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Il camino/barbecue deve rispettare le distanze legali?
NORMATIVA
Il camino/barbecue deve rispettare le distanze legali?
La Cassazione spiega che dipende dalla classificazione del manufatto: se è una costruzione deve sottostare alle norme del Codice Civile sulle distanze
04/09/2024 - Il barbecue deve rispettare le distanze legali? A questa domanda ha risposto la Cassazione che, con la sentenza 17561/2024, ha sottolineato i limiti cui deve sottostare il proprietario che intende realizzare un manufatto nel suo giardino.
I vicini lo hanno citato in giudizio perché il manufatto non avrebbe rispettato la distanza legale di 3 metri.
Il proprietario ritiene che il camino/barbecue non può essere assimilato ad una costruzione e non deve quindi sottostare alle norme in materia di distanze legali dai confini e tra gli edifici.
I giudici in primo grado hanno confermato che mancano i presupposti per la demolizione o lo spostamento del manufatto, ma hanno anche prescritto provvedimenti per eliminare le emissioni moleste.
I manufatti che presentano queste caratteristiche, sostiene la Cassazione, devono rispettare le distanze legali ai sensi dell’articolo 873 del Codice Civile.
I giudici hanno aggiunto che le distanze legali non sono derogabili e che i regolamenti comunali possono solo prevedere distanze maggiori.
La Cassazione ha quindi concluso che il camino/barbecue è una costruzione e che, come tale, deve rispettare le distanze legali. Sulla base di questi elementi, i giudici di primo grado dovranno nuovamente esaminare la questione per decidere le sorti del manufatto.
Il dubbio sul rispetto delle distanze legali
Il caso è iniziato quando il proprietario di un’abitazione ha realizzato un camino/barbecue nel suo giardino.I vicini lo hanno citato in giudizio perché il manufatto non avrebbe rispettato la distanza legale di 3 metri.
Il proprietario ritiene che il camino/barbecue non può essere assimilato ad una costruzione e non deve quindi sottostare alle norme in materia di distanze legali dai confini e tra gli edifici.
I giudici in primo grado hanno confermato che mancano i presupposti per la demolizione o lo spostamento del manufatto, ma hanno anche prescritto provvedimenti per eliminare le emissioni moleste.
Il barbecue deve rispettare le distanze legali
La Cassazione ha spiegato che esiste una nozione unica di costruzione: “qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata”.I manufatti che presentano queste caratteristiche, sostiene la Cassazione, devono rispettare le distanze legali ai sensi dell’articolo 873 del Codice Civile.
I giudici hanno aggiunto che le distanze legali non sono derogabili e che i regolamenti comunali possono solo prevedere distanze maggiori.
La Cassazione ha quindi concluso che il camino/barbecue è una costruzione e che, come tale, deve rispettare le distanze legali. Sulla base di questi elementi, i giudici di primo grado dovranno nuovamente esaminare la questione per decidere le sorti del manufatto.