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Resistenza al fuoco: novità per i materiali da costruzione
di Redazione Edilportale

Resistenza al fuoco: novità per i materiali da costruzione

Entra in vigore il Regolamento UE 2024/1681 che introduce nuove classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco e abroga la Decisione della Commissione 2000/367/CE

Vedi Aggiornamento del 18/03/2025
Nuove classi di resistenza al fuoco 2024: Regolamento UE 2024/1681 - Foto: studioaccendo 123rf.com
Nuove classi di resistenza al fuoco 2024: Regolamento UE 2024/1681 - Foto: studioaccendo 123rf.com
di Redazione Edilportale
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03/07/2024 - Oggi è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2024/1681, che introduce nuove classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, integrando il Regolamento (UE) n. 305/2011 (il Regolamento Prodotti da Costruzione, ovvero il CPR).
 

Abrogazione della Decisione 2000/367/CE

Con l'entrata in vigore del Regolamento 2024/1681, è stata abrogata la Decisione della Commissione 2000/367/CE, che fino a ieri definiva la classificazione della resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi.
 

Cosa significa Classe di Resistenza al Fuoco?

La classe di resistenza al fuoco è fondamentale nella progettazione e costruzione degli edifici, rappresentando una misura chiave di protezione passiva antincendio.
 
Secondo il Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 e successive integrazioni), la resistenza al fuoco garantisce la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio e la compartimentazione, necessarie per raggiungere gli obiettivi di sicurezza. In pratica, indica la capacità di questi elementi di mantenere la loro funzione strutturale e limitare la propagazione del fuoco durante un incendio.
 

Novità introdotte dal Regolamento 2024/1681

La Decisione 2000/367/CE prevedeva classi di prestazione limitate. Il Regolamento 2024/1681 è significativo per la progettazione antincendio poiché introduce nuove classi di prestazione aggiornate agli ultimi sviluppi tecnologici e di mercato.
 
Questo permette ai fabbricanti di dichiarare prestazioni più dettagliate, migliorando la chiarezza giuridica.
 
Tra le novità, sono aggiunte nuove classificazioni per elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio, applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.
 

Classi di prestazione e simboli

Le classi di prestazioni definite nel regolamento, da usare nelle norme armonizzate (come stabilito dal paragrafo al paragrafo 2 dell’articolo 27 del CPR), sono riportate nell’allegato "A. Simboli":
 
  • R: capacità portante
  • E: tenuta
  • I: isolamento
  • W: irraggiamento
  • M: azione meccanica
  • C: dispositivo automatico di chiusura
  • C0-5: durabilità del dispositivo automatico di chiusura
  • S: tenuta/controllo del fumo
  • P: continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
  • PH: continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
  • G/O: resistenza alla fuliggine
  • K: capacità di protezione dal fuoco
  • T: classe di temperatura
  • D: durata della stabilità a temperatura costante
  • DH: durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
  • F: funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
  • B: funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore
 
Le nuove classi introdotte sono: C0-5, P, PH, T, D, DH, F e B. Le classi di prestazione sono espresse in minuti, salvo diversa indicazione.
 

Prodotti da costruzione interessati

Le nuove classi di prestazione si applicano ai seguenti elementi (allegato "B. Classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione"):
 
  1. elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio: pareti, pavimenti, contropavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle, scale;
  2. elementi portanti con funzione di compartimento incendio: pareti, pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura, contropavimenti;
  3. prodotti e sistemi per la protezione di elementi portanti: soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco, rivestimenti interni (reattivi) ed esterni, pannelli (lastre e materassini), intonaci (spray) e schermi ignifughi;
  4. elementi o prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio: tramezzi (compresi i tramezzi che presentano parti non isolate) e finestre fisse, tetti senza carico, barriere tagliafiamma interne, soffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco, facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura), barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari, porte resistenti al fuoco, finestre apribili (su pareti e tetti), lucernari apribili e sistemi di chiusura (compresi quelli muniti di vetrature, dispositivi di chiusura e altri accessori per serramenti), porte resistenti al fuoco, finestre apribili (su pareti e tetti), lucernari apribili e sistemi di chiusura (compresi quelli muniti di vetrature, dispositivi di chiusura e altri accessori per serramenti), chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto guidato, griglie di ventilazione, canalizzazioni di servizio e cavedi, ciminiere, rivestimenti per pareti e soffitti;
  5. prodotti destinati ai sistemi di ventilazione (esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore): condotte di ventilazione resistenti al fuoco, serrande tagliafuoco;
  6. prodotti destinati all’uso in impianti di fornitura servizi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione negli edifici: sistemi di protezione dal fuoco per sistemi di cavi e relativi componenti, cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco, cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione di diametro ridotto privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco (diametro < 20 mm e dimensioni del conduttore ≤ 2,5 mm2);
  7. prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore: condotte di controllo del fumo per comparto singolo, condotte di controllo del fumo resistenti al fuoco a comparti multipli, serrande di controllo del fumo per comparto singolo, serrande di controllo del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli, barriere al fumo, evacuatori forzati di fumo e calore (ventilatori), compresi i connettori, evacuatori naturali di fumo e calore.
 
Visualizzando il Regolamento Europeo 2024/1681 è possibile approfondire le prestazioni di reazione al fuoco per ogni singolo prodotto da costruzione.

 
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