19/07/2024 - Il
rapporto aeroilluminante (R.A.I.) è l'indice che definisce la quantità di luce solare ed aria che entra in un vano in relazione alla sua superficie pavimentata.
Fornendo dati relativi alla quantità di ventilazione e di illuminazione di un ambiente il rapporto aeroilluminante è un requisito importante e necessario per definire
l'abitabilità (o agibilità) e l'uso pubblico e commerciale adeguato di un immobile.
La normativa sul rapporto aeroilluminante
Il rapporto aeroilluminante è normato dal
Decreto Ministeriale del 05/07/1975 che all'art. 5 prescrive che:
"Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi”.
Il rispetto di tali parametri deve essere garantito per tutti gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, ridistribuzione interna o cambio di destinazione d’uso di vani e stanze, salvo eventuali deroghe.
A cosa serve il rapporto aeroilluminante
Un R.A.I troppo basso non permette un corretto ricircolo d’aria. Gli ambienti chiusi o male ventilati possono causare la formazione di vapore acqueo, anidride carbonica e altri inquinanti interni, provocando mal di testa, affanno, debolezza e mancanza di concentrazione. Finestre con dimensioni non adeguate non consentono la corretta illuminazione degli spazi, obbligando a ricorrere all’illuminazione artificiale e quindi a subire sprechi economici ed energetici.
Pertanto, la finalità del rapporto aeroilluminante così come quella dell’intero articolo 5 del DM 5 luglio 1975 è di garantire idonei requisiti di:
- salubrità;
- igiene;
- sicurezza;
- risparmio energetico.
Fattore luce diurna medio
La norma parla anche del
fattore di luce diurna medio (FLDm), che, come il R.A.I., caratterizza l’illuminamento interno.
Il fattore di luce diurna medio è il parametro che valuta l’illuminazione naturale diurna degli ambienti chiusi e finestrati indipendentemente dall’orientamento, dalle ore, giorni e periodi climatici dell’anno, tenendo però conto delle possibili ostruzioni di carattere permanente.
Si calcola facendo la media ponderata del fattore luce diurna puntuale (FDL) sulla superficie interna dell’intera stanza/locale. L’FDL a sua volta si determina mediante il rapporto tra l’illuminazione misurata in un punto dell’ambiente interno e quella misurata all’esterno, su una superficie orizzontale esposta alla volta celeste senza alcuna ostruzione in una condizione di cielo coperto.
La norma fissa il limite minimo al 2%, tuttavia un fattore di luce diurna medio superiore, ad esempio del 5%, garantisce un ottimale comfort visivo e maggiore risparmio energetico.
Quale dei due fattori va preso in considerazione?
Il Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 stabilisce che per ogni stanza abitabile (cioè con finestra apribile) si deve principalmente verificare il FDLm. In ogni caso, si deve anche verificare il rapporto di 1/8, ovvero il R.A.I.
Dato che per il calcolo del FLDm sono necessari diversi calcoli e verifiche di inquadramento da effettuare sempre di volta in volta, con l’ausilio di appositi software, nella pratica tecnica (progettisti e uffici tecnici) si è preferito usare il
sistema più semplice, ovvero quello del
R.A.I che
è di tipo tabellare ed è riscontrabile numericamente.
Tuttavia, la verifica con FLDm va considerata come la più precisa e rispondente al reale
illuminamento interno, poiché è basata su verifica tecnica puntuale da farsi stanza per stanza, edificio per edificio, zona per zona.
Come si calcola il rapporto aeroilluminante
Il rapporto aeroilluminante non è espressamente esplicitato nel testo del DM, ma viene indicato come il rapporto tra la superficie pavimentata e la superficie apribile, che deve essere sempre maggiore di 0,125.
Il rapporto aeroilluminante a sua volta si distingue in:
- Rapporto illuminante (R.I), che considera le superfici vetrate (superficie illuminante utile) attraverso cui passa la luce.
- Rapporto aerante (R.A.), che considera la misura dell’apertura (superficie aerante utile) attraverso cui passa l’aria.
Tuttavia, il calcolo da eseguire è unico ed è basato sulla seguente formula:
R.A.I.= Sf / Sp > 1/8 (oppure 0,125)
Dove:
- Sf è la superficie finestrata totale del singolo ambiente.
- Sp è la superficie pavimentata utile, che secondo la definizione data dal Regolamento Edilizio Unico è la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, ovvero detto in altri termini la superficie effettivamente calpestabile dei locali di un'abitazione.
Rapporto aeroilluminante: esempio di calcolo
Immaginiamo di dover calcolare il R.A.I. di un living caratterizzato da una pianta rettangolare di 6,00 m x 5,00 m ed illuminata ed aerata da due finestre, una di 1,4 m x 2,3 m e l'altra di 1,40 m x 1,50 m.
Il primo passo è calcolare la superficie finestrata totale:
Sf = Sf1+ Sf2=(1,50 x 1,40)+ (1,40 x 2,30)= 2,1 mq+ 3, 22 mq= 5,32 mq
Successivamente si procede con il calcolo della superficie pavimentata utile, che in questo caso è:
Sp= 6,00 x 5,00= 30 mq
Il R.A.I. sarà:
R.A.I.= Sf / Sp= 5,32 mq / 30mq= 0,177 > 0,125 (ovvero 1/8)
Dato che il rapporto è maggiore del rapporto minimo stabilito dalla legge, l’ambiente presenta un R.A.I. adeguato. Allo stesso modo si procede per tutti gli altri vani abitabili della casa, escludendo quindi dal calcolo i vani destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli.