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Criterio del prezzo più basso, la PA può usarlo liberamente nei bandi di gara?

Criterio del prezzo più basso, la PA può usarlo liberamente nei bandi di gara?

L’Anac risponde alla Stazione Appaltante che ritiene di non dover valorizzare la qualità perché in possesso del progetto esecutivo

Vedi Aggiornamento del 12/11/2024
Criterio del minor prezzo - Foto: buhta 123RF.com
Criterio del minor prezzo - Foto: buhta 123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/11/2024
05/11/2024 - Il Codice Appalti limita l’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo perché il criterio preferenziale è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Tale prescrizione può generare dei dubbi nelle Stazioni Appaltanti, ma l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è intervenuta con un chiarimento dopo aver ricevuto la segnalazione dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) della Sicilia.
 

Si può utilizzare il criterio del minor prezzo?

Il dubbio sul corretto utilizzo del criterio del minor prezzo è sorto quando una Stazione Appaltante ha pubblicato un bando per l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari a 19 milioni di euro, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.
 
L’Amministrazione ritiene di avere il potere discrezionale per scegliere, tra i diversi criteri, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.
 
Dato che la PA è in possesso di un progetto esecutivo, pensa di essere in grado di predeterminare in modo preciso l'oggetto del contratto e di non aver interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta. Per questo motivo, l’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso le sembra la scelta più corretta.
 
Il bando prevede inoltre il subappalto di una parte dei lavori relativi agli impianti e rientrante nelle categorie superspecialistiche. La PA pensa che, anche se tale parte di lavori è economicamente rilevante, non contiene opere con notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo. A suo avviso sono quindi giustificati sia la scelta di subappaltare le opere sia l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.
 
 
L’Ance Sicilia ritiene invece che il bando vìoli il Codice Appalti.
 

I limiti al criterio del prezzo più basso

L’Anac, con la delibera 454/2024, ha sottolineato che la procedura in esame riguarda un affidamento di lavori di importo superiore alle soglie comunitarie.
 
L’Anticorruzione ha ricordato che, negli appalti di importo superiore alle soglie comunitarie, il criterio del minor prezzo è consentito solo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.
 
L’Anac ha aggiunto che, negli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie, la PA ha qualche margine di discrezionalità: può infatti scegliere se utilizzare il criterio del minor prezzo o quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori, servizi (compresa la progettazione) e forniture.
 
Queste norme, ha precisato l’Anac, sono chiare e non si prestano ad altre interpretazioni.
 
Analizzando nel dettaglio i lavori da affidare, l’Anac ha rilevato che i lavori relativi agli impianti hanno un importo di 6 milioni di euro. Tali opere hanno un importo significativo e sono caratterizzate da un notevole contenuto tecnologico, di conseguenza possono essere affidate esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 
Il fatto che il bando preveda la possibilità di subappaltare tali lavori, ha spiegato l’Anac, non giustifica la scelta del criterio del minor prezzo. Il subappalto infatti non è soggetto a limiti, ma questa liberalizzazione non influenza anche la scelta del corretto criterio di affidamento.
 
L’Anac ha aggiunto che la Stazione Appaltante avrebbe anche dovuto valorizzare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
L’Anac ha quindi concluso che la Stazione Appaltante ha violato il Codice Appalti e che deve prevedere l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
 
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