Via libera al testo unico delle rinnovabili
RISPARMIO ENERGETICO
Via libera al testo unico delle rinnovabili
Approvato il decreto che prevede 3 procedure per l’installazione e il silenzio assenso, operatori del settore preoccupati per gli impianti esistenti
20/08/2024 - Definiti i regimi autorizzativi per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile. Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 7 agosto, individua tre procedure e riordina la normativa di settore per adeguarla alle regole comunitarie.
Il testo del decreto però preoccupa gli operatori del settore, che temono ulteriori vincoli e rallentamenti.
Il testo individua tre regimi amministrativi per regolare l’installazione degli impianti di energia rinnovabile:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica.
Il regime più semplice è l’attività libera, che non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
In presenza di vincoli paesaggistici, l’autorità dovrà pronunciarsi entro 30 giorni anzichè entro i 45 giorni attualmente previsti.
La procedura abilitativa semplificata (PAS) sarà utilizzata per i progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali, ma per i quali è necessaria l’acquisizione degli atti di assenso di competenza comunale. In caso di inerzia dell’Amministrazione, scatterà il silenzio assenso anziché il silenzio inadempimento.
Nei casi più semplici, i richiedenti otterranno il titolo abilitativo entro 30 giorni.
Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si utilizzerà la conferenza di servizi con una procedura semplificata: decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.
Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più Amministrazioni, il procedimento dovrà concludersi entro 75 giorni.
Il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio dei lavori o di entrata in esercizio entro i termini previsti dal cronoprogramma.
Il decreto prevede infine il regime dell’autorizzazione unica, che per gli impianti di potenza inferiore a 300 megawatt va presentata alla regione, mentre per quelli di potenza superiore al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il testo regola la fase successiva alla presentazione dell’istanza, durante la quale deve essere verificata la completezza della documentazione, e i tempi per la richiesta di eventuali integrazioni e la conclusione del procedimento.
In generale, nei casi più semplici di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, i procedimenti per ottenere l’autorizzazione potranno durare 175 giorni. Nei casi più complessi, che prevedono la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o la VIA, i procedimenti dureranno fino a fino a 420 giorni.
Affinchè sia possibile rispettare tali termini, la conferenza di servizi dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data della prima riunione, con una sospensione dei termini pari al massimo a 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Gli interventi rientranti nell’attività libera, quelli in regime di PAS e quelli soggetti all’autorizzazione unica sono indicati negli allegati A, B e C del decreto legislativo. Ogni allegato distingue gli impianti di nuova costruzione da quelli esistenti e fornisce indicazioni sulla potenza e le dimensioni degli elementi da installare o modificare.
“Abbiamo compiuto un passo importante verso la sostenibilità dell’economia italiana e a supporto delle imprese che vogliono investire in rinnovabili ed energie pulite” ha affermato la Ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha definito il decreto “una cornice unitaria e armonica”, che “chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.
Elettricità Futura ritiene che la normativa attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche.
L'associazione ha esortato il Governo a non introdurre l’obbligo del parere delle Soprintendenze per i progetti di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti. Con i numerosi vincoli presenti nel territorio italiano e l’atteggiamento noto delle Soprintendenze verso i progetti della transizione energetica, si legge nella nota diramata dopo l'approvazione, questa previsione rappresenterebbe un grave, nuovo e inutile aggravio dell’iter autorizzativo, aumentando i costi per le industrie e per il Paese.
Per Elettricità Futura, dopo il DL Agricoltura, che ha vietato i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, e il DM Aree Idonee, che rischia di rendere quasi tutto il territorio non idoneo alle rinnovabili, ora sono minacciati anche i progetti di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti che non occupano nuovo suolo.
In mancanza di modifiche, conclude Elettricità Futura, il decreto impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi del DM Aree Idonee, del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Anche Assistal, l’associazione di Confindustria che riunisce i Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management, ha espresso apprensione dopo aver visionato il decreto.
“Nonostante l’intento dichiarato dal Governo, riteniamo che il testo preveda nuovi ostacoli per lo sviluppo delle FER” scrive il Presidente Roberto Rossi.
“Così impostato, lo schema di decreto, va esattamente in direzione opposta rispetto agli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale, come il PNIEC ed il PNRR. Invece di semplificare le procedure amministrative, appesantisce l’iter di sviluppo degli impianti”.
Al pari di Elettricità Futura, Assistal sottolinea la differenza con la normativa attuale, più permissiva, sull’ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti.
Il testo del decreto però preoccupa gli operatori del settore, che temono ulteriori vincoli e rallentamenti.
I regimi amministrativi per gli impianti di energia rinnovabile
Il decreto legislativo, messo a punto a giugno, attua la legge sulla concorrenza 2021, che ha previsto la modifica della normativa che regola l’installazione e il potenziamento degli impianti.Il testo individua tre regimi amministrativi per regolare l’installazione degli impianti di energia rinnovabile:
- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica.
