è contenuta nel Decreto legge 39/2024, con cui il Governo intende mettere la parola fine alla cessione del credito.
Con questo obiettivo, dal 1° luglio 2024, in presenza di debiti superiori a 10mila euro, sarà disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
Per debiti che fanno scattare il divieto di compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi il decreto intende iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La sospensione riguarderà un ammontare dei crediti, presenti nella piattaforma telematica, corrispondente ai debiti a carico dei titolari di tali crediti.
Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il DL spiega meglio che tali carichi consistono nelle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, nei carichi e nelle iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti.
Nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100mila euro non devono essere considerate le rateazioni in corso. Allo stesso tempo, il divieto di compensazione non scatta se il contribuente paga una parte del debito, che così si riduce ad un importo inferiore a 100mila euro.
Il divieto di compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo significa che tali rediti possono essere usati in compensazione anche dai soggetti con debiti nei confronti dell’Erario.
Il decreto non apporta alcun cambiamento neanche alla disciplina dell’autocompensazione di debiti e crediti nei confronti dell’Erario, che resta preclusa in presenza di debiti superiori a 1500 euro.
La stretta è contenuta nel Decreto legge 39/2024, con cui il Governo intende mettere la parola fine alla cessione del credito.
Divieto di compensazione crediti bonus edilizi
Il DL 39/2024 introduce misure per impedire che i soggetti con debiti nei confronti dell’Erario possano fruire dei bonus edilizi.Con questo obiettivo, dal 1° luglio 2024, in presenza di debiti superiori a 10mila euro, sarà disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
Per debiti che fanno scattare il divieto di compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi il decreto intende iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
La sospensione riguarderà un ammontare dei crediti, presenti nella piattaforma telematica, corrispondente ai debiti a carico dei titolari di tali crediti.
Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Divieto compensazione crediti bonus edilizi, i margini
Il DL 39/2024 non cambia i termini di utilizzo delle singole quote annuali né il divieto di compensazione dei crediti in presenza di carichi superiori a 100mila euro.Il DL spiega meglio che tali carichi consistono nelle iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, nei carichi e nelle iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti.
Nella determinazione dei debiti di ammontare complessivo superiore a 100mila euro non devono essere considerate le rateazioni in corso. Allo stesso tempo, il divieto di compensazione non scatta se il contribuente paga una parte del debito, che così si riduce ad un importo inferiore a 100mila euro.
Il divieto di compensazione dei crediti relativi ai bonus edilizi non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché a crediti relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo significa che tali rediti possono essere usati in compensazione anche dai soggetti con debiti nei confronti dell’Erario.
Il decreto non apporta alcun cambiamento neanche alla disciplina dell’autocompensazione di debiti e crediti nei confronti dell’Erario, che resta preclusa in presenza di debiti superiori a 1500 euro.