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L’equo compenso aumenta il costo delle opere pubbliche?

L’equo compenso aumenta il costo delle opere pubbliche?

Secondo il CNI garantisce la qualità e la concorrenza, Anac chiede di valutare se il ribasso dei compensi è legittimo

Vedi Aggiornamento del 29/01/2025
Equo compenso: nd3000 123RF.com
Equo compenso: nd3000 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 29/01/2025
17/05/2024 - L’equo compenso non fa aumentare il costo delle opere pubbliche. Lo afferma il Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), che con una nota ha risposto alle argomentazioni che l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha presentato martedì scorso nella relazione annuale al Parlamento.
 
Al centro del dibattito c’è sempre l’incertezza normativa sull’equo compenso, determinata dall’attrito tra la legge sull’equo compenso (L.49/2023) e il Codice Appalti (D.lgs. 36/2023).
 

Equo compenso, Anac: ‘valutare se la riduzione dell’importo a base di gara è legittima’

Nell’ambito del suo intervento, Anac si è soffermata sul tema dell’equo compenso, sottolineando i dubbi interpretativi sulla sua applicazione alle prestazioni professionali.
 
Anac rileva che da una parte la Legge 49/2023 sembra affermare l’inderogabilità dei parametri contenuti nel DM 17 giugno 2016, con la conseguenza che non sarebbero ammessi riduzioni dell’importo a base di gara né ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario.
 
Dall’altra parte, spiega Anac, “il Codice Appalti richiama i parametri per la determinazione del compenso a base di gara che, di regola, è soggetto a ribasso”.
 
Anac ha quindi chiesto di “valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da porre a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara”.
 

CNI: ‘significato forzatamente travisato da alcuni stakeholders’

Il CNI con una nota ha spiegato che il significato dei punti evidenziati da Anac “è stato forzatamente travisato da taluni stakeholders”.
 
Secondo il CNI non si devono tralasciare le pronunce con cui la giustizia amministrativa ha ribadito l’inderogabilità del principio dell’equo compenso.
 
 
“L’equo compenso - scrive il CNI - si applica agli affidamenti regolati dal Codice e la concorrenza viene esaltata sui valori qualitativi degli operatori economici, che possono altresì concorrere sull’economicità della prestazione, facendo leva su proposte organizzative più efficienti e che consentano riduzioni delle spese correlate ai compensi”.
 
Il CNI ha aggiunto che non bisogna fare considerazioni non supportate da alcun riscontro statistico e fattuale. “I quadri economici delle opere pubbliche - si legge nella nota - non risultano differenti per via dell’applicazione dell’equo compenso. Com’è noto a chiunque operi nel settore delle opere pubbliche, i quadri economici vengono predisposti con riferimento al calcolo delle spese tecniche secondo il decreto parametri ed eventuali ribassi, comunque concepiti, possono scaturire solo a seguito della fase di affidamento. La stessa ANAC si è più volte pronunciata sull’illegittimità dell’inserimento di preventivi ribassi nei bandi di gara, pratica non consentita peraltro dall’art. 41 del Codice. I quadri economici delle opere, che rientrino nell’ambito PNRR o di ordinari finanziamenti, non risultano pertanto variati neanche di un centesimo dall’applicazione dell’equo compenso”.
 
Il CNI commenta anche la relazione tra equo compenso e accesso dei giovani professionisti al mercato delle gare. “Nel recente passato, risultando penalizzati sull’offerta qualitativa per via del ridotto curriculum, i giovani erano obbligati a offrire ribassi mortificanti, valutati anche nell’ordine del 90% dei corrispettivi, come documentato dal nostro Osservatorio sui Servizi di Ingegneria e Architettura. Grazie alle previsioni del nuovo Codice e della legge sull’equo compenso un giovane professionista può ora risultare affidatario di un incarico pubblico mediante un affidamento diretto, compensato secondo i parametri ministeriali”.
 
Secondo il CNI, l’applicazione corretta del Codice Appalti e della legge sull’equo compenso “assicura pienamente il rispetto del principio comunitario della concorrenza, la rotazione degli affidamenti e la valorizzazione dei giovani professionisti. Non ultimo, tutela la qualità delle progettazioni, che garantiscono l’efficientamento delle risorse pubbliche, la riduzione dei tempi esecutivi e del contenzioso, nonché la corretta pianificazione della sicurezza nei cantieri”.
 
Il CNI conclude il suo intervento ricordando che i professionisti tecnici svolgono un servizio di pubblico interesse, ma le modifiche normative introdotte negli anni rendono la professione meno appetibile.
 

Da dove nasce il dibattito sull’equo compenso

Ricordiamo che l’Anac in due situazioni ha messo in dubbio l’obbligo tassativo di applicare l’equo compenso. A marzo, fornendo un parere di precontenzioso, l’Anticorruzione ha concluso che le Stazioni Appaltanti, alla luce delle norme poco chiare vigenti, possono scegliere di non rispettare il principio dell’equo compenso.
 
Ad aprile, ribadendo la necessità di un chiarimento, l’Anac ha affermato che l’equo compenso non è obbligatorio per i servizi si ingegneria e architettura e che le gare a prezzo fisso non tutelano la concorrenza.
 
Il Tar Lazio e il Tar Veneto sono arrivati a conclusioni opposte. Il Tar Lazio (sentenza 8580/2024) ha bocciato la condotta del concorrente che ha proposto un ribasso dei compensi, spiegando che le norme sull’equo compenso sono compatibili con il principio di concorrenza sancito dalle norme europee e con il Codice Appalti.
 
Anche il Tar Veneto (sentenza 632/2024), confermando l’esclusione di un concorrente che ha proposto il ribasso dei compensi, ha affermato non c’è nessun contrasto tra equo compenso e Codice Appalti e che le regole sull’equo compenso devono sempre essere rispettate.
 
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