Il sismabonus acquisti è in scadenza, ma per alcuni adempimenti c’è tempo anche nel 2025
NORMATIVA
Il sismabonus acquisti è in scadenza, ma per alcuni adempimenti c’è tempo anche nel 2025
Il Ministero dell’Economia chiarisce i termini per la stipula dell’atto di compravendita e per l’invio delle attestazioni di conformità
17/10/2024 - Il sismabonus acquisti è una detrazione che spetta nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 agli acquirenti di abitazioni collocate in edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese in chiave antisismica e rivenduti entro 30 mesi dalla fine dei lavori.
Il sismabonus acquisti è in scadenza il 31 dicembre 2024, ma molti immobili non saranno pronti entro la fine dell’anno e di conseguenza non sarà possibile consegnare tutta la documentazione prevista entro questa data.
È sorto quindi il dubbio sulle conseguenze della scadenza del sismabonus acquisto per gli interventi ancora in corso.
Gli onorevoli hanno sottolineato che diverse problematiche stanno impedendo la conclusione dei lavori entro il 2024.
Anche se è stato chiarito che per ottenere il sismabonus acquisti è sufficiente sostenere le spese entro il 31 dicembre 2024 e che le attestazioni di conformità (accatastamento, collaudi, asseverazioni B1 e B2, agibilità) possono essere presentate contestualmente alla dichiarazione dei redditi, senza ricorrere alla remissione in bonis, gli onorevoli hanno chiesto di:
- confermare la possibilità di inviare le attestazioni di conformità anche nel 2025;
- spiegare quale atto definitivo debba essere stipulato per l’acquisto di unità immobiliari accatastate come F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (immobili in corso di definizione).
Albano ha spiegato che, secondo la normativa sul sismabonus acquisti, il beneficiario deve acquisire le attestazioni comprovanti la riduzione di una o di due classi di rischio sismico dell'edificio, che il professionista abilitato deve rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo.
Per ottenere il sismabonus acquisti, ha continuato Albano, non rileva né il mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici né la classificazione di tali immobili in una categoria catastale fittizia, come la F/3 o la F/4.
Albano ha concluso che per avere diritto al sismabonus acquisti:
- l’atto di compravendita e il trasferimento della proprietà devono avvenire entro il 31 dicembre 2024;
- le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, da redigere secondo gli allegati B1 e B2 al D.lgs. 58/2017, contenente le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, devono essere depositate allo sportello unico e consegnate al committente al momento dell'esercizio del diritto alla detrazione.
Questo significa che, anche se il sismabonus acquisti è in scadenza, le attestazioni possono essere presentate nel 2025, quando il beneficiario della detrazione presenta la dichiarazione dei redditi.
Il sismabonus acquisti è in scadenza il 31 dicembre 2024, ma molti immobili non saranno pronti entro la fine dell’anno e di conseguenza non sarà possibile consegnare tutta la documentazione prevista entro questa data.
È sorto quindi il dubbio sulle conseguenze della scadenza del sismabonus acquisto per gli interventi ancora in corso.
Sismabonus acquisto, il dubbio per gli interventi in corso
Il dubbio sulle conseguenze della scadenza del sismabonus acquisti è stato illustrato dagli on. FI Annarita Patriarca e Fabrizio Sala in un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera.Gli onorevoli hanno sottolineato che diverse problematiche stanno impedendo la conclusione dei lavori entro il 2024.
Anche se è stato chiarito che per ottenere il sismabonus acquisti è sufficiente sostenere le spese entro il 31 dicembre 2024 e che le attestazioni di conformità (accatastamento, collaudi, asseverazioni B1 e B2, agibilità) possono essere presentate contestualmente alla dichiarazione dei redditi, senza ricorrere alla remissione in bonis, gli onorevoli hanno chiesto di:
- confermare la possibilità di inviare le attestazioni di conformità anche nel 2025;
- spiegare quale atto definitivo debba essere stipulato per l’acquisto di unità immobiliari accatastate come F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (immobili in corso di definizione).
Interventi in corso, non serve la remissione in bonis per il sismabonus acquisto
La Sottosegretaria di Stato per l’economia e le finanze, Lucia Albano, ha risposto che entro il 31 dicembre 2024 deve essere stipulato l'atto di compravendita.Albano ha spiegato che, secondo la normativa sul sismabonus acquisti, il beneficiario deve acquisire le attestazioni comprovanti la riduzione di una o di due classi di rischio sismico dell'edificio, che il professionista abilitato deve rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo.
Per ottenere il sismabonus acquisti, ha continuato Albano, non rileva né il mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici né la classificazione di tali immobili in una categoria catastale fittizia, come la F/3 o la F/4.
Albano ha concluso che per avere diritto al sismabonus acquisti:
- l’atto di compravendita e il trasferimento della proprietà devono avvenire entro il 31 dicembre 2024;
- le attestazioni della conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista, da redigere secondo gli allegati B1 e B2 al D.lgs. 58/2017, contenente le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, devono essere depositate allo sportello unico e consegnate al committente al momento dell'esercizio del diritto alla detrazione.
Questo significa che, anche se il sismabonus acquisti è in scadenza, le attestazioni possono essere presentate nel 2025, quando il beneficiario della detrazione presenta la dichiarazione dei redditi.