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Vepa su logge e porticati installabili in edilizia libera

Vepa su logge e porticati installabili in edilizia libera

Le Linee Guida Salva Casa spiegano cosa si intende per logge e porticati sui quali installare liberamente le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti

Aggiornato al 10/02/2025
Vepa sui porticati e tende da sole in edilizia libera - Foto: wirestock 123rf.com
Vepa sui porticati e tende da sole in edilizia libera - Foto: wirestock 123rf.com
di Rossella Calabrese Aggiornato al
Con il Salva Casa, il montaggio di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, VEPA, è diventato un lavoro di edilizia libera anche sui porticati. Sono diventati interventi realizzabili in edilizia libera anche le tende, le tende da sole, le tende da esterno e le tende a pergola.

Secondo il Testo Unico Edilizia, prime delle modifiche introdotte dal Salva Casa, le VEPA, erano già installabili in regime di edilizia libera su balconi aggettanti dal corpo dell’edificio e su logge rientranti all’interno dell’edificio. Da ieri lo sono anche sui porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche. 

Le VEPA sono opere che assolvono a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche.

Questi elementi devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
 
Resta ferma la condizione per cui tali elementi non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
 
Continuano, ovviamente, ad essere valide le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, dei beni culturali e del paesaggio.


VEPA in edilizia libera su logge e porticati

Anche per le VEPA su logge e porticati, nei primi mesi di vigenza della Legge di conversione del Salva Casa, è emerso un interrogativo: Cosa si intende per logge e porticati?. La risposta è arrivata con le Linee Guida del 30 gennaio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

Le logge e i porticati sui quali l’installazione di VEPA è una attività di edilizia libera sono quelli definiti alle voci n. 37 e 39 dell’Allegato A dell’Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni sul Regolamento Edilizio Tipo:
 
- con il termine loggia (o loggiato) si intende “l’elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni”;
 
- con il termine porticato (o portico) si intende “l’elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.
 

Scarica le Linee Guida Salva Casa

 
 

Tende da sole in edilizia libera

La seconda novità del Salva Casa è l’inserimento nel novero dei lavori di edilizia libera delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.
 
In ogni caso - stabilisce il Salva Casa -, queste opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
 

Edilizia libera, le altre opere

Ricordiamo le altre attività di edilizia libera, limitatamente agli edifici, previste dall’articolo 6 del Testo Unico Edilizia e dettagliate dal Glossario dell'edilizia libera (DM 2 marzo 2018):
 
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (esclusi ascensori esterni e manufatti che alterino la sagoma dell’edificio);
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, al di fuori dei centri storici;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, che comprendono tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo (punto 50 del Glossario dell'edilizia libera).
 

Scarica la Guida di Edilportale al Salva Casa

 
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