Causa per abusi edilizi, l’entrata in vigore del Salva Casa può far rinviare la sentenza?
NORMATIVA
Causa per abusi edilizi, l’entrata in vigore del Salva Casa può far rinviare la sentenza?
Finora i giudici hanno applicato le norme vigenti al momento dell’illecito ma forse si delinea una apertura
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del 30/05/2025
25/09/2024 - L’entrata in vigore del Salva Casa giustifica lo slittamento delle decisioni sui contenziosi in corso?
La giurisprudenza sta iniziando a valutare l’impatto delle norme sulla sanatoria edilizia semplificata, ma non sembra avere un orientamento unanime.
Il dubbio riguarda la possibilità di posticipare la data di un’udienza perché l’entrata in vigore del Salva Casa ha ampliato il perimetro dei lavori edilizi consentiti.
I giudici si sono pronunciati sul caso iniziato nel 2018 col diniego del permesso di costruire in sanatoria espresso da un Comune. Il soggetto che ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria, ma ha ottenuto il diniego, ha presentato ricorso, ma il Tar nel 2020 lo ha respinto per mancanza dei requisiti di legge.
La causa è arrivata al Consiglio di Stato nel 2024 e l’appellante ha richiesto il rinvio della discussione del caso dal momento che stava per entrare in vigore la legge di conversione del Decreto Salva Casa (legge entrata in vigore il 28 luglio 2024).
Il CdS ha accolto il ricorso e rinviato la discussione al 19 dicembre 2024 per poter verificare l’impatto del Salva Casa sulla normativa edilizia e sulle opere per le quali era stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria. I giudici hanno quindi ritenuto che l’entrata in vigore del Salva Casa rientri tra i casi eccezionali che giustificano il differimento della discussione.
L’ordinanza del Consiglio di Stato si è posta in controtendenza rispetto ad altre pronunce della giurisprudenza amministrativa, che invece non hanno ritenuto l’entrata in vigore del Salva Casa un valido motivo per il rinvio della discussione.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, per ottenere lo stato legittimo dell’immobile è sufficiente rifarsi alternativamente al titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) dell’immobile o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Non è più necessario verificare la conformità al titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento che ha interessato l’intero immobile.
Il Salva Casa ha inoltre ampliato il perimetro delle tolleranze costruttive ed esecutive, rendendo automaticamente legittimi una serie di interventi che prima sarebbero risultati abusivi.
Il Salva Casa ha infine semplificato le procedure per l’accertamento di conformità delle variazioni essenziali e delle difformità parziali introducendo il silenzio assenso.
Secondo il soggetto che aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria, ma se lo era visto respingere, attendere l’entrata in vigore del Salva Casa avrebbe significato avere una chance in più per la regolarizzazione dell’abuso edilizio.
Sembra però difficile che i giudici possano risolvere il caso sulla base di una normativa entrata in vigore dopo la realizzazione dell’intervento abusivo.
Il CdS ha già affrontato dei casi analoghi e spiegato che il giudizio deve essere deciso in base alla normativa vigente al momento dell’abuso edilizio. Questo significa che se, quando è stato realizzato l’abuso, il Testo Unico dell’edilizia prevedeva la doppia conformità per la sanatoria, non ci si può appellare al Salva Casa, che ha invece eliminato il requisito della doppia conformità.
Il CdS ha anche sottolineato che, dopo la conclusione del giudizio, l’interessato può ripresentare l’istanza di accertamento di conformità al Comune, che la esamina sulla base delle nuove norme e può concedere la sanatoria.
Se a dicembre il CdS seguirà questa linea, è molto probabile che respingerà la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ma illustrerà all’interessato la possibilità di ripresentare l’istanza che, sulla base del Salva Casa, potrebbe essere accolta.
La giurisprudenza sta iniziando a valutare l’impatto delle norme sulla sanatoria edilizia semplificata, ma non sembra avere un orientamento unanime.