Il regime più semplice è l’attività libera, che non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
In presenza di vincoli paesaggistici, l’autorità dovrà pronunciarsi entro 30 giorni anzichè entro i 45 giorni attualmente previsti.
La procedura abilitativa semplificata (PAS) sarà utilizzata per i progetti che non sono assoggettati a valutazioni ambientali, ma per i quali è necessaria l’acquisizione degli atti di assenso di competenza comunale. In caso di inerzia dell’Amministrazione, scatterà il silenzio assenso anziché il silenzio inadempimento.
Nei casi più semplici, i richiedenti otterranno il titolo abilitativo entro 30 giorni.
Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si utilizzerà la conferenza di servizi con una procedura semplificata: decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni.
Per i progetti che prevedono il coinvolgimento di più Amministrazioni, il procedimento dovrà concludersi entro 75 giorni.
Il titolo abilitativo decadrà in caso di mancato avvio dei lavori o di entrata in esercizio entro i termini previsti dal cronoprogramma.
Il decreto prevede infine il regime dell’autorizzazione unica, che per gli impianti di potenza inferiore a 300 megawatt va presentata alla regione, mentre per quelli di potenza superiore al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Il testo regola la fase successiva alla presentazione dell’istanza, durante la quale deve essere verificata la completezza della documentazione, e i tempi per la richiesta di eventuali integrazioni e la conclusione del procedimento.
In generale, nei casi più semplici di progetti non sottoposti a valutazioni ambientali, i procedimenti per ottenere l’autorizzazione potranno durare 175 giorni. Nei casi più complessi, che prevedono la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o la VIA, i procedimenti dureranno fino a fino a 420 giorni.
Affinchè sia possibile rispettare tali termini, la conferenza di servizi dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data della prima riunione, con una sospensione dei termini pari al massimo a 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.
Gli interventi rientranti nell’attività libera, quelli in regime di PAS e quelli soggetti all’autorizzazione unica sono indicati negli allegati A, B e C del decreto legislativo. Ogni allegato distingue gli impianti di nuova costruzione da quelli esistenti e fornisce indicazioni sulla potenza e le dimensioni degli elementi da installare o modificare.
Impianti di energia rinnovabile, per il Governo è un primo passo
“Si tratta di un primo significativo passo, a cui dovranno seguirne altri, per ridurre il peso burocratico nei confronti delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili, semplificando e standardizzando le procedure, con un risparmio di tempo e di costi anche per le amministrazioni coinvolte” ha affermato dopo l’approvazione il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.“Abbiamo compiuto un passo importante verso la sostenibilità dell’economia italiana e a supporto delle imprese che vogliono investire in rinnovabili ed energie pulite” ha affermato la Ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto ha definito il decreto “una cornice unitaria e armonica”, che “chiarisce il quadro generale, lo semplifica ove possibile, stimolando rispetto al passato l’iniziativa privata nel modo migliore: con regole certe e trasparenza nei tempi”.
Impianti di energia rinnovabile, operatori preoccupati dal decreto
Secondo Elettricità Futura, il decreto introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle energie rinnovabili ed è in netto contrasto con la delega del Parlamento e con le Direttive europee RED II e RED III perché peggiora il quadro normativo vigente e blocca anche l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti a fonti rinnovabili.Elettricità Futura ritiene che la normativa attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche.
L'associazione ha esortato il Governo a non introdurre l’obbligo del parere delle Soprintendenze per i progetti di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti. Con i numerosi vincoli presenti nel territorio italiano e l’atteggiamento noto delle Soprintendenze verso i progetti della transizione energetica, si legge nella nota diramata dopo l'approvazione, questa previsione rappresenterebbe un grave, nuovo e inutile aggravio dell’iter autorizzativo, aumentando i costi per le industrie e per il Paese.
Per Elettricità Futura, dopo il DL Agricoltura, che ha vietato i nuovi impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, e il DM Aree Idonee, che rischia di rendere quasi tutto il territorio non idoneo alle rinnovabili, ora sono minacciati anche i progetti di ammodernamento e potenziamento degli impianti esistenti che non occupano nuovo suolo.
In mancanza di modifiche, conclude Elettricità Futura, il decreto impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi del DM Aree Idonee, del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Anche Assistal, l’associazione di Confindustria che riunisce i Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management, ha espresso apprensione dopo aver visionato il decreto.
“Nonostante l’intento dichiarato dal Governo, riteniamo che il testo preveda nuovi ostacoli per lo sviluppo delle FER” scrive il Presidente Roberto Rossi.
“Così impostato, lo schema di decreto, va esattamente in direzione opposta rispetto agli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale, come il PNIEC ed il PNRR. Invece di semplificare le procedure amministrative, appesantisce l’iter di sviluppo degli impianti”.
Al pari di Elettricità Futura, Assistal sottolinea la differenza con la normativa attuale, più permissiva, sull’ammodernamento e il potenziamento degli impianti esistenti.