Polizze catastrofali obbligatorie, in arrivo le regole operative
AMBIENTE
Polizze catastrofali obbligatorie, in arrivo le regole operative
Dal Governo i dettagli sull’assicurazione contro i rischi da eventi calamitosi e sugli indennizzi per le imprese
13/11/2024 - Il Governo è al lavoro per definire i dettagli delle polizze catastrofali obbligatorie per le imprese e le modalità di individuazione degli eventi calamitosi che daranno diritto ad un indennizzo.
È stata infatti diffusa la bozza del Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali co-firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del Made in Italy.
Sono definite le figure coinvolte e i concetti chiave, come “assicurato” - impresa italiana o con stabile organizzazione in Italia, esclusi i settori agricoli - e altri termini rilevanti, tra cui immobilizzazioni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali. Sono esclusi dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.
Il Regolamento spiega come identificare e classificare gli eventi catastrofali, quali sono i criteri di determinazione e di aggiornamento dei premi, i limiti alla capacità di assunzione del rischio per le assicurazioni e il coordinamento con le normative IVASS per la regolazione e la vigilanza prudenziale.
Vengono elencati gli eventi considerati, specificando i tipi di disastri coperti: alluvioni, inondazioni, terremoti e frane. In merito ai danni da “frana”, non sarà più necessaria un’autorizzazione specifica da parte delle Autorità per l’operatività delle polizze.
Nella bozza si legge che i premi assicurativi saranno calcolati in base alla proporzionalità del rischio, considerando ubicazione e vulnerabilità dei beni, dati storici, mappe di rischio e letteratura scientifica. Viene introdotto il principio che la prevenzione adottata dalle imprese influirà sul calcolo del premio.
Per rispettare l’obbligo di contrarre, le imprese assicurative dovranno stabilire una propensione al rischio in linea con i requisiti di solvibilità globale, definendo anche i limiti di tolleranza al rischio. Per le polizze con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, è previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, che rimarrà a carico dell’assicurato, laddove stabilito dalle parti.
Il Regolamento stabilisce i criteri per l’applicazione dei massimali di indennizzo, tenendo conto di scoperti e franchigie, e specifica che la somma assicurata rappresenta il massimo esborso previsto. SACE S.p.A. assumerà i rischi del portafoglio polizze per danni catastrofali, come previsto dalla legge, garantendo una copertura riassicurativa a tutela dei rischi derivanti dagli eventi calamitosi regolamentati.
Il Regolamento sulle polizze catastrofali obbligatorie è ora in attesa del parere del Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il tema delle polizze catastrofali obbligatorie è presente nella normativa italiana da quasi un anno: la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di assicurazione per le imprese (art. 1, commi 101 e seguenti).
La stessa Legge di Bilancio 2024, al comma 105, ha demandato ai Ministri dell’economia e delle finanze e a quello delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione da applicare ai rischi naturali e le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.
Questo decreto, che è stato presentato a settembre dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e la cui bozza è stata diffusa ieri, definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
L’articolo 23 ‘Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno’ prevede che i soggetti che abbiano stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni da eventi calamitosi naturali o causati dall’uomo, che colpiscano beni mobili e immobili, strumentali all’attività di impresa, ubicati nei territori in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, possano chiedere l’immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile, nel limite del 30% come stimato da perizia asseverata.
L’articolo 23 disciplina le tempistiche, molto rapide, della richiesta all’impresa assicurativa, del sopralluogo e della liquidazione del 30% del danno indennizzabile.
Il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è ora al’esame del Senato per l’approvazione definitiva da parte del Parlamento.
È stata infatti diffusa la bozza del Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione contro i rischi catastrofali co-firmato dal Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del Made in Italy.
Sono definite le figure coinvolte e i concetti chiave, come “assicurato” - impresa italiana o con stabile organizzazione in Italia, esclusi i settori agricoli - e altri termini rilevanti, tra cui immobilizzazioni, fabbricati, impianti e attrezzature industriali. Sono esclusi dalla copertura i beni immobili con abusi edilizi o privi delle autorizzazioni necessarie.
Il Regolamento spiega come identificare e classificare gli eventi catastrofali, quali sono i criteri di determinazione e di aggiornamento dei premi, i limiti alla capacità di assunzione del rischio per le assicurazioni e il coordinamento con le normative IVASS per la regolazione e la vigilanza prudenziale.
Vengono elencati gli eventi considerati, specificando i tipi di disastri coperti: alluvioni, inondazioni, terremoti e frane. In merito ai danni da “frana”, non sarà più necessaria un’autorizzazione specifica da parte delle Autorità per l’operatività delle polizze.
Nella bozza si legge che i premi assicurativi saranno calcolati in base alla proporzionalità del rischio, considerando ubicazione e vulnerabilità dei beni, dati storici, mappe di rischio e letteratura scientifica. Viene introdotto il principio che la prevenzione adottata dalle imprese influirà sul calcolo del premio.
Per rispettare l’obbligo di contrarre, le imprese assicurative dovranno stabilire una propensione al rischio in linea con i requisiti di solvibilità globale, definendo anche i limiti di tolleranza al rischio. Per le polizze con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, è previsto uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, che rimarrà a carico dell’assicurato, laddove stabilito dalle parti.
Il Regolamento stabilisce i criteri per l’applicazione dei massimali di indennizzo, tenendo conto di scoperti e franchigie, e specifica che la somma assicurata rappresenta il massimo esborso previsto. SACE S.p.A. assumerà i rischi del portafoglio polizze per danni catastrofali, come previsto dalla legge, garantendo una copertura riassicurativa a tutela dei rischi derivanti dagli eventi calamitosi regolamentati.
Il Regolamento sulle polizze catastrofali obbligatorie è ora in attesa del parere del Consiglio di Stato prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’obbligo di polizza catastrofale
Il tema delle polizze catastrofali obbligatorie è presente nella normativa italiana da quasi un anno: la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di assicurazione per le imprese (art. 1, commi 101 e seguenti).La stessa Legge di Bilancio 2024, al comma 105, ha demandato ai Ministri dell’economia e delle finanze e a quello delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione da applicare ai rischi naturali e le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.
Questo decreto, che è stato presentato a settembre dal Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, e la cui bozza è stata diffusa ieri, definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).
Polizze catastrofali e liquidazione anticipata
Nel frattempo, di polizze catastrofali si è occupato anche il ddl sulla ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera all’inizio di novembre.L’articolo 23 ‘Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno’ prevede che i soggetti che abbiano stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni da eventi calamitosi naturali o causati dall’uomo, che colpiscano beni mobili e immobili, strumentali all’attività di impresa, ubicati nei territori in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, possano chiedere l’immediata liquidazione del danno complessivamente indennizzabile, nel limite del 30% come stimato da perizia asseverata.
L’articolo 23 disciplina le tempistiche, molto rapide, della richiesta all’impresa assicurativa, del sopralluogo e della liquidazione del 30% del danno indennizzabile.
Il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è ora al’esame del Senato per l’approvazione definitiva da parte del Parlamento.