AMBIENTE
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L’errore nel bonifico fa perdere il bonus ristrutturazione?
NORMATIVA
L’errore nel bonifico fa perdere il bonus ristrutturazione?
L’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito sulle conseguenze di una causale sbagliata
07/10/2024 - Nel bonifico per il pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia, il beneficiario del bonus ristrutturazione ha sbagliato la causale indicando quella dell’ecobonus. Questo errore gli farà perdere il diritto al bonus ristrutturazione?
A questo quesito ha risposto l’Agenzia delle entrate spiegando che il contribuente non perde il diritto a usufruire della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), sempre che siano state rispettate tutte le altre condizioni indicate dalla norma per il riconoscimento di tale agevolazione.
Come più volte affermato dall’Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi, quando nell’apposito bonifico dedicato è stato riportato, per errore materiale, il riferimento normativo della detrazione per la riqualificazione energetica (Legge 296/2006), anziché quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
L’errore commesso, infatti, non pregiudica l’obbligo della banca o di Poste italiane di applicare nei confronti del beneficiario del pagamento la ritenuta d’acconto - pari, dal 1° marzo 2024, all’11% - prevista dall’articolo 25 del DL 78/2010.
A questo quesito ha risposto l’Agenzia delle entrate spiegando che il contribuente non perde il diritto a usufruire della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir), sempre che siano state rispettate tutte le altre condizioni indicate dalla norma per il riconoscimento di tale agevolazione.
Come più volte affermato dall’Agenzia delle entrate nei suoi documenti di prassi, quando nell’apposito bonifico dedicato è stato riportato, per errore materiale, il riferimento normativo della detrazione per la riqualificazione energetica (Legge 296/2006), anziché quello previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.
L’errore commesso, infatti, non pregiudica l’obbligo della banca o di Poste italiane di applicare nei confronti del beneficiario del pagamento la ritenuta d’acconto - pari, dal 1° marzo 2024, all’11% - prevista dall’articolo 25 del DL 78/2010.