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Il fotovoltaico è compatibile con la tutela del paesaggio, il cappotto termico no

Il fotovoltaico è compatibile con la tutela del paesaggio, il cappotto termico no

Il Tar Lombardia spiega perché in area vincolata i pannelli solari non richiedono permessi mentre la coibentazione può essere soggetta a limiti

Fotovoltaico senza permessi - Foto: hansenn 123RF.com
Fotovoltaico senza permessi - Foto: hansenn 123RF.com
di Paola Mammarella
15/10/2024 - In area vincolata è consentito il fotovoltaico senza permessi, ma l’installazione del cappotto termico può essere limitata per ragioni di tutela del paesaggio.
 
Questa differenza di trattamento è stata ribadita dal Tar Lombardia con la sentenza 778/2024.
 
Il Tar ha risolto il contenzioso sorto tra il proprietario di un immobile situato in un parco, che aveva intenzione di realizzare un intervento di efficientamento energetico, e gli enti preposti alla tutela del vincolo.
 

Fotovoltaico senza permessi e limiti al cappotto termico, il caso

Il contenzioso sulla possibilità di installare l’impianto fotovoltaico senza permessi è iniziato il 4 febbraio 2022, quando il proprietario di un immobile, collocato in un parco, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, ha presentato al Comune una Scia e richiesto l’autorizzazione paesaggistica semplificata per opere di manutenzione straordinaria, consistenti:
- nell'installazione di pannelli fotovoltaici;
- nella coibentazione delle pareti esterne mediante cappotto.
 
La Commissione per il paesaggio del parco il 5 maggio 2022 ha espresso:
- parere negativo per la posa dell'impianto fotovoltaico;
- parere favorevole per la realizzazione del cappotto, prescrivendo però che esso non comportasse “modifiche della linearità con l'edificio in aderenza, copertura compresa”, che i serramenti fossero in legno e che il colore del fabbricato fosse quello proposto nella simulazione.
 
La Soprintendenza il 10 giugno 2022 ha:
- confermato il parere negativo sull’installazione dell’impianto fotovoltaico;
- prescritto che il cappotto fosse posato all’interno dell’immobile, che non ci fossero modifiche alla posizione dei serramenti e che venissero adottati accorgimenti per la tinteggiatura e i bancali.
 
 
Le parti hanno tentato una conciliazione. Il proprietario ha proposto di mitigare l'impatto visivo dell’impianto fotovoltaico, ma l’Ente parco ha confermato la propria contrarietà, mentre la Soprintendenza avrebbe accettato l’uso di pannelli fotovoltaico color coppo, con finitura opaca e bordo del pannello nella stessa tinta, e l’integrazione dell'impianto nella copertura.
 
Il proprietario ha inoltre citato le novità in materia di fotovoltaico senza permessi, introdotte con il Decreto Energia ed entrate in vigore a fine aprile 2022. Il Decreto Energia, lo ricordiamo, ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici e termici negli edifici, assimilandoli agli interventi di manutenzione ordinaria e non subordinandoli all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
 
In merito al cappotto termico, la Soprintendenza è rimasta ferma sulla sua posizione e il proprietario ha lamentato che l’installazione dall’interno non avrebbe sortito gli stessi effetti in termini di coibentazione ed efficientamento energetico e ha proposto di mascherare il disallineamento con una canaletta di separazione, o con una progressiva riduzione dello spessore del cappotto verso la parte finale.
 

Fotovoltaico senza permessi anche in area a vincolo paesaggistico

Il Tar, con la sentenza 778/2024, ha spiegato che l'istanza di autorizzazione paesaggistica è stata presentata prima dell’entrata in vigore del Decreto Energia, mentre i pareri della Commissione per il paesaggio del parco e la Soprintendenza hanno espresso i propri pareri quando le norme sul fotovoltaico senza permessi, contenute nel Decreto Energia erano già in vigore.
 
Secondo il Tar, il caso deve quindi essere risolto alla luce della normativa vigente nel momento in cui è adottato il provvedimento finale e non in base alle regole esistenti quando il procedimento è iniziato.
 
Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, quindi, non occorreva alcuna autorizzazione paesaggistica.
 
A prescindere dalla successione temporale degli atti e delle norme, i giudici hanno ricordato che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto europeo. Questo significa che le motivazioni di un eventuale diniego devono essere particolarmente stringenti.
 
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno quindi considerato illegittimo il divieto di installazione dell’impianto fotovoltaico.
 

I limiti al cappotto termico in area vincolata

Per arrivare ad una soluzione sul cappotto termico, i giudici si sono rifatti all’articolo 33 del piano territoriale di coordinamento del Parco del Mincio, che individua i luoghi notevoli per interesse storico-paesistico, tra cui ci sono gli edifici rurali di particolare pregio per architettura e valori paesistici.
 
L’edificio su cui il proprietario vorrebbe realizzare gli interventi rientra in questa categoria. Tali edifici, ha spiegato il Tar, “conservano i valori originari sia nell'impianto urbanistico sia per i caratteri architettonici, che devono essere inderogabilmente conservati”.
 
A tal fine, ha aggiunto il Tar, gli interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia devono essere finalizzati alla tutela, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio presente, sia per quanto riguarda i singoli elementi strutturali ed architettonici, insediativi e produttivi, sia per quanto attiene ai rapporti complessivi con l'ambiente.
 
Sulla base di questi motivi, i giudici hanno respinto il ricorso del Tar e confermato, come unica soluzione, l’installazione interna del cappotto termico.
 
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