Salva Casa, i tecnici comunali: mancano i moduli unici e il modo per calcolare le sanzioni
NORMATIVA
Salva Casa, i tecnici comunali: mancano i moduli unici e il modo per calcolare le sanzioni
Unitel segnala che molti Comuni stanno accettando le domande su modulistica esistente adattata e che il costo della perizia potrebbe superare quello dell’oblazione
15/10/2024 - Il Decreto Salva Casa, il provvedimento emanato dal Governo per sanare le irregolarità edilizie attraverso l’accertamento della conformità e il pagamento di una sanzione, è in vigore ormai dal 28 luglio scorso. Ma per avviare il procedimento, quali sono i moduli da utilizzare? E come si calcola l’oblazione?
Raffaele Di Marcello, direttore del Giornale dell’UNITEL, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, racconta a Edilportale cosa sta accadendo negli uffici tecnici.
“Negli uffici tecnici comunali, in queste settimane, si tenta di trovare un capo alle nuove norme introdotte dal Salva Casa, in vigore ormai dal 28 luglio 2024 nella forma definitiva (Legge 105/2024), risolvendo alcuni ‘dilemmi interpretativi’ che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa degli Sportelli Unici per l’Edilizia dei Comuni.
Tali moduli, una volta approvati con l’accordo nazionale, andranno poi recepiti dalle Regioni, e quindi, seppure il Governo li predisponesse nell’immediato, trascorreranno mesi prima che diventino operativi, e questo nonostante le modifiche al Testo Unico per l’Edilizia siano già operative da luglio.
Un dettaglio non di poco conto, visto che l’adozione di moduli unificati e standardizzati è espressamente prevista dall’art. 2 del Decreto SCIA 1 (Dlgs 126/2016) e che qualsiasi modifica alla modulistica esistente potrebbe creare più di un problema.
Nell’attesa, molti Comuni accettano le domande sulla modulistica esistente, integrate con una relazione e/o dichiarazione dove il tecnico attesta la corretta tipologia di intervento, ma si tratta di una soluzione ‘artigianale’ che suscita non poche perplessità, ma anche un eventuale rigetto delle istanze, motivato dall’assenza di apposita modulistica, non sembra una strada percorribile.
Quindi, al solito, la responsabilità della decisione resta in capo al responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, che deve assumersi la responsabilità di ‘adattare’, in qualche modo, senza incorrere in sanzioni o denunce, la modulistica esistente per renderla utilizzabile per le nuove tipologie di istanza.
Ma quello della modulistica non è il solo ‘problema’ che richiede immediata soluzione.
Il nuovo art. 36-bis del DPR 380/2001 prevede che “il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo: ...pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate…”, rimandando, quindi, ad un organismo terzo rispetto al Comune, valutazioni in base alle quali, poi, il responsabile del procedimento dovrà determinare l’oblazione.
Fattispecie già presente nell’originaria stesura del Testo Unico dell’Edilizia, per la determinazione delle sanzioni ex art. 37 per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della SCIA, per le cosiddette ‘fiscalizzazioni’ di opere abusive per le quali non è possibile la demolizione (artt. 33, 34 e 38) che crea, però, non poche criticità applicative.
I tempi, e i costi, dell’Agenzia delle Entrate per le valutazioni immobiliari sono stabiliti da appositi accordi tra l’Agenzia stessa ed i Comuni e, attualmente, tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti a carico del richiedente (che, nel caso specifico, è il Comune).
Tali costi sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00) per giorno-uomo e l’importo corrispondente ad ogni singola perizia deve essere rimborsato all’Agenzia, dal soggetto richiedente entro due mesi dalla ricezione della relativa nota di addebito.
Quindi, oltre alla necessità che i Comuni prevedano, in bilancio, apposite somme in uscita per pagare l’operato della Agenzia delle entrate, potrebbe verificarsi l’ipotesi di avere un costo di perizia maggiore rispetto all’oblazione calcolata, con una passività che rimarrà a carico del Comune, non essendo previsto da alcuna norma che le operazioni di perizia debbano essere messe a carico del richiedente della pratica edilizia ‘in sanatoria’.
Inoltre, l’Agenzia potrebbe, verosimilmente, richiedere un numero di giorni necessario per le valutazioni che ecceda i tempi previsti dal DPR 380/2001 dal comma 6 del citato art. 36-bis, vanificando le esigenze di celerità del procedimento che la normativa nazionale vorrebbe perseguire, considerato che gli uffici dell’Agenzia che si occupano di Territorio, provinciali e regionali, si troveranno a gestire una mole di pratiche considerevole, con conseguente aumento dei tempi di istruttoria.
Anche l’annunciata Circolare ministeriale, che dovrebbe ‘insegnare’ ai tecnici comunali come valutare le sanzioni e oblazioni, non sembra voler affrontare la problematica sopra delineata e, come sempre, toccherà al funzionario comunale assumersi la responsabilità di trovare una soluzione, semmai esista, ad un problema creato da una normativa che doveva semplificare il processo amministrativo.
Riusciremo ad uscire da questo ginepraio in tempi ragionevoli? Le prossime settimane - sperando che non diventino mesi - ci daranno, si spera, una risposta”.
