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Dubbio di grave illecito professionale, la PA che non esclude il concorrente deve spiegarlo

Dubbio di grave illecito professionale, la PA che non esclude il concorrente deve spiegarlo

Il Tar Lazio chiarisce che deve essere motivata solo l’esclusione, ma anche la scelta di non tenere in considerazione alcune informazioni

Grave illecito professionale - Foto: itchaznong 123RF.com
Grave illecito professionale - Foto: itchaznong 123RF.com
di Paola Mammarella
30/08/2024 - Il professionista o l’impresa su cui pesa il dubbio di aver commesso un grave illecito professionale deve essere escluso dalla gara di appalto. Se l’Amministrazione decide di non procedere all’esclusione, deve fornire una adeguata motivazione.
 
È questa la conclusione cui è arrivato il Tar Lazio con la sentenza 15303/2024.
 

Grave illecito professionale, il caso

Il contenzioso è iniziato dopo l’aggiudicazione di una gara. Il secondo classificato ha affermato che il vincitore aveva fornito dichiarazioni non veritiere, tacendo circostanze classificabili come grave illecito professionale.
 
A detta del secondo classificato, il processo decisionale della Stazione Appaltante sarebbe stato alterato.
 
Il vincitore aveva poi fornito una dichiarazione integrativa contenente delle informazioni (come sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, esclusioni da precedenti gare, provvedimenti di applicazione di penali, irregolarità fiscali) che la Stazione Appaltante non avrebbe approfondito, ma che avrebbero inciso negativamente sull’affidabilità e integrità professionale del vincitore.
 

Il secondo classificato ha quindi lamentato che la Stazione Appaltante non aveva svolto alcuna istruttoria né motivato la sua scelta di non tenere conto delle informazioni presenti nella dichiarazione integrativa.
 

Le conseguenze del grave illecito professionale

I giudici, con la sentenza 15303/2024, hanno spiegato cosa accade quando il concorrente da una parte dichiara di non aver commesso gravi illeciti professionali e dall’altra presenta dichiarazioni contraddittorie.
 
Secondo il Tar, il concorrente non deve essere escluso in modo automatico per il solo fatto di aver compilato in modo errato i documenti di gara. Per subire l’esclusione, è necessario invece che la Stazione Appaltante entri nel merito delle informazioni.
 
I concorrenti devono tenere presente che la Stazione Appaltante ha il potere discrezionale di decidere quali aspetti possono pregiudicare l’affidabilità e la professionalità del concorrente a tal punto da decidere la sua esclusione dalla gara.
 
I giudici ritengono che tale potere discrezionale è coerente con il principio di risultato previsto dall’articolo 1 del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), in base al quale l’obiettivo delle Stazioni Appaltanti è lo svolgimento delle procedure di gara con la massima tempestività.
 
Tuttavia, i giudici pensano che la Stazione Appaltante deve motivare la sua scelta di escludere o non escludere il concorrente dalla gara. Parte della giurisprudenza ritiene che la Stazione Appaltante debba motivare solo l’esclusione, mentre il Tar Lazio crede che, in caso di dubbi e contestazioni, la Stazione Appaltante sia altrettanto obbligata a fornire una motivazione sulla sua decisione.
 
Il Tar ha quindi invitato la Stazione Appaltante a compiere una nuova istruttoria e a motivare le ragioni della sua scelta.
 
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