15/07/2024 - Il tema del momento, per quanto riguarda gli edifici, è sicuramente la nuova Direttiva EPBD (cosiddetta “case green”). Abbiamo già avuto modo di approfondire alcuni aspetti legati al nuovo assetto dei requisiti energetici minimi degli edifici, precisando tuttavia che l’impatto non sarà imminente: gli Stati Membri hanno infatti due anni di tempo (fino al 29 maggio 2026) per recepire la maggior parte dell’articolato della Direttiva. Vi è però qualche eccezione: all’articolo 17, paragrafo (o comma) 15, gli Stati Membri devono conformarsi entro il 1° gennaio 2025 (tra pochissimo tempo quindi).
Vi è quindi un unico punto da attuare immediatamente, ma tale aspetto, come vedremo tra un attimo, è di assoluta rilevanza per tutto il settore, impiantistico in particolare.
Per esaminare questo aspetto, conviene innanzitutto riportare integralmente il punto in questione (per comodità nella sua traduzione in italiano). L’articolo 17, comma 15 della Direttiva dice che dal 1° gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche (stand-alone) alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La questione, in prima battuta, potrebbe apparire semplice: dal prossimo anno le caldaie alimentate a combustibili fossili non dovranno più essere incentivate. Potranno quindi continuare ad essere installate, ovviamente nel rispetto dei requisiti minimi vigenti, ma non godranno di alcun beneficio fiscale.
Tuttavia, tali concetti necessitano di maggiore discussione e approfondimento: è il motivo per cui attualmente se ne sta discutendo a Bruxelles e la Commissione Europea sta preparando delle linee guida interpretative (per il momento sono solo in bozza), in accordo con quanto promesso dall’articolo 13, comma 8 della stessa Direttiva: “La Commissione pubblica orientamenti per stabilire cosa rientri nel concetto di caldaia a combustibili fossili”. L’obiettivo è chiaramente quello di avere un quadro comune e coerente tra i Paesi dell’UE.
Due sono essenzialmente le questioni sul tavolo: cosa si intende con la locuzione “combustibili fossili” e anche cosa si intende con caldaia stand-alone. Partiamo dal primo punto; purtroppo, la Direttiva EPBD non fornisce una definizione precisa di combustibili fossili. Lo fa però il Regolamento (EU) 2018/1999: i combustibili fossili sono fonti energetiche non rinnovabili basate sul carbonio come combustibili solidi, gas naturale e petrolio. L’EPBD definisce, al contrario, l’energia rinnovabile, intesa come energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, ovvero energia eolica, solare (solare termica e solare fotovoltaica) e geotermica, energia osmotica, energia ambientale, maree, onde e altra energia oceanica, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, trattamento delle acque reflue gas vegetale e biogas.
I due estremi sono quindi chiari, ma come interpretare l’articolo 17 dell’EPBD in presenza, ad esempio, di una miscela di gas naturale e biogas? In questo caso avremmo, di fatto, un combustibile non completamente fossile. Proprio su questo concetto si è accesa la discussione. L’orientamento, che sembra al momento prevalere, è una concessione degli incentivi se, al momento dell’installazione della caldaia, il mix nella rete gas sia prevalentemente gas da fonti rinnovabili (quindi biogas o idrogeno “verde”). Rimarrebbe in ogni caso il problema della quantificazione dell’avverbio “prevalentemente”, ma ciò si pensa possa essere demandato agli Stati Membri.
Seconda questione: che cosa si intende con caldaia stand-alone. Il tema di discussione, in questo caso, sono tutte le combinazioni tra una caldaia e altri sistemi di generazione (solare termico, pompa di calore, ecc.) che utilizzano energie rinnovabili. Ora, anche in questo caso, se da un lato è chiaro che l’installazione della sola caldaia, senza altri sistemi di generazione, non potrà più essere incentivata, dall’altro lato, la situazione è dubbia per tutti i sistemi ibridi.
A questo punto, ad essere precisi, occorrerebbe aprire un’ampia parentesi sulla definizione di sistema ibrido, ma rimandiamo la questione ad altro approfondimento. In merito alla possibilità di continuare ad incentivare le caldaie, l’orientamento interpretativo che sembra emergere prevede che gli incentivi finanziari siano concessi solo per i sistemi di riscaldamento ibridi con una quota considerevole di energia rinnovabile e in proporzione a quanto le energie rinnovabili vengono utilizzate nel sistema di riscaldamento ibrido. La discussione ovviamente è poi incentrata sulla quantificazione della “quota considerevole”, con tutti le annesse e connesse problematiche del calcolo, anche in funzione del contesto di installazione.
Questi, in estrema sintesi, sono i temi in corso di discussione. Per capire come andrà a finire non ci resta che aspettare la pubblicazione definitiva di tali linee guida, che comunque è attesa a breve, anche perché il 1° gennaio 2025 è veramente alle porte, se si considera che molti Stati Membri dovranno aggiornare i propri disposti legislativi per ottemperare alle richieste della Direttiva.