NORMATIVA
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Codice Appalti, Finco chiede di correggerlo per migliorare la sicurezza nei cantieri
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Codice Appalti, Finco chiede di correggerlo per migliorare la sicurezza nei cantieri
Secondo la Federazione, consentire il subappalto al 100% contrasta con la patente a crediti
11/09/2024 - Subappalto, patente a crediti nei cantieri, revisione prezzi. Sono i principali temi portati da FINCO, la Federazione industrie prodotti Impianti e servizi e opere specialistiche per le costruzioni, all’attenzione della Commissione Ambiente della Camera, in occasione dell’esame delle Risoluzioni volte a modificare il Codice dei contratti pubblici.
Per la Federazione sono intervenuti il Direttore Generale Angelo Artale e la Vicedirettrice Anna Danzi.
Molto critica la posizione di Finco sul subappalto: “è da considerare in senso negativo il non aver previsto nel Codice soluzioni strutturali per affrontare la tematica della sicurezza sul lavoro, in relazione agli incidenti che si verificano nei cantieri”.
Secondo Finco, è gravemente sbagliato che un’azienda prenda un lavoro e lo possa subappaltare al 100%, non garantendo la sicurezza dei lavoratori. “L’UE ha stabilito la liberalizzazione del subappalto, ma solo per i lavori sopra soglia, cioè meno del 5% del totale. Perchè siamo stati più realisti del re?”.
Per ciò che concerne il subappalto a catena, Finco ritiene giusto porvi dei limiti e propone di ritornare alle previsioni del DPR 207/2010 che ha funzionato per tanti anni. Inoltre, la Federazione concorda sul fatto che, in caso di subappalto, vengano effettuati controlli in esecuzione; rappresenta però, delle perplessità sull’ipotesi di prevedere una cauzione definitiva in capo al subappaltatore, dal momento che lo stesso, spesso, non ha il pieno controllo di tutti i fattori della sua produzione.
Sempre in riferimento alla sicurezza sui cantieri, Finco ricorda che consentire il subappalto al 100% contrasta con la recente introduzione della patente a crediti: “dal 1° ottobre non si entra in cantiere se non si ha la patente a crediti e tutto ciò nonostante al momento non sono stati emanati neanche i decreti attuativi; è quindi assai necessario un periodo transitorio”.
Per quel che riguarda le procedure di affidamento, Finco ritiene che per gli appalti che vanno dai 150.000 al milione di euro, le imprese invitate debbano essere almeno 15. Dal milione alla soglia comunitaria, invece, si dovrebbe applicare la procedura aperta e, se si sceglie la ristretta, si deve motivare la decisione ed invitare almeno 25 imprese.
Sulla revisione prezzi, la Federazione concorda sul fatto che il ‘momento zero’ da cui calcolare la revisione sia quello in cui viene formulata l’offerta. Inoltre, il 5% è una soglia di attivazione ovvero non una ulteriore alea che può essere abbassata ed innalzata, ma la percentuale riconosciuta all’impresa in applicazione della revisione prezzi. Inoltre, nelle Risoluzioni manca il riferimento alla filiera, in quanto il beneficio che attiene alla revisione dei prezzi deve coinvolgere tutte le parti della filiera dal subappaltatore in poi, non solo l’appaltatore principale.
Infine, Finco chiede che l’appalto integrato sia riservato a lavori complessi e non diventi l’alibi per trasformare in servizi lavori come, ad esempio, gli scavi archeologi o le indagini geognostiche, e che l’avvalimento non diventi un requisito premiale ma serva solo ad acquisire i requisiti ‘materiali’ mancanti per la partecipazione alla gara: un’impresa non qualificata non deve essere messa, in nessun caso, in condizione di eseguire i lavori.
Per la Federazione sono intervenuti il Direttore Generale Angelo Artale e la Vicedirettrice Anna Danzi.
Molto critica la posizione di Finco sul subappalto: “è da considerare in senso negativo il non aver previsto nel Codice soluzioni strutturali per affrontare la tematica della sicurezza sul lavoro, in relazione agli incidenti che si verificano nei cantieri”.
Secondo Finco, è gravemente sbagliato che un’azienda prenda un lavoro e lo possa subappaltare al 100%, non garantendo la sicurezza dei lavoratori. “L’UE ha stabilito la liberalizzazione del subappalto, ma solo per i lavori sopra soglia, cioè meno del 5% del totale. Perchè siamo stati più realisti del re?”.
Per ciò che concerne il subappalto a catena, Finco ritiene giusto porvi dei limiti e propone di ritornare alle previsioni del DPR 207/2010 che ha funzionato per tanti anni. Inoltre, la Federazione concorda sul fatto che, in caso di subappalto, vengano effettuati controlli in esecuzione; rappresenta però, delle perplessità sull’ipotesi di prevedere una cauzione definitiva in capo al subappaltatore, dal momento che lo stesso, spesso, non ha il pieno controllo di tutti i fattori della sua produzione.
Sempre in riferimento alla sicurezza sui cantieri, Finco ricorda che consentire il subappalto al 100% contrasta con la recente introduzione della patente a crediti: “dal 1° ottobre non si entra in cantiere se non si ha la patente a crediti e tutto ciò nonostante al momento non sono stati emanati neanche i decreti attuativi; è quindi assai necessario un periodo transitorio”.
Per quel che riguarda le procedure di affidamento, Finco ritiene che per gli appalti che vanno dai 150.000 al milione di euro, le imprese invitate debbano essere almeno 15. Dal milione alla soglia comunitaria, invece, si dovrebbe applicare la procedura aperta e, se si sceglie la ristretta, si deve motivare la decisione ed invitare almeno 25 imprese.
Sulla revisione prezzi, la Federazione concorda sul fatto che il ‘momento zero’ da cui calcolare la revisione sia quello in cui viene formulata l’offerta. Inoltre, il 5% è una soglia di attivazione ovvero non una ulteriore alea che può essere abbassata ed innalzata, ma la percentuale riconosciuta all’impresa in applicazione della revisione prezzi. Inoltre, nelle Risoluzioni manca il riferimento alla filiera, in quanto il beneficio che attiene alla revisione dei prezzi deve coinvolgere tutte le parti della filiera dal subappaltatore in poi, non solo l’appaltatore principale.
Infine, Finco chiede che l’appalto integrato sia riservato a lavori complessi e non diventi l’alibi per trasformare in servizi lavori come, ad esempio, gli scavi archeologi o le indagini geognostiche, e che l’avvalimento non diventi un requisito premiale ma serva solo ad acquisire i requisiti ‘materiali’ mancanti per la partecipazione alla gara: un’impresa non qualificata non deve essere messa, in nessun caso, in condizione di eseguire i lavori.