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Equo compenso negli appalti, Anac individua 3 scenari possibili
PROFESSIONE
Equo compenso negli appalti, Anac individua 3 scenari possibili
Ancora dubbi sul coordinamento tra calcolo dei compensi ai sensi del Decreto Parametri e tutela del principio di concorrenza
05/09/2024 - Come orientarsi nel ginepraio creato dall’intreccio delle norme sull’equo compenso e sui contratti pubblici?
Non esiste una risposta univoca, ma 3 soluzioni plausibili, prospettate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in attesa di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Anac si è pronunciata su un nuovo caso, che lascia infatti aperti più scenari.
Il disciplinare di gara consente il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente, ma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), sulla base della sentenza con cui il Tar Veneto ha ritenuto di applicare le norme sull’equo compenso ai contratti pubblici, ha chiesto la sospensione della procedura e la rettifica del bando.
Da una parte la legge sull’equo compenso sembra attribuire un carattere inderogabile agli importi calcolati sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). Di conseguenza non sarebbero ammessi nè le riduzioni dell’importo a base di gara né i ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario.
Dall’altra parte, il Codice Appalti è basato sul principio di concorrenza, che può quindi prevedere i ribassi.
Per avere una corretta interpretazione, secondo l’Anac è necessario capire entro quali limiti sono consentiti i ribassi in modo che non siano eccessivi, ma che assicurino anche un confronto concorrenziale.
L’Anac individua 3 possibili soluzioni:
- bandire procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
- bandire procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
- inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.
Secondo l’Anac, dalle pronunce della giurisprudenza si evince che non è consentita l’esclusione automatica degli operatori che propongono un ribasso e che le stazioni appaltanti hanno un margine di discrezionalità nella scelta.
Il chiarimento ufficiale sembra sempre più urgente.
Non esiste una risposta univoca, ma 3 soluzioni plausibili, prospettate dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) in attesa di un chiarimento ufficiale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’Anac si è pronunciata su un nuovo caso, che lascia infatti aperti più scenari.
Il dubbio sull’equo compenso
Una stazione appaltante ha sottoposto all’Anac il caso sorto in occasione dell’affidamento di un servizio di rimodulazione e revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e redazione della progettazione esecutiva, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, studio di compatibilità idraulica, studio di compatibilità geologica-geotecnica, studio di valutazione di impatto ambientale e studio di valutazione di incidenza ambientale relativo all’intervento.Il disciplinare di gara consente il ribasso sull’onorario professionale in ogni sua componente, ma il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), sulla base della sentenza con cui il Tar Veneto ha ritenuto di applicare le norme sull’equo compenso ai contratti pubblici, ha chiesto la sospensione della procedura e la rettifica del bando.
Equo compenso negli appalti, non c’è una risposta univoca
L’Anac, con il parere 40/2024, ha ricordato che il coordinamento tra Codice Appalti e norme che regolano l’equo compenso è controverso e richiede un chiarimento urgente.Da una parte la legge sull’equo compenso sembra attribuire un carattere inderogabile agli importi calcolati sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). Di conseguenza non sarebbero ammessi nè le riduzioni dell’importo a base di gara né i ribassi in sede di gara inferiori al minimo tariffario.
Dall’altra parte, il Codice Appalti è basato sul principio di concorrenza, che può quindi prevedere i ribassi.
Per avere una corretta interpretazione, secondo l’Anac è necessario capire entro quali limiti sono consentiti i ribassi in modo che non siano eccessivi, ma che assicurino anche un confronto concorrenziale.
L’Anac individua 3 possibili soluzioni:
- bandire procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
- bandire procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
- inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.
Secondo l’Anac, dalle pronunce della giurisprudenza si evince che non è consentita l’esclusione automatica degli operatori che propongono un ribasso e che le stazioni appaltanti hanno un margine di discrezionalità nella scelta.
Il chiarimento ufficiale sembra sempre più urgente.