Correttivo Appalti, Finco: ‘più luci ma qualche ombra’
NORMATIVA
Correttivo Appalti, Finco: ‘più luci ma qualche ombra’
L’associazione apprezza la qualificazione delle imprese solo per i lavori effettivamente svolti, ma chiede modifiche su revisione prezzi e contratti collettivi
07/11/2024 - Prevalentemente luci e poche ombre sul Correttivo Appalti. È questo il commento espresso dalla Federazione Industrie, Prodotti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni (Finco).
Secondo Finco, riveste una preminente rilevanza il chiarimento sulla qualificazione in caso di subappalto.
Il Correttivo Appalti, spiega Finco, stabilisce che “l’appaltatore potrà usufruire dei lavori realizzati da altri “solo” per incrementare la propria cifra di affari complessiva, ma non per acquisire qualificazioni per attività che non ha svolto e che, spesso, non è in grado di svolgere”.
“Sembrerebbe una ovvietà non qualificarsi usando i lavori fatti da altri - commenta la Presidente Tomasi - anche sotto il profilo della qualità e della sicurezza delle opere - e quindi degli interessi collettivi - ma è stato necessario un lungo percorso per evitare che si continuasse a perpetrare una stortura del meccanismo di qualificazione che dura già da troppo tempo e che il Codice 36 dello scorso anno aveva ulteriormente aggravato”.
“Del resto - continua la Presidente Tomasi - la correzione consente di riallineare la previsione a quanto previsto nella Legge Delega (L. 78/22 art 1, comma 2, lettera s)) che parlava letteralmente di revisione del “sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite”.
“Ed è appena il caso di aggiungere - prosegue Carla Tomasi - che questa modifica avrà effetti assai più sostanziali sulla sicurezza nei cantieri di qualunque adempimento procedurale, come ad esempio la patente a crediti.”
“In tema di revisione prezzi - spiega la nota di Finco - però il poco felice chiarimento in merito alla soglia del 5% (che diventa soglia di attivazione, ma anche alea in aggiunta al riconoscimento del solo 80% della variazione) rischia di ridurre un meccanismo essenziale per l’equilibrio contrattuale (e quindi per la tenuta del sistema imprenditoriale oltre che per la certezza dell’esecuzione dell’appalto) a ben poca cosa. Si auspica, quindi, una rettifica della previsione”.
“Formalmente - spiega Carla Tomasi - è prevista una equivalenza tra contratti ed è fatto divieto di considerare causa di esclusione l’applicazione di un contratto diverso da quello indicato dalla SA: nella sostanza, però, le condizioni individuate sia per la maggiore rappresentatività che per l’equivalenza sono tali da vanificare la presunta apertura. Ciò che deve essere conservato e valorizzato è la peculiarità del CCNL specifico per l’attività da svolgere; tutto il resto appartiene ad una sfera diversa dalla qualità e dalla tutela del lavoro e delle professionalità”.
Finco esprime infine preoccupazione per la norma transitoria inserita all’art. 225 per l’individuazione dei restauratori idonei alla progettazione e direzione lavori su beni culturali tutelati.
“Si tratta - conclude la Presidente Finco - di un surrettizio ampliamento di una platea già ben nutrita di idonee figure professionali, di cui non si comprende la ratio e che andrebbe eliminata”.
Correttivo Appalti, ok di Finco sull’attribuzione dei lavori svolti
Finco considera apprezzabile il lavoro svolto in tema di subappalto, con particolare riguardo all’inserimento di una riserva del 20% di subappalto per le PMI e con l’esplicito riferimento dell’applicazione della “revisione prezzi” anche a subappaltatori e subcontraenti.Secondo Finco, riveste una preminente rilevanza il chiarimento sulla qualificazione in caso di subappalto.
Il Correttivo Appalti, spiega Finco, stabilisce che “l’appaltatore potrà usufruire dei lavori realizzati da altri “solo” per incrementare la propria cifra di affari complessiva, ma non per acquisire qualificazioni per attività che non ha svolto e che, spesso, non è in grado di svolgere”.
“Sembrerebbe una ovvietà non qualificarsi usando i lavori fatti da altri - commenta la Presidente Tomasi - anche sotto il profilo della qualità e della sicurezza delle opere - e quindi degli interessi collettivi - ma è stato necessario un lungo percorso per evitare che si continuasse a perpetrare una stortura del meccanismo di qualificazione che dura già da troppo tempo e che il Codice 36 dello scorso anno aveva ulteriormente aggravato”.
“Del resto - continua la Presidente Tomasi - la correzione consente di riallineare la previsione a quanto previsto nella Legge Delega (L. 78/22 art 1, comma 2, lettera s)) che parlava letteralmente di revisione del “sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite”.
“Ed è appena il caso di aggiungere - prosegue Carla Tomasi - che questa modifica avrà effetti assai più sostanziali sulla sicurezza nei cantieri di qualunque adempimento procedurale, come ad esempio la patente a crediti.”
Correttivo Appalti, Finco: migliorare la revisione prezzi
Finco valuta in modo positivo l’inserimento di un meccanismo di revisione prezzi sia per i lavori che per i servizi e le forniture, che può sembrare complesso, ma che a regime dovrebbe essere applicato senza troppe complicazioni.“In tema di revisione prezzi - spiega la nota di Finco - però il poco felice chiarimento in merito alla soglia del 5% (che diventa soglia di attivazione, ma anche alea in aggiunta al riconoscimento del solo 80% della variazione) rischia di ridurre un meccanismo essenziale per l’equilibrio contrattuale (e quindi per la tenuta del sistema imprenditoriale oltre che per la certezza dell’esecuzione dell’appalto) a ben poca cosa. Si auspica, quindi, una rettifica della previsione”.
Contratti collettivi e lavori sui beni culturali, Finco chiede modifiche
Finco chiede inoltre una revisione del nuovo Allegato I-01 in merito all’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale o Territoriale di Lavoro applicabile.“Formalmente - spiega Carla Tomasi - è prevista una equivalenza tra contratti ed è fatto divieto di considerare causa di esclusione l’applicazione di un contratto diverso da quello indicato dalla SA: nella sostanza, però, le condizioni individuate sia per la maggiore rappresentatività che per l’equivalenza sono tali da vanificare la presunta apertura. Ciò che deve essere conservato e valorizzato è la peculiarità del CCNL specifico per l’attività da svolgere; tutto il resto appartiene ad una sfera diversa dalla qualità e dalla tutela del lavoro e delle professionalità”.
Finco esprime infine preoccupazione per la norma transitoria inserita all’art. 225 per l’individuazione dei restauratori idonei alla progettazione e direzione lavori su beni culturali tutelati.
“Si tratta - conclude la Presidente Finco - di un surrettizio ampliamento di una platea già ben nutrita di idonee figure professionali, di cui non si comprende la ratio e che andrebbe eliminata”.