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Appalti per servizi energetici, arrivano i CAM EPC

Appalti per servizi energetici, arrivano i CAM EPC

Saranno in vigore dal 27 dicembre 2024 e verranno utilizzati per l’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici pubblici

Vedi Aggiornamento del 10/09/2024
CAM EPC - Foto: danciaba 123RF.com
CAM EPC - Foto: danciaba 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 10/09/2024
02/09/2024 - Entreranno in vigore il prossimo 27 dicembre i CAM EPC, cioè i requisiti ambientali minimi da rispettare negli appalti per l’efficientamento energetico degli impianti e degli edifici pubblici.
 
La novità è contenuta nel DM 12 agosto 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase), rivolto all’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici - impianti.
 
Il decreto sui CAM EPC attua il Piano nazionale per gli appalti verdi e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale prescritti dal Codice Appalti.
 

CAM EPC, gli obiettivi del decreto

I CAM EPC indicano i requisiti ambientali minimi per gli affidamenti (preferibilmente congiunti) di contratti che includono servizi energetici per gli edifici, i relativi sistemi tecnici per l’edilizia e tutti gli impianti elettrici.
 
L’applicazione dei CAM EPC consentirà di ridurre l’impatto ambientale generato dai consumi degli edifici e degli impianti.
 
I CAM EPC hanno infatti una serie di obiettivi: l’efficientamento energetico attraverso il miglioramento del processo di trasformazione dell’energia primaria in energia utile e del processo di utilizzo dell’energia, lo sviluppo delle rinnovabili, la riduzione delle emissioni climalteranti e la riduzione dell’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi.
 

I CAM EPC e le procedure di gara

Il decreto è suddiviso in due parti: una dedicata al servizio elettrico e una al servizio termico.
 
Per ogni servizio sono riportati l’oggetto e la durata del contrato, le specifiche tecniche, i criteri premianti e le clausole contrattuali.
 
Tra i criteri premianti ci sono i risparmi energetici oltre il livello minimo previsto dall’appalto, l’autoproduzione di energia, l’utilizzo di sistemi automatici di gestione e monitoraggio, un protocollo di misura e verifica dei risparmi energetici, la gestione del contratto con metodologia BIM e l’analisi delle emissioni.
 
La procedura di appalto deve prevedere la messa a norma e l’efficientamento degli impianti, il comfort illuminotecnico e termo-igrometrico e il miglioramento della qualità e salubrità dell’aria.
 
È quindi necessario che l’ente affidatario conosca i propri consumi, attraverso un monitoraggio realizzato nel tempo, e metta a disposizione dei concorrenti la diagnosi energetica con una descrizione puntuale degli impianti e dei consumi.
 
È possibile derogare all’applicazione dei CAM EPC solo se un esperto in gestione energia attesta che il costo dell’investimento diventerebbe superiore al beneficio.
 

Il contratto tipo per la prestazione energetica degli edifici pubblici

Ricordiamo che a luglio Anac, insieme al Ministero dell’economia e delle finanze e ad ENEA, ha messo a punto il contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici.
 
Il contratto-tipo di prestazione energetica costituirà un supporto per le amministrazioni pubbliche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.
 
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