
Superbonus e bonus edilizi, cosa succede con lo stop alla remissione in bonis
NORMATIVA
Superbonus e bonus edilizi, cosa succede con lo stop alla remissione in bonis
Il Governo pensa che servirà ad avere dati chiari sulle minori entrate, i Commercialisti credono che sia una misura ‘eccessivamente penalizzante’
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del 30/09/2024

04/04/2024 - Il Superbonus e gli altri bonus edilizi dicono addio alla remissione in bonis. La novità, contenuta nel Decreto Legge 39/2024, è stata giustificata con l’esigenza di conoscere con certezza i dati di finanza pubblica, ma non piace ai Commercialisti, che hanno infatti chiesto una modifica.
L’istituto della remissione in bonis consiste nella possibilità di non perdere i benefici fiscali subordinati ad una comunicazione preventiva o ad altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente.
Per poter beneficiare della remissione in bonis è necessario che le violazioni siano solo formali, che non siano già state contestate dalle autorità amministrative di accertamento e che non siano iniziate le attività di ispezione e verifica e che il contribuente abbia i requisiti necessari per accedere al beneficio.
In presenza di queste condizioni, il contribuente può beneficiare della remissione in bonis versando una sanzione amministrativa entro la data della prima dichiarazione utile.
La remissione in bonis ha concesso ad esempio più tempo ai contribuenti che non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché non erano riusciti a stipulare un contratto di cessione.
Con la remissione in bonis sono stati sanati anche i casi di omessa o tardiva trasmissione delle asseverazioni relative agli interventi.
Per avvalersi della remissione in bonis sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, i beneficiari delle detrazioni da cedere hanno versato una sanzione di 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo.
Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione della remissione in bonis si riferisce alle comunicazioni delle opzioni relative alle spese agevolabili sostenute nell’anno 2023 (nonché alle relative successive cessioni) e a quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (nonché alle relative successive cessioni).
La remissione in bonis avrebbe consentito la sanatoria dei ritardi e dei piccoli errori formali fino al 15 ottobre 2024 (termine per l’invio della dichiarazione dei redditi).
Eliminando la remissione in bonis, non sarà possibile apportare correzioni o integrazioni dopo il termine del 4 aprile 2024. Secondo il Governo, in questo modo viene risolto il problema dell’acquisizione dei dati sull’ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, quindi sulle minori entrate del bilancio dello Stato.
Consentendo la remissione in bonis fino al 15 ottobre 2024, il Governo ritiene che non sarebbe stata possibile una corretta gestione delle finanze pubbliche, perché ci sarebbero stati ritardi nelle stime e nelle valutazioni dell’efficacia delle stime stesse.
Fino ad ora, in caso di errori, la comunicazione delle opzioni di sconto e cessione poteva essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio.
Questa possibilità resta solo per le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2024. Le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024 possono essere sostituite entro il 4 aprile 2024.
Il motivo dell’introduzione di questo limite è sempre il monitoraggio puntuale dell’ammontare dei crediti.
Secondo i Commercialisti, lo stop alla remissione in bonis “crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”.
I Commercialisti ricordano che l’istituto della remissione in bonis è stato introdotto per tutelare i comportamenti in buona fede e ritengono che questa non possa essere sacrificata per esigenze informative di contabilità pubblica.
“E ciò è ancor più vero - concludono - per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli Iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Cosa è la remissione in bonis
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, la remissione in bonis è disciplinata dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 16/2012, convertito nella Legge 44/2012 sulle semplificazioni tributarie e l'efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.L’istituto della remissione in bonis consiste nella possibilità di non perdere i benefici fiscali subordinati ad una comunicazione preventiva o ad altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente.
Per poter beneficiare della remissione in bonis è necessario che le violazioni siano solo formali, che non siano già state contestate dalle autorità amministrative di accertamento e che non siano iniziate le attività di ispezione e verifica e che il contribuente abbia i requisiti necessari per accedere al beneficio.
In presenza di queste condizioni, il contribuente può beneficiare della remissione in bonis versando una sanzione amministrativa entro la data della prima dichiarazione utile.
Remissione in bonis per il Superbonus e i bonus edilizi
Nel 2022 la remissione in bonis è stata estesa anche ai beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi.La remissione in bonis ha concesso ad esempio più tempo ai contribuenti che non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché non erano riusciti a stipulare un contratto di cessione.
Con la remissione in bonis sono stati sanati anche i casi di omessa o tardiva trasmissione delle asseverazioni relative agli interventi.
Per avvalersi della remissione in bonis sul Superbonus e gli altri bonus edilizi, i beneficiari delle detrazioni da cedere hanno versato una sanzione di 250 euro per ogni comunicazione inviata in ritardo.
Perché è cancellata la remissione in bonis per il Superbonus e i bonus edilizi
Il DL 39/2024 cancella la possibilità che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi si avvalgano della remissione in bonis.Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, l’esclusione della remissione in bonis si riferisce alle comunicazioni delle opzioni relative alle spese agevolabili sostenute nell’anno 2023 (nonché alle relative successive cessioni) e a quelle relative alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (nonché alle relative successive cessioni).
La remissione in bonis avrebbe consentito la sanatoria dei ritardi e dei piccoli errori formali fino al 15 ottobre 2024 (termine per l’invio della dichiarazione dei redditi).
Eliminando la remissione in bonis, non sarà possibile apportare correzioni o integrazioni dopo il termine del 4 aprile 2024. Secondo il Governo, in questo modo viene risolto il problema dell’acquisizione dei dati sull’ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, quindi sulle minori entrate del bilancio dello Stato.
Consentendo la remissione in bonis fino al 15 ottobre 2024, il Governo ritiene che non sarebbe stata possibile una corretta gestione delle finanze pubbliche, perché ci sarebbero stati ritardi nelle stime e nelle valutazioni dell’efficacia delle stime stesse.
Sconto in fattura e cessione del credito, divieto di sostituire le comunicazioni
Il DL 39/2024 introduce anche un altro limite per la sostituzione delle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024.Fino ad ora, in caso di errori, la comunicazione delle opzioni di sconto e cessione poteva essere annullata o sostituita entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio.
Questa possibilità resta solo per le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2024. Le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile 2024 possono essere sostituite entro il 4 aprile 2024.
Il motivo dell’introduzione di questo limite è sempre il monitoraggio puntuale dell’ammontare dei crediti.
Stop alla remissione in bonis, i Commercialisti scrivono al Governo
Lo stop alla remissione in bonis è considerato penalizzante dal Consiglio nazionale dei commercialisti tanto che il presidente, Elbano de Nuccio, ha scritto una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e al viceministro Maurizio Leo per sottolineare le criticità del nuovo decreto.Secondo i Commercialisti, lo stop alla remissione in bonis “crea le condizioni per cui molti contribuenti perdano le agevolazioni, di cui hanno pieno diritto, per errori commessi in buona fede (si pensi a un errore di un solo codice fiscale in un condominio di centinaia di persone)”.
I Commercialisti ricordano che l’istituto della remissione in bonis è stato introdotto per tutelare i comportamenti in buona fede e ritengono che questa non possa essere sacrificata per esigenze informative di contabilità pubblica.
“E ciò è ancor più vero - concludono - per le comunicazioni inviate dal 1° al 4 aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli Iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.