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Un ente pubblico può pagare un appalto con beni materiali?

Un ente pubblico può pagare un appalto con beni materiali?

Anac risponde di no spiegando che tale possibilità è consentita soltanto nell’ambito di un partenariato pubblico-privato

Vedi Aggiornamento del 10/09/2024
Un ente pubblico può pagare un appalto con beni materiali? - Foto: armmypicca 123rf.com
Un ente pubblico può pagare un appalto con beni materiali? - Foto: armmypicca 123rf.com
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 10/09/2024
05/08/2024 - Un Comune non può assegnare ad un appaltatore la realizzazione di un parcheggio pubblico multipiano pagandolo in parte in denaro e in parte in beni immobili, trasferendogli la proprietà di un immobile comunale.
 
Lo ha chiarito Anac con il Parere 27 del 5 giugno 2024 spiegando il nuovo Codice non prevede più questa possibilità per i contratti d’appalto ma solo nell’ambito del partenariato pubblico-privato.
 
La richiesta di parere è stata fatta da un comune della provincia di Verbania, intenzionato ad acquistare un opificio dismesso adiacente al centro storico della città, al fine di realizzare un parcheggio pubblico multipiano, mediante affidamento in appalto dei lavori di adeguamento e trasformazione dell’immobile stesso.
 
L’Amministrazione comunale chiedeva all’Autorità “se il corrispettivo dovuto all’appaltatore per detti lavori, poteva essere corrisposto in parte in denaro, in parte mediante trasferimento della proprietà di un immobile comunale, e se tale immobile poteva essere costituito proprio da alcune parti dell’opificio, da cedere prima o dopo l’esecuzione dei lavori, al fine di consentire all’appaltatore la realizzazione di autorimesse da alienare a terzi”.
 
Tutto questo all’interno di un contratto d’appalto e non nell’ambito del partenariato pubblico-privato.
 
Anac nella sua risposta ha precisato che il legislatore, con il nuovo Codice Appalti (art. 202 del Dlgs 36/2023) in continuità con il previgente Codice, ha voluto limitare il ricorso allo schema negoziale in esame esclusivamente all’ambito dei contratti di PPP e non prevederlo più (come nel Dlgs 163/2006) anche nell’ambito dei contratti d’appalto.
 
In passato, infatti, con il Dlgs 163/2006, era possibile sostituire totalmente o parzialmente il corrispettivo del contratto d’appalto con il trasferimento di proprietà di beni immobili pubblici. Successivamente, con l’entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e poi del Dlgs 36/2023, questa possibilità è stata limitata esclusivamente ai contratti di PPP.
 

Ecco l’evoluzione normativa:

Dlgs 163/2006
- Art. 53 prevedeva che il corrispettivo del contratto d'appalto potesse essere pagato con beni immobili pubblici.
- Art. 143 consentiva cessioni immobiliari per le concessioni di lavori pubblici per mantenere l’equilibrio economico-finanziario.
 
Dlgs 50/2016
- Art. 191 ha spostato questa possibilità esclusivamente nell'ambito dei contratti di PPP.
 
Dlgs 36/2023
- Art. 202 mantiene la cessione di immobili come corrispettivo solo per i contratti di PPP.
 
Pertanto, Anac ribadisce che nel nuovo Codice la sostituzione del corrispettivo dell’affidatario in tutto o in parte mediante trasferimento della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice deve ritenersi limitata ai contratti di partenariato pubblico privato nei termini sopra indicati, con esclusione del contratto d’appalto.
 
Le amministrazioni pubbliche devono quindi pianificare i pagamenti degli appalti esclusivamente in denaro, riservando l'uso di beni immobili come corrispettivo ai contratti di PPP.
 
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