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La PA può scegliere liberamente i candidati da invitare alla procedura negoziata?

La PA può scegliere liberamente i candidati da invitare alla procedura negoziata?

Il servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture torna a chiarire i dubbi sulle procedure di aggiudicazione

Vedi Aggiornamento del 12/09/2024
Procedura negoziata senza bando - Foto: remgor 123RF.com
Procedura negoziata senza bando - Foto: remgor 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/09/2024
29/08/2024 - Nella procedura negoziata senza bando, la Pubblica Amministrazione può scegliere liberamente i concorrenti da invitare? O deve attenersi ad un regolamento?
 
E se l’Amministrazione utilizza il mercato elettronico, ha qualche margine di discrezionalità nella scelta degli operatori abilitati in esso presenti?
 
A queste domande ha dato risposta il servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture (Mit) con il parere 2508/2024 dello scorso 17 luglio.
 

Come funziona la procedura negoziata senza bando

In base all’articolo 50 del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), la procedura negoziata senza bando è utilizzata:
 
- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, previa consultazione di almeno 10 operatori economici;
per i servizi e le forniture, tra cui rientrano i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie.
 
Il Codice Appalti prevede che gli operatori siano individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 


Il dubbio sulla scelta degli operatori nella procedura negoziata senza bando

Una Stazione Appaltante si è rivolta al servizio di supporto giuridico del Mit per sapere se è necessario pubblicare l’avviso pubblico anche quando gli operatori vengono scelti dal Mepa o da un altro mercato elettronico.
 
L’alternativa sarebbe attingere direttamente dagli elenchi degli operatori abilitati ad operare nel mercato elettronico dal momento che tali elenchi sono stati predisposti per semplificare le procedure di gara.
 

Come scegliere gli operatori nella procedura negoziata senza bando

Il servizio di supporto giuridico del Mit ha sbarrato la strada a qualunque forma di discrezionalità della Pubblica Amministrazione e ha risposto che nella procedura negoziata senza bando è sempre necessario pubblicare l’avviso pubblico.
 
Con il parere 2508/2024, il servizio di supporto giuridico ha chiarito che negli affidamenti diretti, ferma restando la possibilità di selezionare gli operatori economici dagli elenchi istituiti dalle stazioni appaltanti, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante.
 
Al contrario, nelle procedure negoziate senza bando, l’utilizzo degli elenchi presenti nel mercato elettronico deve rispettare le regole delle indagini di mercato, tra cui c’è la pubblicità della selezione.
 
Questo significa che tutti i componenti degli elenchi devono essere messi a conoscenza della procedura negoziata e della volontà dell’Amministrazione di selezionare operatori con cui interloquire.
 
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