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Pannelli fotovoltaici in condominio, cosa sapere prima di installarli
di NPC - Avvocati e Consulenti

Pannelli fotovoltaici in condominio, cosa sapere prima di installarli

Il divieto dovuto al vincolo paesaggistico deve essere bilanciato con la promozione delle energie rinnovabili

Vedi Aggiornamento del 23/04/2025
Pannelli fotovoltaici in Condominio e vincolo paesaggistico - Foto: nateemee 123rf.com
Pannelli fotovoltaici in Condominio e vincolo paesaggistico - Foto: nateemee 123rf.com
di NPC - Avvocati e Consulenti
Vedi Aggiornamento del 23/04/2025
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12/04/2024 - Per “vincolo paesaggistico” si intende quell’insieme di norme e regolamenti volti a disciplinare sia interventi di natura edilizia che opere di vario genere relative all’urbanizzazione all’interno di specifiche zone geografiche caratterizzate dal pregio paesaggistico.
 
A mezzo del vincolo paesaggistico la Legge tutela determinate aree geografiche le quali, come già sopra accennato, sono da identificarsi di particolare pregio. In tali casi il Legislatore ha posto un freno normativo alla costruzione edilizia, al fine di preservare dette aree e che le stesse non siano in alcun modo deturpate.
 
Gli interventi edificatori non sono però proibiti ma sono attenuati a mezzo di specifiche regolamentazioni. L’inderogabile rispetto di determinate condizioni permette, dunque, varie possibilità tra le quali ampliare manufatti già presenti.
 
Tutto quanto sopra è soggetto al vincolo del parere della Sovrintendenza ai beni paesaggistici ed ambientali: dunque gli interventi possono essere realizzati solo ed unicamente a seguito di ferrei controlli e valutazioni dell’impatto sul pregio ambientale.
 
Tale disciplina, naturalmente, è applicabile anche nel caso del Condominio, anche in relazione al montaggio dei pannelli fotovoltaici.
 
Una recente sentenza è stata emessa dal TAR di Salerno, la 73/2024: sottoposto all’attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale, l’arduo compito di verificare la possibilità o meno dell’installazione di pannelli fotovoltaici in un’area ove questo poteva compromettere il panorama cilentano. Inizialmente, infatti, la pratica per questo motivo era stata bloccata.
 
Il TAR ha ribadito che l’impianto dei pannelli fotovoltaici è regolato dall’art. 7 bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011. In sintesi, il dettato normativo richiamato stabilisce la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici senza necessità di autorizzazione alcuna solo se il luogo ove questi vanno installati si trovi in zona non soggetta a vincolo paesaggistico.
 
La disposizione di cui sopra deve, però, essere coordinata con la normativa comunitaria, nonché con la Legislazione in tema di fonti energetiche rinnovabili. Il tutto in quanto da un lato la Legge tutela il paesaggio ma, dall’altro, agevola la diffusione di impianti quali pannelli fotovoltaici o similari.
 
Gli impianti fotovoltaici constano di un impianto visibile all’occhio poiché estremamente voluminoso e, ad oggi, è discusso se l’evidenza visiva sia o meno compatibile con il vincolo paesaggistico. Si ribadisce, anche in virtù del favor per le energie rinnovabili.
 
Per il Tar di Salerno, nella sentenza sopra richiamata ed in completa omogeneità ma con la giurisprudenza amministrativa in generale, la sola visibilità dei pannelli fotovoltaici non può essere un unico elemento, a giustificazione del diniego al montaggio. Perciò l’inammissibilità dell’installazione dei pannelli fotovoltaici può essere denegata solamente se l’impianto vada a modificare sensibilmente l’aspetto esteriore - quello che in gergo condominiale verrebbe definito decoro architettonico - l’aspetto meramente esteriore della zona soggetta al vincolo paesaggistico.
 
Ad oggi, e così come sottolineato dalla Giurisprudenza amministrativa, i pannelli solari sono da considerarsi parte integrante del paesaggio.
 
Il Consiglio di Stato, Sez. V, già nel lontano 2016 precisava che le motivazioni a sostegno del diniego per l’installazione dei pannelli fotovoltaici devono essere necessariamente stringenti e non è possibile che tali dinieghi si basino solo sul fatto che i pannelli modificano il paesaggio. Per l’effetto è più che opportuno effettuare un bilanciamento tra il vincolo paesaggistico e le energie rinnovabili.
 
La Legge prevede testualmente, e si ritiene d’obbligo riportare quanto di seguito che “… l'installazione, con qualunque modalità … non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio … In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 … Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale …"
 
Tutto ciò premesso, appare evidente che se da un lato la Legge tutela il paesaggio - così come è giusto che sia -, dall’altro la Giurisprudenza si focalizza moltissimo sull’importanza delle energie rinnovabili e sulla funzione di queste.
 
Per tali ragioni, appare evidente che il diniego al montaggio dei pannelli fotovoltaici, vista l’importanza di questi, deve essere estremamente motivato, altrimenti sarebbe da reputarsi del tutto illegittimo.
 
È chiaro che la disciplina di cui si è parlato è applicabile anche alla fattispecie del Condominio ed al diritto condominiale, ponendo l’accetto sulla non lesione del decoro architettonico ed in favore di tecnologie energetiche avanzate.
 
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