Il dubbio riguarda la possibilità di posticipare la data di un’udienza perché l’entrata in vigore del Salva Casa ha ampliato il perimetro dei lavori edilizi consentiti.
Salva Casa e rinvio della decisione delle controversie
Il 3 luglio il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 5889/2024, ha tratto delle conclusioni destinate a far discutere.I giudici si sono pronunciati sul caso iniziato nel 2018 col diniego del permesso di costruire in sanatoria espresso da un Comune. Il soggetto che ha richiesto il permesso di costruire in sanatoria, ma ha ottenuto il diniego, ha presentato ricorso, ma il Tar nel 2020 lo ha respinto per mancanza dei requisiti di legge.
La causa è arrivata al Consiglio di Stato nel 2024 e l’appellante ha richiesto il rinvio della discussione del caso dal momento che stava per entrare in vigore la legge di conversione del Decreto Salva Casa (legge entrata in vigore il 28 luglio 2024).
Il CdS ha accolto il ricorso e rinviato la discussione al 19 dicembre 2024 per poter verificare l’impatto del Salva Casa sulla normativa edilizia e sulle opere per le quali era stato richiesto il permesso di costruire in sanatoria. I giudici hanno quindi ritenuto che l’entrata in vigore del Salva Casa rientri tra i casi eccezionali che giustificano il differimento della discussione.
L’ordinanza del Consiglio di Stato si è posta in controtendenza rispetto ad altre pronunce della giurisprudenza amministrativa, che invece non hanno ritenuto l’entrata in vigore del Salva Casa un valido motivo per il rinvio della discussione.
Salva Casa, perché è stato chiesto il rinvio della discussione
Il decreto Salva Casa ha introdotto una serie di modifiche significative al Testo Unico dell’edilizia, che si traducono nella possibilità di regolarizzare interventi fino ad ora insanabili.Dopo l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa, per ottenere lo stato legittimo dell’immobile è sufficiente rifarsi alternativamente al titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o la regolarizzazione in sanatoria) dell’immobile o a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Non è più necessario verificare la conformità al titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e a quello che ha disciplinato l’ultimo intervento che ha interessato l’intero immobile.
Il Salva Casa ha inoltre ampliato il perimetro delle tolleranze costruttive ed esecutive, rendendo automaticamente legittimi una serie di interventi che prima sarebbero risultati abusivi.
Il Salva Casa ha infine semplificato le procedure per l’accertamento di conformità delle variazioni essenziali e delle difformità parziali introducendo il silenzio assenso.
Secondo il soggetto che aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria, ma se lo era visto respingere, attendere l’entrata in vigore del Salva Casa avrebbe significato avere una chance in più per la regolarizzazione dell’abuso edilizio.
Cosa accade alle controversie dopo l’entrata in vigore del Salva Casa
Dal momento che la discussione è stata rinviata al 19 dicembre 2024, non sappiamo ancora quale decisione prenderà il Consiglio di Stato.Sembra però difficile che i giudici possano risolvere il caso sulla base di una normativa entrata in vigore dopo la realizzazione dell’intervento abusivo.
Il CdS ha già affrontato dei casi analoghi e spiegato che il giudizio deve essere deciso in base alla normativa vigente al momento dell’abuso edilizio. Questo significa che se, quando è stato realizzato l’abuso, il Testo Unico dell’edilizia prevedeva la doppia conformità per la sanatoria, non ci si può appellare al Salva Casa, che ha invece eliminato il requisito della doppia conformità.
Il CdS ha anche sottolineato che, dopo la conclusione del giudizio, l’interessato può ripresentare l’istanza di accertamento di conformità al Comune, che la esamina sulla base delle nuove norme e può concedere la sanatoria.
Se a dicembre il CdS seguirà questa linea, è molto probabile che respingerà la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ma illustrerà all’interessato la possibilità di ripresentare l’istanza che, sulla base del Salva Casa, potrebbe essere accolta.