Raffaele Di Marcello, direttore del Giornale dell’UNITEL, l’Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali, racconta a Edilportale cosa sta accadendo negli uffici tecnici.
“Negli uffici tecnici comunali, in queste settimane, si tenta di trovare un capo alle nuove norme introdotte dal Salva Casa, in vigore ormai dal 28 luglio 2024 nella forma definitiva (Legge 105/2024), risolvendo alcuni ‘dilemmi interpretativi’ che rischiano di paralizzare l’attività amministrativa degli Sportelli Unici per l’Edilizia dei Comuni.
Salva Casa e modulistica dedicata
In particolare, l’UNITEL, già nelle audizioni parlamentari preliminari all’approvazione della normativa, ha avuto modo di sottolineare la necessità di predisporre i ‘moduli unici nazionali’ adeguati alle nuove tipologie di istanze edilizie, analogamente a quanto previsto dai vari Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, per i moduli relativi a CIL e CILA (18 dicembre 2014) e Permesso di Costruire e SCIA edilizia (12 giugno 2014).Tali moduli, una volta approvati con l’accordo nazionale, andranno poi recepiti dalle Regioni, e quindi, seppure il Governo li predisponesse nell’immediato, trascorreranno mesi prima che diventino operativi, e questo nonostante le modifiche al Testo Unico per l’Edilizia siano già operative da luglio.
Un dettaglio non di poco conto, visto che l’adozione di moduli unificati e standardizzati è espressamente prevista dall’art. 2 del Decreto SCIA 1 (Dlgs 126/2016) e che qualsiasi modifica alla modulistica esistente potrebbe creare più di un problema.
Nell’attesa, molti Comuni accettano le domande sulla modulistica esistente, integrate con una relazione e/o dichiarazione dove il tecnico attesta la corretta tipologia di intervento, ma si tratta di una soluzione ‘artigianale’ che suscita non poche perplessità, ma anche un eventuale rigetto delle istanze, motivato dall’assenza di apposita modulistica, non sembra una strada percorribile.
Quindi, al solito, la responsabilità della decisione resta in capo al responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, che deve assumersi la responsabilità di ‘adattare’, in qualche modo, senza incorrere in sanzioni o denunce, la modulistica esistente per renderla utilizzabile per le nuove tipologie di istanza.
Ma quello della modulistica non è il solo ‘problema’ che richiede immediata soluzione.
Decreto Salva Casa, come si calcola l’oblazione?
Il nuovo art. 36-bis del DPR 380/2001 prevede che “il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo: ...pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate…”, rimandando, quindi, ad un organismo terzo rispetto al Comune, valutazioni in base alle quali, poi, il responsabile del procedimento dovrà determinare l’oblazione.Fattispecie già presente nell’originaria stesura del Testo Unico dell’Edilizia, per la determinazione delle sanzioni ex art. 37 per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della SCIA, per le cosiddette ‘fiscalizzazioni’ di opere abusive per le quali non è possibile la demolizione (artt. 33, 34 e 38) che crea, però, non poche criticità applicative.
I tempi, e i costi, dell’Agenzia delle Entrate per le valutazioni immobiliari sono stabiliti da appositi accordi tra l’Agenzia stessa ed i Comuni e, attualmente, tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti a carico del richiedente (che, nel caso specifico, è il Comune).
Tali costi sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00) per giorno-uomo e l’importo corrispondente ad ogni singola perizia deve essere rimborsato all’Agenzia, dal soggetto richiedente entro due mesi dalla ricezione della relativa nota di addebito.
Quindi, oltre alla necessità che i Comuni prevedano, in bilancio, apposite somme in uscita per pagare l’operato della Agenzia delle entrate, potrebbe verificarsi l’ipotesi di avere un costo di perizia maggiore rispetto all’oblazione calcolata, con una passività che rimarrà a carico del Comune, non essendo previsto da alcuna norma che le operazioni di perizia debbano essere messe a carico del richiedente della pratica edilizia ‘in sanatoria’.
Inoltre, l’Agenzia potrebbe, verosimilmente, richiedere un numero di giorni necessario per le valutazioni che ecceda i tempi previsti dal DPR 380/2001 dal comma 6 del citato art. 36-bis, vanificando le esigenze di celerità del procedimento che la normativa nazionale vorrebbe perseguire, considerato che gli uffici dell’Agenzia che si occupano di Territorio, provinciali e regionali, si troveranno a gestire una mole di pratiche considerevole, con conseguente aumento dei tempi di istruttoria.
Anche l’annunciata Circolare ministeriale, che dovrebbe ‘insegnare’ ai tecnici comunali come valutare le sanzioni e oblazioni, non sembra voler affrontare la problematica sopra delineata e, come sempre, toccherà al funzionario comunale assumersi la responsabilità di trovare una soluzione, semmai esista, ad un problema creato da una normativa che doveva semplificare il processo amministrativo.
Riusciremo ad uscire da questo ginepraio in tempi ragionevoli? Le prossime settimane - sperando che non diventino mesi - ci daranno, si spera, una risposta”.